F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 08/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO VALLEFUOCO (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Società SSC Napoli Spa), ANDREA CHIAVELLI (all’epoca dei fatti Consigliere Delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società SSC Napoli Spa), ALBERTO BIGON (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SSC Napoli Spa), ALFONSO DE NICOLA, RAFFAELE CANONICO (all’epoca dei fatti soggetti che svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 CGS, all’interno della Società SSC Napoli Spa), Società SSC NAPOLI Spa – (nota n. 13475/597 pf16-17 GM/GP/ma del 12.06.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO VALLEFUOCO (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Società SSC Napoli Spa), ANDREA CHIAVELLI (all’epoca dei fatti Consigliere Delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società SSC Napoli Spa), ALBERTO BIGON (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SSC Napoli Spa), ALFONSO DE NICOLA, RAFFAELE CANONICO (all’epoca dei fatti soggetti che svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 CGS, all’interno della Società SSC Napoli Spa), Società SSC NAPOLI Spa - (nota n. 13475/597 pf16-17 GM/GP/ma del 12.06.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 597 pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot.13475/597pf16-17/GM/GP/ma del 12 giugno 2017:

- il Sig. Alberto Vallefuoco, all’epoca dei fatti Segretario Generale della SSC Napoli Spa;

- il Sig. Andrea Chiavelli, all’epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC Napoli Spa

- il Sig. Alberto Bigon, all’epoca dei fatti direttore sportivo della SSC Napoli Spa;

- il Dott. Alfonso De Nicola, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno della SSC Napoli Spa quale responsabile del settore sanitario della stessa Società;

- il Dott. Raffaele Canonico, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno della SSC Napoli Spa quale medico della stessa Società;

- la Società SSC Napoli Spa; per rispondere:

1. - il Sig. Alberto Vallefuoco, all’epoca dei fatti segretario generale della SSC Napoli Spa:

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver predisposto,  sottoscritto  ed  inviato  alla  F.M.S.I.  l’esposto  datato  20.2.2014  nel  quale venivano affermati e descritti, in maniera non veridica, azioni e comportamenti che sarebbero stati posti in essere dal Dott. Gennaro Esposito, nella sua qualità di medico della stessa F.M.S.I. delegato all’attività di controllo antidoping; tanto in violazione del dovere di comportamento secondo i principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva;

2. - il Sig. Andrea Chiavelli, all’epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC Napoli Spa:

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato con il Sig. Alberto Vallefuoco il contenuto dell’esposto datato 20.2.2014, autorizzando quest’ultimo all’invio dello stesso alla F.M.S.I., nel quale venivano affermati e descritti, in maniera non veridica, azioni e comportamenti che sarebbero stati posti in essere dal Dott. Gennaro Esposito, nella sua qualità di medico della stessa F.M.S.I. delegato all’attività di controllo antidoping; tanto in violazione del dovere di comportamento secondo i principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva;

3. - Sig. Alberto Bigon, all’epoca dei fatti direttore sportivo della SSC Napoli Spa:

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato con il Sig. Alberto Vallefuoco il contenuto dell’esposto datato 20.2.2014, autorizzando quest’ultimo all’invio dello stesso alla F.M.S.I., nel quale venivano affermati e descritti, in maniera non veridica, azioni e comportamenti che sarebbero stati posti in essere dal Dott. Gennaro Esposito, nella sua qualità di medico della stessa F.M.S.I. delegato all’attività di controllo antidoping; tanto in violazione del dovere di comportamento secondo i principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva;

4. - Dott. Alfonso De Nicola, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno della SSC Napoli Spa quale responsabile del settore sanitario della stessa Società:

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concordato con il Sig. Alberto Vallefuoco il contenuto dell’esposto datato 20.2.2014, autorizzando quest’ultimo all’invio dello stesso alla F.M.S.I., nel quale venivano affermati e descritti, in maniera non veridica, azioni e comportamenti che sarebbero stati posti in essere dal Dott. Gennaro Esposito, nella sua qualità di medico della stessa F.M.S.I. delegato all’attività di controllo antidoping; tanto in violazione del dovere di comportamento secondo i principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva;

5. - Dott. Raffaele Canonico, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno della SSC Napoli Spa quale medico della stessa Società:

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver riferito al Sig. Alberto Vallefuoco le circostanze, rivelatesi non veridiche, riportate nell’esposto datato 20.2.2014, nel quale venivano affermati e descritti azioni e comportamenti che sarebbero stati posti in essere dal Dott. Gennaro Esposito, nella sua qualità di medico della stessa F.M.S.I. delegato all’attività di controllo antidoping; tanto in violazione del dovere di comportamento secondo i principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva;

6. - la Società SSC NAPOLI Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Andrea Chiavelli, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai sigg.ri Alberto Vallefuoco, Alberto Bigon ed Alfonso De Nicola.

Le memorie difensive

Sono pervenute memorie difensive degli odierni deferiti con il patrocinio dell’Avv. Mattia Grassani con le quali si è richiesta l’assoluzione dall’addebito contestato.

In via pregiudiziale è stata chiesta la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del processo penale in corso nei confronti del Sig. Vallefuoco.

Il dibattimento

All’odierna udienza, la Procura Federale, dopo aver insistito nell’accoglimento del deferimento, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Alberto Vallefuoco: inibizione mesi 1 (uno);

- per Andrea Chiavelli: inibizione mesi 2 (due);

- per Alberto Bigon: inibizione mesi 2 (due);

- per Alfonso De Nicola: inibizione mesi 2 (due);

- per Raffaele Canonico: inibizione mesi 3 (tre);

- per Società SSC Napoli Spa: ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

La difesa dei deferiti ha insistito per l’accoglimento delle proprie tesi difensive.

I motivi della decisione

Alla luce della documentazione in atti il Collegio ritiene improcedibile il deferimento. Occorre  premettere,  che  l’art.32  quinques  del  codice  di  giustizia  sportiva  impone  al Procuratore Federale lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia. A tal fine vi è l’obbligo di iscrivere in un apposito registro, tutte le notizie ed i fatti rilevanti.

Tale norma si pone, a parere del collegio, quale necessaria disciplina avente funzione sia di trasparenza dell’attività inquirente che di garanzia per i presunti responsabili in ordine alle modalità di esercizio dell’azione disciplinare e di rigoroso rispetto del termine di durata delle indagini.

La precisazione è importante, giacché il comma 3 dell’art. 32 quinques prevede che la durata delle indagini non può superare i sessanta giorni decorrenti dalla data di iscrizione nell’apposito registro, fatte salve le proroghe previste dalla stessa norma.

Orbene, nel caso di specie l’indagine prende le mosse da un articolo di stampa che reca il seguente titolo “La Procura prende tempo su Vallefuoco. Esposito all’attacco”.

Nell’articolo di stampa si riportano le parole – che non risultano smentite né dal dichiarante, né dal Procuratore Federale – di un Sostituto Procuratore Federale che spiega apertamente i motivi per i quali la Procura Federale non avrebbe, alla data dell’11 gennaio 2017, attivato i procedimenti di competenza nei confronti degli odierni deferiti. Secondo tali dichiarazioni la Procura avrebbe voluto attendere gli esiti del procedimento penale per diffamazione pendente nei confronti di Alberto Vallefuoco.

Nello stesso articolo, poi, si dà contezza dei fatti in questione e dell’opinione del denunciante, Sig. Gennaro Esposito, secondo il quale la Procura avrebbe dovuto già adottare provvedimenti nei confronti degli odierni deferiti per violazione della cd “vincolo di giustizia”.

Nell’articolo viene inoltre evidenziato che l’Esposito avrebbe già sollecitato per due volte la Procura Federale affinché adottasse provvedimenti nei confronti di Vallefuoco.

A tal proposito viene evidenziata anche la circostanza che l’Avv. Monica Fiorillo si sarebbe recata a Roma per discutere anche delle dichiarazioni rilasciate al quotidiano dal sostituto Procuratore Federale.

Dal quadro così delineato, pertanto, sembra emergere che:

- la Procura Federale fosse già in possesso di due diversi solleciti inviati dall’Esposito relativi alla vicenda in questione e non allegati al presente procedimento, ma che aveva ritenuto gli stessi ininfluenti e non rilevanti al fine di avviare un’attività di indagine, in quanto avrebbe voluto attendere la sentenza relativa al processo penale nei confronti di Vallefuoco per eventuali determinazioni consequenziali;

- l’articolo di stampa non descrive un fatto o una circostanza idonea ad individuare fatti o circostanze diverse rispetto a quelle già in possesso della Procura Federale, in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dal sostituto procuratore Federale - non smentite dalla stessa Procura Federale – dalle quali sembra evincersi che i fatti, nella loro essenza, fossero già nella piena sfera di cognizione dell’ufficio del Procuratore Federale;

- l’unica presunta violazione disciplinare che sembrerebbe emergere dal tenore dell’articolo di stampa, vale a dire quella relativa al cd. “vincolo di giustizia”, non è stata proprio presa in considerazione dalla Procura Federale nel corso dell’indagine, come si evince anche dalla relazione del collaboratore della Procura Federale che non ha affrontato tale fattispecie.

Non si evince, pertanto, quale possa essere il fatto o l’atto rilevante che emergerebbe dall’articolo di stampa, che, al contrario, lamentava una tattica presuntivamente “attendista” della Procura Federale in merito a fatti già alla Stessa noti, che abbia potuto far scaturire l’avvio dell’indagine in questione. L’articolo in questione, anzi, spiegava proprio le ragioni per le quali la Procura Federale, allo stato, avesse ritenuto di non avviare alcuna azione.

In altri termini, se la Procura ha ritenuto non rilevanti le precedenti segnalazioni presentate dall’Esposito al punto tale che un sostituto procuratore Federale ha apertamente dichiarato agli organi di stampa che si sarebbe aspettato l’esito del procedimento penale prima di intraprendere eventuali azioni, non si comprende come l’articolo di stampa possa aver introdotto ulteriori elementi oggettivi tali da far emergere fatti o atti degni di essere iscritti, diversamente dalle segnalazioni già presentate, nel registro previsto dall’art. 32 quinquies CGS.

Né può ritenersi che la mera pubblicazione dell’articolo di stampa possa, di per se solo, consentire un ripensamento delle attività di propria competenza.

È evidente, che, in assenza di ulteriori elementi di novità, qualora la Procura avesse ritenuto i fatti degni di approfondimento investigativo, avrebbe dovuto sin da subito tempestivamente iscrivere le segnalazioni dell’Esposito nell’apposito registro ed avviare e concludere le relative indagini entro sessanta giorni dalla data di iscrizione di tali atti, in virtù dell’obbligo in capo al Procuratore Federale previsto dall’art. 32 quinques, comma 1; ragionando “a contrario” sarebbe sufficiente pubblicare un comunicato stampa ovvero una notizia anche solo marginalmente attinente ad una vicenda già in possesso dell’organo inquirente ed inizialmente ritenuta non rilevante per consentire un’apertura di un’indagine non debitamente avviata per tempo.

Tale interpretazione, tuttavia, si ritiene lesiva dei principi di garanzia e celerità sui quali è improntato l’Ordinamento sportivo e, inoltre, potrebbe dare adito a soggettive valutazioni dell’organo inquirente in ordine al an al quando ed al quomodo avviare l’attività investigativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara irricevibile il deferimento proposto.

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