F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAPALINETTI ENZO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitella Sicurezza Pro), BERARDI VALENTINO (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società ASD Civitella Sicurezza Pro), Società ASD CIVITELLA SICUREZZA PRO – (nota n. 413/1011 pf16-17 GP/AA/mg del 13.7.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAPALINETTI ENZO (all’epoca dei  fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Civitella Sicurezza Pro), BERARDI VALENTINO (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società ASD Civitella Sicurezza Pro), Società ASD CIVITELLA SICUREZZA PRO - (nota n. 413/1011 pf16-17 GP/AA/mg del 13.7.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito i Signori Papalinetti Enzo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Società Civitella Sicurezza Pro, e Berardi Valentino, dirigente accompagnatore della Società, nonché la stessa Società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione al C.U. n. 1, stagione sportiva 2016/2017, della Divisione Calcio a Cinque punto A/3 lett. f), poiché non sono stati utilizzati sei calciatori tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, nelle seguenti gare: PSG Potenza Picena - Civitella Sicurezza Pro del 22/10/2016, Civitella Sicurezza Pro – Cus Macerata del 29/10/2016, Buldog Lucrezia - Civitella Sicurezza Pro dell’01/11/2016, Civitella Sicurezza Pro – Corinaldo del 05/11/2016;

- rilevato che, in particolare, il C.U. n. 1, stagione sportiva 2016/2017, della Divisione Calcio a Cinque punto A/3 lett. f) prevede che è fatto obbligo alle Società di impegnare almeno 6 (sei) calciatori, di cui almeno 1 (uno) nato successivamente al 31 Dicembre 1994, che siano tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato;

- rilevato che dagli atti acquisiti nel corso delle indagini risulta che la Società Civitella Sicurezza Pro ha impegnato nelle gare di cui al deferimento il calciatore Alessio Giancaterino, nato il 16/04/1992;

- rilevato che, dallo storico del calciatore Giancaterino acquisito dalla Divisione Calcio a 5 al fascicolo di questo procedimento, risulta che il tesseramento di quest’ultimo per la FIGC è avvenuto per la prima volta il 17/09/2010 e, quindi, cinque mesi dopo il compimento del 18° anno di età;

- rilevato che si tratta di violazione provata per tabulas ed, invero, non contestata in fatto dalla difesa degli odierni deferiti;

- rilevato che ai sensi dell’art. 17 comma 1 CGS la Società è ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che influiscono sul regolare svolgimento della gara;

- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con applicazione al Signor Enzo Papalinetti, della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), al Signor Valentino Berardi della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), ed alla Società Civitella Sicurezza Pro della sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2017-2018; e che il difensore dei deferiti si è riportato agli scritti difensivi;

- ritenuto fondato il deferimento di guisa che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella oggettiva della Società ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Enzo Papalinetti, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 3 (tre), al Signor Valentino Berardi, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società Civitella Sicurezza Pro la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, stagione sportiva 2017/2018.

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