F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIZZOZERO DANIELE (Socio e amministratore di fatto del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015, nonché quale socio e amministratore unico della Società calcistica dal 17.12.2015 al 21.6.2016), MEREGALLI SANDRO (Amministratore unico della Calcio Lecco 1912 Srl dal 21.6.2016 al 6.12.2016), CORTI IVAN (Amministratore unico del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015 – (nota n.14439/584 pf16-17 GP/GC/ag del 23.6.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIZZOZERO DANIELE (Socio e amministratore di fatto del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015, nonché quale socio e amministratore unico della Società calcistica dal 17.12.2015 al 21.6.2016), MEREGALLI SANDRO (Amministratore unico della Calcio Lecco 1912 Srl dal 21.6.2016 al 6.12.2016), CORTI IVAN (Amministratore unico del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015 - (nota n.14439/584 pf16-17 GP/GC/ag del 23.6.2017).
Il deferimento
Con nota del 23 giugno 2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale FederaleNazionale - Sezione Disciplinare rispettivamente:
1) Daniele Bizzozero, quale socio e amministratore di fatto del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015, nonché quale socio e amministratore unico della Società calcistica dal 17.12.2015 al 21.6.2016;
a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, conclusosi successivamente con il fallimento della stessa;
b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso, nella sua qualità sopra indicata di attuare iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita;
2) Sandro Meregalli,quale amministratore unico della Calcio Lecco 1912 Srl dal 21.6.2016 al 6.12.2016:
c) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, conclusosi successivamente con il fallimento della stessa;
d) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso, nella sua qualità di Amministratore unico della Calcio Lecco 1912 di attuare iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento ed anzi aggravando lo stato di decozione durante il suo mandato avendo egli sottoscritto tutti i contratti per la nuova stagione senza che la Società fosse in grado di onorare gli impegni presi, con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita;
3) Ivan Corti, quale amministratore unico del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015:
e) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società, che ha comportato successivamente il fallimento della stessa;
f) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso, nella sua qualità di amministratore unico del Calcio lecco 1912 di attuare iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento della Società con ciò contribuendo ad aggravare ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita.
Il solo deferito Meregalli ha fattopervenire memorie difensiva a firma del proprio difensore Avv. Luca Viganò.
Il dibattimento
Alla riunione del 14 settembre 2017 i rappresentanti della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chinè e Dott. Luca Scarpa riportandosi all’atto di deferimento, hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- 2 (due) anni di inibizione e € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Daniele Bizzozero;
- 6 (sei) mesi di inibizione e € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Sandro Meregalli;
- 1 (uno) anno di inibizione e € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Ivan Corti; Nessuno è comparso per i deferiti.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Con sentenza del Tribunale di Lecco n. 66/16, depositata in cancelleria il 6 dicembre 2016, è stato dichiarato il fallimento della Società Calcio Lecco 1912 Srl, già affiliata alla F.I.G.C. Con provvedimento del 13 gennaio 2017, il Procuratore Federale ha aperto il procedimento n. 584 pf 16-17 avente ad oggetto: “Fallimento della SocietàCalcio Lecco 1912 Srl (Sentenza del Tribunale fallimentare di Lecco del 1 dicembre 2016 depositata in data 6 dicembre 2016)”.
Con il suddetto procedimento, sfociato nell’atto di deferimento all’esame di questo Tribunale, è stata eseguita una complessa e corposa attività di indagine, i cui atti sono acquisiti al fascicolo della Procura e specificamente rubricati nell’atto di deferimento alle pagine 2 e seguenti (allegazioni da 1 a 16).
La documentazione prodotta dalla procura, quale esito delle attività di indagine, è idonea a far ritenere che nella specie tutti i soggetti incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze o comunque delle funzioni di fatto esercitate, hanno svolto attività gestionali per il Calcio Lecco 1912 Srl nel biennio antecedente il fallimento e conseguentemente hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione ed al grave dissesto economico e patrimoniale della Società, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (C.U. n. 36/CDN del 20 novembre 2008), violando altresì il principio di corretta gestione sancito dall’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C..
Al riguardo costituisce pacifica giurisprudenza che: a) i componenti del consiglio di amministrazione di una Società di capitali sono titolari ope legis di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori(C.G.F. decisione del 12 luglio 2011 - C.U. n. 3/CGF); b) gli amministratori della Società controllante o socio unico della stessa sono responsabili deldissesto economico-patrimoniale di una Società calcistica fallita per aver omesso i doveri di controllo della corretta gestione nei confronti degli amministratori della Società avendone anzi avallato e consentito i loro comportamenti, nonché per non aver attivato iniziative di ricapitalizzazione e di risanamento con ciò contribuendo ad aggravare lo stato di decozione della Società poi fallita (Commissione Disciplinare Nazionale del 1° ottobre 2013 - C.U. 20/CDN); c) le responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una Società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci, quando risultino omesse condotte virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziative idonee alla ricapitalizzazione(CGF 19 giugno 2014 - C.U. n. 335 CGF del 19 giugno 2014, i cui motivi sono stati illustrati nel C.U. n. 21 CGF del 7 agosto 2014); d) la stipula di contratti eccessivamente onerosi per la Società sportiva in condizioni di difficoltà economico-finanziarie, anche se detti contratti sono approvati dalla Lega competente, integra condotta censurabile ai sensi dell’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C (CU 67/CFA del 5 ottobre 2016); e) in materia di fallimento di Società sportive, derivanti da squilibri di bilancio che, perdurando nel tempo e non accompagnati da interventi gestori capaci di garantire la continuità aziendale, possono condurre al definitivo default, le responsabilità attribuibili agli amministratori e sanzionabili secondo l’ordinamento sportivo, devono essere valutate, come avviene del resto in applicazione del diritto societario disciplinato dal codice civile, valutando la correlazione della mala gestio con la crisi economico-patrimoniale che ne è derivata. La mala gestio, cioè il comportamento commissivo od omissivo dell’organo amministrativo (ed eventualmente dell’organo di controllo) deve essere collegata causalmente con l’irrimediabile insolvibilità della Società(Corte Federale di appello – Sezioni Unite – CU 112/CFA del 17 marzo 2017).
Facendo corretta applicazione della citata giurisprudenza, emerge dagli atti di indagine e dall’atto di deferimento che nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento (pronunciata il 1.12.2016),durante il quale la Società ha disputato il Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2014/15, 2015/16 e 2016/17, le responsabilità gestionali che hanno portato al dissesto economico-patrimoniale della Società siano attribuibili in modo rilevante al SignorBizzozero Danieleche è stato amministratore unico nell’arco temporale compreso tra il 17/12/2015 ed il 21.6.2016; ma che ha sempre agito, anche nel periodo precedente (dal 18/9/2014 al 17/12/2015) come esclusivo proprietario ed amministratore della Società avendo detenuto l’intero capitale sociale del Lecco calcio (dal valore nominale € 250.000)attraverso la SocietàLario Auto Moto Nautica RentSrl (Lamn Rent) ed ha quindi determinato, con il proprio comportamento, la cattiva gestione ed il grave dissesto economico e patrimoniale conclusosi con la dichiarazione di fallimento della stessa Società Calcio Lecco violando altresì il principio di corretta gestione sancito dall’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C..
In particolare risulta che in data 11 settembre 2014 la Lamn Rent ha acquistato il Lecco Calcio. La cessione dell’intero capitale sociale è avvenuta al valore nominale di € 13.005,00.
Dagli atti risulta che Bizzozero Daniele non ha mai avuto formalmente la titolarità delle quote sociali mentre è stato amministratore unico nell’arco temporale compreso tra il 17/12/2015 ed il 21.6.2016; in realtà lo stesso sempre agito come esclusivo proprietario ed amministratore della Società.
Tale circostanza è stata confermata dallo stesso Bizzozero nel corso delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare in data 2.2.2017, il quale ha definito la Lario Auto Moto Nautica Rent Srl una “sua”Società.
Come evidenziato nell’atto di deferimento, da gennaio a novembre 2015, la Società Lario Auto Moto Nautica RentSrlha effettuato versamenti, al netto delle restituzioni, per complessivi € 231.000,00.
Il curatore fallimentare, Dott. Motta, nel corso della sua audizione in data 22 febbraio 2017 ha dichiarato che tale somma non era adeguata/sufficiente a far fronte alle esigenze del Calcio Lecco. Tali finanziamenti, infatti, non risultavano sufficienti né a ripianare i debiti pregressi e neppure per il pagamento integrale della gestione corrente della Società.
Risulta altresì provato che il Bizzozero ha conferito nel Lecco Calcio anche delle obbligazioni JP Morgan dal valore nominale di complessivi di $ 1.000.000,00.
Proprio per l’impiego di titoli JP Morgan in operazioni finanziarie di ricapitalizzazione di alcune Società, titoli risultati essere in realtà privi di valore economico, in data 26 maggio 2016, Bizzozero (ed altri professionisti) è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere nell’ambito del procedimento penale nr. 5785/16 R.G.N.R pendente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Come acclarato dalla Procura Federale, solo grazie all’apporto dei predetti titoli è stato possibile mantenere positivo il patrimonio netto; di fatto in data 19.02.2015 si è tenuta un’assemblea straordinaria di aumento gratuito di capitale sociale, in cui € 570.102,00 sono stati utilizzati, in parte, € 333.107,00 a copertura perdite pregresse e, in parte, € 236.995,00 ad incremento del capitale di € 13.500,00 portandolo ad € 250.000,00.
È evidente pertanto che, con l’apporto di tali titoli, il Bizzozero ha ottenuto il risultato di “coprire le perdite pregresse” ed aumentare il capitale sociale da € 13.005,00 ad € 250.000,00.
Il bilancio chiuso al 30.6.2015, interamente riferibile alla gestione Bizzozero, è stato approvato in data 26.10.2015 ed evidenzia una perdita di esercizio di € 164.819,00 coperta mediante l’utilizzo del Fondo riserva per copertura perdite. È evidente che, senza la contabilizzazione dei titoli JP Morgan, risultati privi di valore economico, la perdita d’esercizio sarebbe stata certamente superiore.
Da quanto sopra si rileva quindi che, le gravi difficoltà finanziarie del Lecco Calcio, non si sono manifestate improvvisamente nell’ultimo scorcio della sua attività sportiva. Negli ultimi due esercizi disponibili la Società ha sempre versato in situazione di funzionamento economico patologico ed una situazione anche patrimonialmente degradata, se è vero che il patrimonio netto è stato costantemente negativo e l’indebitamento elevato.
Altro elemento di prova sul ruolo di Bizzozero è stato evidenziato nell’atto di deferimento e nel suo supporto probatorio, dalla decisione assunta dagli organi di Giustizia Sportiva nei confronti del Calcio Lecco Srl e dei suoi tesserati in ordine alla violazione delle norme federali riferita a questioni di carattere amministrativo-contabile e, perciò, strettamente connessa allo stato di insolvenza e di dissesto finanziario che ha preceduto il fallimento. Con il Comunicato Ufficiale n. 89/TFN del 14 giugno 2016 il Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C., visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 24 marzo 2016 nei confronti di Daniele Bizzozero, all’epoca dei fatti non tesserato per alcuna compagine societaria, ma tesserato quale Dirigente del Calcio Lecco 1912 Srl dal 17.12.2015, per rispondere delle violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, commi 1 e 5 CGS, nonché della ulteriore violazione ex art. 37, comma 1, NOIF, loha sanzionato con l’inibizione di anni 1 (uno).
Recita la decisione del TFN:Questi, all’epoca dei fatti, soggetto formalmente del tutto estraneo alla Società deferita, in assenza di qualsivoglia vincolo contrattuale e/o di tesseramento con la medesima, ha ammesso, in sede di audizione personale, la sua notorietà, nell’ambiente del calcio lecchese, quale “patron” della Società Calcio Lecco 1912 Srl. È dunque proprio in tale veste che il deferito, ha inequivocabilmente agito, nell’interesse della predetta Società, di fatto rappresentandola, e provvedendo, in nome e per suo conto, al pagamento, in favore del Sig. Fiorenzo Roncari, delle spettanze economiche ancora dovute mediante la consegna di n. 2 (due) assegni postdatati, tratti su un conto corrente riferibile a un soggetto terzo rivelatisi, in un secondo momento, “scoperti”.
Tale decisione è stata confermata anche dalla Corte Federale di Appello (CU 123/CFA stagione 2016/2017, pubblicata in data 20/4/2017 che ha stigmatizzato quanto segue: “Le riprodotte risultanze sconfessano il motivo di gravame, confermando la fattiva partecipazione alla vicenda sanzionata del Bizzozero, che, in procinto di entrare in Società, non si è limitato a consegnare al Roncari assegni scoperti emessi da terzi, ma ha svolto complessa attività nell’interesse della soc. Lecco, alla quale si accingeva a partecipare, ottenendo fraudolentemente la quietanza liberatoria indispensabile per l’iscrizione al successivo Campionato. Tale ingannevole condotta, finalizzata al raggiungimento di illecito scopo, accompagnata da indubitabile ambiguità in sede di indagini e di processo, rende perfettamente congrua, a parere della Corte, la sanzione inflitta al reclamante, consistente nell’inibizione per anni uno”.
Risulta quindi acclarato il ruolo rivestito dal Bizzozero nel dissesto economico del Calcio Lecco sia come socio ed amministratore di fatto nel periodo 18/9/2014 – 17/12/2015 che come socio ed amministratore unico della Società calcistica nel periodo 17/12/2015 – 21/6/2016.
Il complesso degli atti di indagine, confluite nel deferimento evidenzia che le responsabilità gestionali, che hanno portato al dissesto economico-patrimoniale della Società,vadano attribuite (anche in virtù della citata giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva), in modo rilevante anche al Sig.Ivan Cortiquale amministratore unico del Calcio Lecco 1912 Srl dal 18.9.2014 al 17.12.2015, che ha contribuito in modo significativo a determinare il grave dissesto economico e patrimoniale della Società, che ha comportato il successivo fallimento ed in particolare per non aver espresso formalmente il proprio dissenso rispetto ad una cattiva gestione della Società, già in grave crisi economico-finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica.
A nulla rileva quanto dedotto dal deferito in merito al suo ruolo di amministratore del Lecco. Ivan Corti sentito dal curatore fallimentare in data 16.2.2017, ha sostanzialmente riferito di aver sempre svolto esclusivamente le funzioni di “segretario sportivo” della Calcio Lecco e di aver assunto la carica di amministratore unico su richiesta di Daniele Bizzozero, il quale non poteva assumere tale ruolo a causa dei suoi problemi giudiziari.
il complesso degli atti di indagine induce a ritenere che le responsabilità gestionali che hanno portato al dissesto economico-patrimoniale della Societàsiano attribuibili anche al Sig.Sandro Meregalli, quale amministratore unico della Calcio Lecco 1912 Srl dal 21.6.2016 al 6.12.2016, il quale ha contribuito con il proprio comportamento a determinare il grave dissesto economico e patrimoniale della Società e quindi, successivamente, il fallimento della stessa ed in particolare per non aver espresso formalmente il proprio dissenso rispetto ad una cattiva gestione della Società, già in grave crisi economico- finanziaria al momento della assunzione della carica da parte sua ed anzi aggravando lo stato di decozione durante il suo mandato avendo egli sottoscritto tutti i contratti per la nuova stagione senza che la Società fosse in grado di onorare gli impegni presi, né lo stesso ha mai fatto fronte a tale impegno personalmente; sottoscrivendo in particolare nr.
23 contratti economici (dall’agosto all’ottobre 2016), per la somma complessiva di € 281.520, come risulta dal prospetto sintetico dei contratti acquisiti tramite il curatore fallimentare.
Atteso il minor lasso di tempo durante il quale il Meregalli ha svolto il ruolo di amministratore della Società risulta corretta la graduazione della sanzione nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
- 2 (due) anni di inibizione e € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Daniele Bizzozero;
- 6 (sei) mesi di inibizione e € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Sandro Meregalli;
- 1 (uno) anno di inibizione e € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Ivan Corti.
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