F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 08/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MEREGALLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl – (nota n. 13684/870 pf16-17 GP/AA/mg del 9.6.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MEREGALLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl – (nota n. 13649/869 pf16-17 GP/AA/mg del 9.6.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MEREGALLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 13684/870 pf16-17 GP/AA/mg del 9.6.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MEREGALLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 13649/869 pf16-17 GP/AA/mg del 9.6.2017).

I deferimenti

Con due distinti provvedimenti del 9 giugno 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Sandro Meregalli (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS, per non aver corrisposto ai calciatori, Signor Antonio Pergreffi e Paolo Vignaroli, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione del 4.11.2016, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia, e per rispondere sempre della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS;

- La Società Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e Legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento, presentava una propria memoria difensiva.

Il dibattimento

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevata in via preliminare la connessione soggettiva e oggettiva dei due deferimenti in esame, ne dispone la loro riunione.

Il rappresentante della Procura Federale, all’odierna riunione ha richiesto l’applicazione nei confronti del Signor Sandro Meregalli dell’inibizione per mesi 6 (sei) per la prima violazione a lui contestata e di mesi 1 (uno) per la seconda violazione in virtù della continuazione, per un totale di mesi 7 (sette) di inibizione. Quanto invece alla Società Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento, la Procura ha richiesto di non doversi procedere nei confronti della Società deferita per intervenuta revoca dell’affiliazione. É altresì comparso il difensore della Società Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento che si è costituito e si è associato alla richiesta della Procura Federale di non doversi procedere nei confronti della propria assistita.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: I deferimenti traggono spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso dei procedimenti disciplinari aventi ad oggetto: Il mancato pagamento, entro il termine stabilito, da parte della Società Calcio Lecco 1912 Srl della somma di € 6.000,00 in favore del calciatore Vignali Paolo e della somma di € 4.050,00 in favore del calciatore Pergreffi Antonio (delibere CAE del 4.11.2016).

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale è emersa, oltre ogni ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare sopra detto e la conseguente violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS, da parte del Signor Sandro Meregalli, e della Società Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento (C.F. 02688640131). Nei riguardi di quest’ultima, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rileva che in effetti il deferimento è improcedibile per intervenuta revoca dell’affiliazione della Società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infligge nei confronti del Signor Sandro Meregalli la sanzione dell’inibizione per mesi 7 (sette).

Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento (C.F. 02688640131).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it