F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IANNASCOLI DANILO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Pescara C5), IANNASCOLI MATTEO (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Pescara C5), COLINI FULVIO (all’epoca dei fatti “tecnico prima squadra” e tesserato per la Società ASD Pescara C5), Società ASD PESCARA C5 – (nota n. 141/1242 pf16-17 GP/ag del 4.7.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IANNASCOLI DANILO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD  Pescara C5), IANNASCOLI MATTEO (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società  ASD Pescara C5), COLINI FULVIO (all’epoca dei fatti “tecnico prima squadra” e tesserato per la Società ASD Pescara C5), Società ASD PESCARA C5 - (nota n.  141/1242 pf16-17 GP/ag del 4.7.2017).

Il deferimento

Con provvedimento prot. 141/1242pf16-17/GP/ag in data 4 luglio 2017, il procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1. - Iannascoli Danilo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della ASD Pescara Calcio a 5;

2. - Iannascoli Matteo, all’epoca dei fatti Vice Presidente della ASD Pescara Calcio a 5;

3. - Colini Fulvio, all’epoca dei fatti “tecnico I squadra” e tesserato per la ASD Pescara Calcio a 5;

4. - la ASD Pescara Calcio a 5; per rispondere:

1. - Sig. Iannascoli Danilo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della ASD Pescara Calcio a 5:

a) - della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul sito web della Società “www.pescaracalcio5.it” e sulla pagina del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità riguardanti la classe arbitrale, ed in particolare rivolte al Sig. Chiariello Ruggiero, arbitro della gara Pescara Calcio a 5 – Napoli calcio a 5 disputata in data 24/05/2017; nel citato comunicato stampa, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “purtroppo le valutazioni sbagliate non rappresentano più fatti episodici ma accadono costantemente, come in tutte le gare play off sinora disputate, la cosa non solo non è più accettabile ma non può nemmeno essere  ulteriormente sottaciuta”, “per quanto concerne gara 2 di semifinale play off, disputatasi, il 24 maggio 2017, in particolare l’arbitraggio del Signor Chiariello, già autore in Campionato di una espulsione ridicola e di successiva tentata aggressione ai danni del nostro calciatore Borruto nel tunnel degli spogliatoi, è stato assolutamente inadeguato all’importanza della partita e al contempo fortemente penalizzante nei nostri confronti, a causa di decisioni a nostro sfavore palesemente errate”, “sin dal principio si è assistito, infatti, ad una conduzione altalenante e contraddittoria, priva dunque di quella linearità che possa guidare le squadre ad un comportamento corretto. Clamorose poi riteniamo alcune sviste che hanno nuociuto gravemente al Pescara” e “ci auguriamo, quindi, che in gara 3 di domani possiamo assistere ad una conduzione arbitrale effettivamente terza rispetto alle parti e che siano designati arbitri all’altezza dell’importanza della gara”;

b) - della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul sito web della Società “www.pescaracalcio5.it” ed a mezzo di un’intervista rilasciata all’emittente televisiva Rete 8, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, ed in particolare degli arbitri della gara ASD Pescara Calcio a 5 – Luparense disputata in data 01/06/2017, nonché del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5; nel citato comunicato stampa, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “l’ennesima inadeguata direzione arbitrale, figlia di designazioni cervellotiche e non imparziali”; nell’intervista sopra citata, poi, con riferimento al Giudice Sportivo si utilizzavano in maniera ironica le seguenti testuali espressioni “giudice che ormai ha una certa età . “;

2. - Sig. Iannascoli Matteo, all’epoca dei fatti Vice Presidente della ASD Pescara Calcio a 5, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” sul social network  “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale e, in particolare, degli arbitri della gara Pescara Calcio a 5 – Luparense disputata in data 01/06/2017; nel citato post, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “voci di corridoio riportano che l’arbitro abbia scritto nel referto che la rissa di fine gara sia stata causata da Borruto. Se così fosse si evidenzia la malafede”;

3. - Sig. Colini Fulvio, all’epoca dei fatti “tecnico I squadra” e tesserato per la ASD Pescara Calcio a 5, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” sul social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale e, in particolare, degli arbitri della gara Pescara Calcio a 5 – Luparense disputata in data 01/06/2017; nel citato post, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “oltre ai due rigori sui quali si stende un velo pietoso . un gol annullato a parta vuota senza regola del vantaggio e senza dare il secondo giallo ad un giocatore che da dietro si è lanciato sulle gambe dell’avversario lanciato a rete . poi però si espelle il tecnico fuori dall’area tecnica .. benissimo .. Ora vediamo il referto sulla rissa scatenata al saluto finale da chi si vede bene nel video .. quello è il colpevole .. O paga solo lui o debbono essere squalificati tutti .. eppure vedrete ..fidatevi”;

4. - Società ASD Pescara Calcio a 5, della violazione degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Iannascoli Danilo, nonché della violazione degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dai suoi tesserati Iannascoli Matteo e Colini Fulvio;

Le memorie difensive

I Signori Iannascoli Danilo, Iannascoli Matteo, Colini Fulvio, e la ASD Pescara Calcio a 5 hanno fatto pervenire tre distinte memorie difensive, analoghe per i contenuti, con le quali evidenziano:

1. memoria difensiva di Matteo Iannascoli;

- “si desume che l’espressione pubblicata a mezzo F.B. dal deferito non travalichi né i limiti della cd. continenza sostanziale (implicante il rispetto della verità oggettiva) né quelli della cd. continenza formale (implicante l’assenza di epiteti oltraggiosi o l’attribuzione di qualità infamanti verso i destinatari delle rimostranze)”;

- “l’espressione di Iannascoli assurga a funzione prevalentemente valutativa del presunto ... ... operato dall’arbitro, si da potersi escludere ogni forma di aggressione al patrimonio intellettuale dello stesso, ... ...”;

conclude chiedendo “voglia prosciogliere il Sig. Matteo Iannascoli da ogni addebito”.

2. memoria difensiva di Danilo Iannascoli;

(gara Pescara Calcio a 5/ Napoli)

- il prevalente indirizzo giurisprudenziale;

- il deferito “espone una serie di fatti e trae le sue conclusioni (non palesemente destituite di ogni e qualsiasi fondamento), rivolgendo le più aspre critiche all’operato del direttore di gara”;

- nel caso concreto non pare dubitabile che i fatti materiali denunciati da Iannascoli ... ... siano veridici, anche perché in massima parte assisiti da evidenza rappresentativa”;

- ai fini dell’applicabilità del diritto di critica, la “continenza” dell’espressioni utilizzate va apprezzata tenendo conto che ... ... (il linguaggio) soprattutto per l’intervenuta l’influenza del mezzo televisivo e delle piattaforme multimediali sul mutamento del linguaggio, quello usato dai cittadini dagli uomini politici, dai sindacalisti e dai cosiddetti “opinion leaders” è molto mutato nell’ultima parte del secolo scorso”;

(gara Pescara Calcio a 5/Luparense)

- “con preciso riferimento all’espressione adoperata nei confronti del Giudice Sportivo “giudice che ormai ha una certa età...” la stessa non può non essere debitamente contestualizzata e filtrata”;

conclude chiedendo il proscioglimento del Sig. Danilo Iannascoli da ogni addebito. 

3. memoria difensiva dell’ASD Pescara Calcio a 5;

- ricostruiti i fatti, il sodalizio sportivo muove rilievi alla fattispecie, evidenziando che “l’art. 21 della Costituzione Italiana, come noto, proclama che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, cioè le proprie opinioni, con qualsiasi mezzo di diffusione”;

- “secondo la ricostruzione tecnico-giuridica “sotto l’etichetta di” reati di opinione” ... ... possono raggrupparsi le ipotesi di reato nei cui confronti è pensabile una potenziale conflittualità con il  diritto alla libertà di  manifestazione di pensiero garantito a tutti  i cittadini”;

conclude chiedendo il proscioglimento della Società da ogni addebito

Il dibattimento

Alla udienza del 21 settembre, il rappresentante della Procura Federale Avv. Francesco Bevivino si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Iannascoli Danilo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Iannascoli Matteo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Colini Fulvio la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), e per la Società ASD Pescara Calcio a 5 la sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

È comparso l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini il quale si è costituito alla odierna riunione per il Sig. Colini Fulvio ed è altresì comparso in sostituzione dell’Avv. Giuseppina Ruggiero Malagnini, per i Signori Iannascoli Danilo, Iannascoli Matteo e per la Società ASD Pescara Calcio a 5; lo stesso, in via preliminare, ha eccepito l’incompetenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare a decidere sulla posizione del deferito Sig. Colini dovendo costui essere giudicato dall’organo disciplinare del Settore Tecnico.

L’Avv. Malagnini si è, infine, riportato alle argomentazioni difensive enunciate nelle memorie e chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

In via preliminare, va respinta l’eccezione di incompetenza del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare in ordine alla posizione del Sig. Colini atteso che la contestazione mossa esula dal contesto di “attività tecnica” – e quindi dalla riferibilità dell’evento alla cognizione dell’organo disciplinare specifico – rientrando, di diritto, nell’alveo di competenza giurisdizionale di questo Tribunale.

Sul punto la giurisprudenza di questo Tribunale è univoca. “L’ovvia constatazione che i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali (art. 38, comma 1, Reg.to S.T.) e che la Commissione Disciplinare di tale Settore adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari (comma 3, art. cit.), il successivo art. 39, comma 1, sottopone espressamente i Tecnici alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, tra cui rientra evidentemente il TFN-SD, relativamente ai procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per Società,  per le infrazioni inerenti all’attività agonistica.

L’ampiezza dell’espressione “per le infrazioni inerenti all’attività agonistica” consente di ricomprendervi qualunque infrazione comunque connessa ed avente causa nello svolgimento dell’attività agonistica, quale, per l’appunto, lo svolgimento della gara.” (Cfr. Com. Uff. n. 1/TFN-SD – s.s. 2017-18).

Nel merito.

La documentazione prodotta dalla Procura Federale nonché le stesse difese dei deferiti confermano gli eventi e la esistenza delle dichiarazioni rese nei termini di cui al deferimento. Non essendo contestato il fatto storico, questo Tribunale è tenuto a decidere in merito alla natura “denigratoria” o meno delle affermazioni.

Non può sorgere dubbio alcuno in relazione alla contrarietà ai principi federali delle dichiarazioni rese dal Sig. Danilo Iannascoli a mezzo del comunica stampa e della pagina “Facebook” al termine della partita Pescara Calcio a 5 – Napoli del 24/5/2017.

Le stesse infatti, consideratone il tenore, il contenuto, il contesto in cui sono  state utilizzate, gli strumenti di diffusione e le finalità perseguite (indipendentemente da un intento doloso del loro autore) sfociano obiettivamente - tenuto conto del sentimento medio percepito dalla collettività, quale criterio valutativo della condotta applicato secondo equità - in una vera e propria denigrazione dell’operato dell’arbitro di gara Sig. R. C., ovvero potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio alla dignità della persona e dell’istituzione dalla stessa rappresentata.

Del pari, e per le stesse ragioni, contrarie all’Ordinamento Federale devono ritenersi le dichiarazioni rese, all’esito della gara Pescara Calcio a 5 – Luparense, dal Danilo Iannascoli, a mezzo di comunicato stampa e intervista televisiva, con le quali il deferito oltre a ledere la reputazione della classe arbitrale, si prende gioco, con una ironia del tutto fuori luogo, del Giudice Sportivo.

Anche le dichiarazioni rese dal Sig. Matteo Iannascoli risultano, per le medesime argomentazioni, contrarie all’Ordinamento Federale attesa la concreta e non solo potenziale capacità lesiva delle stesse, annotate su “Facebook” e di discredito per la classe arbitrale.

Non c’è ragione di mutare opinione per le dichiarazioni rese su “Facebook” dal Sig. Colini all’esito della partita Pescara Calcio a 5 - Luparense del 1/6/2017, che ledono anch’esse la reputazione della intera classe arbitrale.

Non sono persuasive, sul punto, le argomentazioni difensive svolte dai deferiti.

Il diritto (legittimo) di critica non può scadere in espressioni e commenti denigratori, il cui contenuto ecceda i confini di una leale critica, tali cioè che l’ordinamento civile, prima ancora che quello sportivo, ovvero il sentimento comune avverte in quel determinato momento storico come offensivi e indecorosi per l’istituzione cui sono indirizzati. Tanto più, quando queste dichiarazioni sono rilasciate da soggetti tesserati che ricoprono, altresì, ruoli istituzionali primari all’intero dell’ordinamento sportivo e che, con la propria condotta, dovrebbero anche essere veicolo di valori positivi e costruttivi, specie per i più giovani che si avvicinano al mondo dello sport.

Il Collegio non può, dunque, che censurare la deriva negativa che improvvisati “opinion leader” cercano di “sdoganare” usando parole, toni e affermazioni aggressive che finiscono, per i tratti eccessivi ed incontrollati, per ledere l’altrui onore e che esulano, per quanto si qui esposto, dal normale diritto di critica.

Il deferimento s’appalesa, pertanto, fondato,

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione per il Sig. Iannascoli Danilo della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Iannascoli Matteo della sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), per il Sig. Colini Fulvio della sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), e per la Società ASD Pescara Calcio a 5 della sanzione della ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

 

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