F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LO MONACO PIETRO (all’epoca dei fatti Direttore Generale e Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa), SocietàCALCIO CATANIA Spa – (nota n.14409/819 pf16- 17 GM/GP/ac del 27.6.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LO MONACO PIETRO (all’epoca dei fatti Direttore Generale e Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa), SocietàCALCIO CATANIA Spa - (nota n.14409/819 pf16- 17 GM/GP/ac del 27.6.2017).

 

Il deferimento

Con provvedimento del 27 giugno 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- il Signor Pietro Lo Monaco(Direttore Generale e Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa), per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, I° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver richiesto alla Lega Pro l’autorizzazione ad osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio della gara (Lega Pro, Girone C) Catania – Matera e ad indossare una fascia nera in segno di lutto per commemorare il tifoso Francesco Famoso, storico supporter del Catania, deceduto pochi giorni prima, distintosi negli anni per avere perpetrato condotte violente anche in contesti extrasportivi per i quali era stato sottoposto a provvedimento di Daspo, nonché per aver consentito la diffusione dell’immagine del predetto tifoso sul maxi schermo dello Stadio “Angelo Massimino” di Catania durante il minuto di raccoglimento osservato prima dell’inizio della gara, nonostante il diniego di proiezione espresso dalla Questura di Catania nei giorni precedenti la gara.

- la SocietàCalcio Catania Spa,per rispondere a titolo di responsabilità ex art. 4, commi 1 e 2 CGS per il comportamento posto in essere dal Signor Pietro Lo Monaco Direttore Generale ed Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva con la quale respingevano gli addebiti loro mossi e chiedevano il proscioglimento dagli stessi. La difesa di entrambi i deferiti eccepiva la palese insussistenza ed infondatezza delle violazioni loro attribuite ed, in particolare, la totale assenza di elementi probatori in grado di comprovare l’asserita conoscenza da parte del massimo Dirigente del Catania Calcio Spa, Signor Pietro Lo Monaco, di pregresse condotte violente imputabili al defunto tifoso Signor Francesco Famoso ritenute dalla difesa, peraltro, talmente lontane nel tempo da poter essere oggettivamente ignorate. I deferiti respingevano, inoltre, qualsivoglia responsabilità in ordine alla proiezione sul maxi schermo dello Stadio “A. Massimino” dell’immagine del tifoso durante il minuto di silenzio che precedeva la partita oggetto del deferimento.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Pietro Lo Monaco, l’inibizione per mesi9 (nove), e nei confronti della Società Calcio Catania Spa, l’ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00). Sono comparsi altresí i difensori dei deferiti e personalmente il Signor Pietro Lo Monaco, i quali hanno insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 819 pf 16-17, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito a quanto accaduto in occasione dell’incontro Catania – Matera (Lega Pro, Girone C) del 7/02/17 durante il quale i giocatori etnei sono scesi in campo con il lutto al braccio ed hanno osservato, prima dell’inizio della gara, su autorizzazione della Lega Pro, un minuto di silenzio per la morte del tifoso Francesco Famoso, distintosi negli anni per avere perpetrato condotte violente anche in contesti extrasportivi per i quali è stato sottoposto a provvedimento di Daspo nel 1993 (prot. 8410 dell’8/02/17)”.

L’indagine nasce a seguito di una segnalazione inoltrata l’8 febbraio 2017 dal Dirigente della Digos della Questura di Catania all’Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive ed alla Procura Federale con la quale si rappresentava che nel corso della partita di calcio Catania – Matera, disputata il 7 febbraio 2017 i calciatori del Catania Calcio scendevano in campo con il lutto al braccio in ricordo dello storico tifoso della squadra etnea, Francesco Famoso, deceduto pochi giorni prima e noto alle forze dell’ordine per avere negli anni posto in essere presunte condotte violente in contesti extra sportivi, e di essere stato sottoposto a Daspo nel 1993. Il Dirigente della Digos della Questura di Catania rendeva altresì nota la circostanza che ai funerali del suddetto tifoso, tenutisi in data 3 febbraio 2017, partecipavano anche il proprietario e l’A.D. del Catania Calcio, ovvero i Signori Antonino Pulvirenti e Pietro Lo Monaco. Infine veniva denunciato il fatto che prima dell’inizio della gara in questione, veniva proiettata sul maxi schermo dello stadio, nonostante un divieto espresso dal Dirigente della Questura, una fotografia del defunto Signor Famoso. Nel corso  delle indagini veniva effettuata dalla Questura di Catania un’ulteriore comunicazione con la quale veniva segnalato all’Ufficio della Procura Federale che l’A.D. della Società, Signor Pietro Lo Monaco, aveva rilasciato durante una conferenza stampa, sia in data 7 marzo che in data 9 marzo 2017, dichiarazioni estremamente critiche all’indirizzo del Procuratore Federale riferite al fatto  che quest’ultimo avesse avviato un procedimento in relazione ai fatti oggetto dell’indagine.

In ordine alle prove testimoniali raccolte, si osserva che tutti i tesserati del Catania Calcio interrogati (Signor Antonino Rosso – Delegato alla Sicurezza della Società Calcio Catania Spa; Signor Giorgio Borbone – Segretario Generale della Società Calcio Catania Spa; Signor Marco Biagianti – calciatore della Società Calcio Catania Spa; Signor Emanuele Passanisi – Team Manager della Società Calcio Catania Spa; Signor Angelo Scaltriti – Responsabile dell’Area Comunicazione della Società Calcio Catania Spa) riferivano di aver conosciuto, direttamente o indirettamente, il Signor Francesco Famoso ma di non essere a conoscenza del fatto che il tifoso, in passato, fosse stato destinatario di un provvedimento Daspo e che si fosse distinto per condotte violente poste in essere in contesti extrasportivi. Nessuno di essi era in grado di indicare il materiale esecutore della messa in onda della fotografia del tifoso sul maxischermo durante il minuto di silenzio e tutti affermavano di non aver visto la foto del tifoso.

Quanto all’autorizzazione a scendere in campo con la fascia nera al braccio in segno di lutto, si rileva che il Signor Paolo Donati, Vice Segretario della Lega Pro e Responsabile dell’Area Agonistica, confermava di aver ricevuto il giorno 2 febbraio 2017 una mail dalla Società deferita con la quale quest’ultima richiedeva di poter far indossare una fascia nera al braccio in segno di lutto, e di poter effettuare un minuto di raccoglimento in silenzio in commemorazione della scomparsa del tifoso del Catania Francesco Famoso, in occasione della gara Catania – Matera, che si sarebbe svolta il 7 febbraio 2017.

Nessuno dei testi ascoltati dalla Procura Federale, riferiva di essere stato messo al corrente del fatto che la Società avesse proiettato sul maxischermo la fotografia del Signor Francesco Famoso e la Procura Federale non ha fornito prove sufficienti a far ritenere che l’immagine del Formoso fosse stata proiettata sul maxischermo dello stadio nel corso della gara in questione.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale indicati nel deferimento in esame, e lette anche le memorie difensive depositate dai deferiti, è possibile ritenere che ad avviso del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non si evincano prove sufficienti a poter ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che possa essere stato posto in essere un comportamento antiregolamentare da parte dei deferiti; di conseguenza, non è possibile configurare una violazione riferibile all’articolo 1 bis comma 1 del CGS, e degli articoli 4 commi 1 e 2 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rigetta il deferimento proposto dalla Procura Federale e di conseguenza proscioglie il Signor Pietro Lo Monaco e la Società Calcio Catania Spa da ogni addebito.

 

 

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