F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SD del 27 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPALLETTA FILIPPO (all’epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl – (nota n. 1089/1212 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPALLETTA FILIPPO (all’epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl – (nota n. 1093/1210 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPALLETTA FILIPPO (all’epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl – (nota n. 1094/1211 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPALLETTA FILIPPO (all’epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 1089/1212 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPALLETTA FILIPPO (all’epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 1093/1210 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPALLETTA FILIPPO (all’epoca dei fatti Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), SIVIERI SIMONE BALDASSARRE (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 1094/1211 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, con 2 provvedimenti distinti e separati, ha deferito, dinanzi a questo Tribunale:
- il Signor Filippo Spalletta – Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl;
- il Signor Simone Baldassarre Sivieri, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SS Maceratese Srl;
- la Società SS Maceratese Srl;
Deferimento 1089/1212 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017 – pr. 41/TFN-SD:
Spalletta:
Sivieri:
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII), punto 1) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il 31 marzo 2017, il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2016. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
SS Maceratese Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Spalletta Filippo, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dal Sig. Sivieri Simone Baldassarre, Amministratore delegato e legale rappresentante pro- tempore della Società SS Maceratese Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi degli artt. 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII), punto 1) delle NOIF, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 marzo 2017, il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2016.
- Deferimento 1093/1210 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017 – pr. 42/TFN-SD:
Spalletta:
Sivieri:
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI), punto 1) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il 31 marzo 2017, gli indicatori di controllo calcolati sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2016. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
SS Maceratese Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Spalletta Filippo, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dal Sig. Sivieri Simone Baldassarre, Amministratore delegato e legale rappresentante pro- tempore della Società SS Maceratese Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi degli artt. 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VI), punto 1) delle NOIF, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 marzo 2017, gli indicatori di controllo calcolati sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2016;
- Deferimento 1094/1211 pf16-17 GC/blp del 1.8.2017 – pr. 43/TFN-SD:
Spalletta:
Sivieri:
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo II), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C, entro il 31 marzo 2017, la relazione semestrale al 31/12/2016. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
SS Maceratese Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Spalletta Filippo, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dal Sig. Sivieri Simone Baldassarre, Amministratore delegato e legale rappresentante pro- tempore della Società SS Maceratese Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi degli artt. 10, comma 3, prima parte del CGS, e 90, comma 2, delle NOIF, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo II), delle NOIF, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 marzo 2017, la relazione semestrale al 31/12/2016;
Le memorie difensive
La quasi totalità dei soggetti deferiti, nel termine previsto, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, eccezion fatta per il Signor Simone Baldassarre Sivieri il quale – per il tramite dei propri difensore di fiducia, Avv. Grassani e Avv. Menichini, ha trasmesso a mezzo P.E.C., in data 18 settembre 2017, tre memorie difensive per ogni singolo procedimento in cui è parte il proprio assistito. Il contenuto delle memorie è sostanzialmente simile. E infatti, con riferimento a ciascun singolo procedimento, il Signor Simone Baldassarre Sivieri sostiene, nel merito, «l’insussistenza delle violazioni contestate» in quanto «non aveva l’onere di eseguire l’adempimento richiesto il 18 aprile 2017, avendo rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore in epoca precedente». Ciò poiché, il deferito entro la data del 18 aprile 2017 non avrebbe potuto porre in essere gli adempimenti contestati dalla Procura Federale avendo rassegnato le proprie dimissioni dapprima verbalmente in data 7 aprile 2017 e poi, formalmente per iscritto, in data 14 aprile 2017.
Viene inoltre eccepita l’improcedibilità dei deferimenti per lesione del diritto di difesa in quanto «l’atto di deferimento è stato elevato il 1° agosto 2017 ., ovvero quando il termine, a disposizione del Sig. Sivieri, per depositare una memoria con richiesta di archiviazione o documenti a supporto non era ancora spirato» con la conseguenza che il detto Signore «non ha avuto la possibilità di disporre dell’intero termine a sua disposizione per depositare memorie o chiedere di essere sentito prima della notifica dell’atto di deferimento e, soprattutto, di evitare l’azione disciplinare nei suoi confronti mediante esercizio del diritto di cui all’art.32 sexies CGS».
Il Patteggiamento
Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Cons. Giuseppe Chiné e il Dott. Luca Scarpa) e il Sig. Simone Baldassarre Sivieri, quest’ultimo rappresentato dall’Avv. Maurizio Angelucci, instano il Tribunale perché disponga la riunione dei tre procedimenti (prot. 41-42-43-TFN-SD). A seguire, depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Simone Baldassarre Sivieri, sanzione base inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti).
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, disposta la riunione dei tre procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva (proced. prot. 41-42-43-TFN-SD), esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Simone Baldassarre Sivieri ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – previa riunione dei tre procedimenti meglio in premessa indicati, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il dibattimento è proseguito nei confronti degli altri deferiti.
Il dibattimento
Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale Cons. Giuseppe Chiné e il Dott. Luca Scarpa; nessuno è comparso per le parti deferite.
I rappresentanti della Procura Federale hanno chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie, tenendo conto della continuazione tra le varie violazioni:
- per il Signor Filippo Spalletta: 4 (quattro) mesi di inibizione complessivi;
- per la Società SS Maceratese Srl: ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00).
I motivi della decisione
Il deferimento, avuto riguardo ai procedimenti riuniti, è fondato e va accolto.
Risulta infatti – da varie segnalazioni Co.Vi.So.C., anche a seguito di report della Società di revisione Deloitte & Touche Spa – che la Società SS Maceratese Srl e, per essa, il dirigente sopra menzionato, non hanno tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali in materia di pagamenti dovuti ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori a titolo di emolumenti, di ritenute Irpef e di contributi Inps, nonché a quanto previsto in materia di controlli sulla gestione economica e finanziaria delle Leghe e delle Società professionistiche, come risulta in modo evidente dagli atti depositati dalla Procura. Il legislatore Federale ha previsto che ogni comportamento omissivo (in questo caso il pagamento, o comunque la mancata certificazione alla Co.Vi.So.C. dell'avvenuto deposito delle documentazioni contabili richieste alla prevista scadenza) integra di per sé i presupposti per l’applicazione di un’autonoma sanzione, secondo i parametri richiesti dalla Procura Federale.
Da tutto quanto sopra esposto deriva la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, cui consegue altresì, per responsabilità propria e diretta, quella della Società.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Simone Baldassarre Sivieri.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dello stesso. Delibera di infliggere:
- per il Signor Filippo Spalletta: 4 (quattro) mesi di inibizione complessivi;
- per la Società SS Maceratese Srl: ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) complessivi.
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