F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL FC Grosseto), Società SSD ARL FC GROSSETO – (nota n. 202/1073 pf16-17 GP/AA/mg del 6.7.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  PINCIONE MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL FC Grosseto), Società SSD ARL FC GROSSETO - (nota n. 202/1073 pf16-17 GP/AA/mg del 6.7.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Rilevato

Con provvedimento 202/1073pf16-17/GP/AA/mg del 6 luglio 2017, la Procura Federale deferiva il Sig. Pincione Massimiliano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SSD ARL Football Club Grosseto, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per il mancato pagamento ai calciatori Sigg. Oliveri Nikola, Ungaro Gaetano, Palumbo Vittorio e Palumbo Roberto, delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con le decisioni pubblicate nel C.U. n. 146 del 16/11/2016. Importi confermati con decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche pubblicate con C.U. 19/T.F.N. - Sez. Vertenze Economiche del 7/03/2017, e non versate nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia. La Procura deferiva, inoltre, la SSD ARL Football Club Grosseto, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il procedimento prendeva avvio da distinti reclami trasmessi alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per l’accertamento di responsabilità e la condanna della Società ARL Football Club Grosseto al pagamento delle somme non corrisposte rispetto a quelle da ciascuno pattuite per la stagione 2015/2016 in virtù di accordo economico con caratteristiche dell’art. 94 ter delle NOIF.

I reclami venivano presentati dai seguenti giocatori e per la causale a fianco segnata: il Sig. Palumbo Roberto, per il pagamento della somma di € 13.972,00 con ricorso trasmesso in data 16/06/2016; il Sig. Palumbo Vittorio per il pagamento della somma di € 4.634,00 con ricorso trasmesso in data 16/06/2016; il Sig. Oliveri Nikola per il pagamento della somma di € 10.178,87 con ricorso trasmesso in data 23/07/2016; il Sig. Ungaro Gaetano, per il pagamento della somma di € 9.373,13 con ricorso presentato 23/08/2016.

Si costituiva controparte, che formulava le proprie eccezioni con singoli atti chiedendo, per tutti i procedimenti, la sospensione degli stessi in attesa della pronuncia della Procura Federale sull’esposto presentato in data 6/06/2016 ex art.48 del Regolamento LND; in subordine, il pagamento delle somme effettivamente dovute, minori rispetto a quelle richieste.

La Commissione Accordi Economici, ritenuti i reclami fondati ed irrilevanti le eccezioni presentate, con decisione pubblicata sul C.U. 146 del 16/11/2016, condannava la Società SD ARL Football Club Grosseto al pagamento delle somme richieste dai singoli ricorrenti ed imponeva alla Società il pagamento nel termine previsto dall'art.94 ter comma 11 delle NOIF.

Tale decisione veniva impugnata dalla Società Football Club Grosseto il 18/11/2016 presso il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche. La Società reclamante, nel produrre memorie difensive, proponeva, in via preliminare, ai sensi dell’art. 30, comma 38 del CGS, la sospensione dell’efficacia esecutiva della pronuncia della CAE e, in via subordinata, l’imposizione di cauzione a carico di ciascuna controparte asserendo che gli importi delle singole condanne sarebbero stati superiori a quanto effettivamente dovuto. Nel merito, in virtù dell’eccezione di rimessione in termini già avanzata alla CAE per difetto di notificazione del reclamo, gli appellanti chiedevano di rimettere gli atti alla Commissione Accordi Economici.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, nella riunione del 16/02/2017, respingeva i reclami della Società SD ARL Football Club Grosseto confermando, con distinte decisioni pubblicate nel C.U. n. 19/TFN-SVE del 7/03/2017, le impugnate decisioni della Commissione Accordi Economici - LND e condannando, inoltre, la stessa Società ricorrente a corrispondere, alle controparti, le spese del procedimento, definite nella misura di € 400,00 in favore di Olivieri Nicola, € 300,00 in favore di Ungaro Gaetano, € 700,00 in favore di Palumbo Vittorio ed € 300,00 in favore di Palumbo Roberto. La Procura Federale avviava l’istruttoria sulla base della nota-segnalazione della L.N.D. Dipartimento Interregionale del 22.03.2017, con cui si segnalava l’inadempimento della Società SSD ARL Football Club Grosseto per non avere la Società provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini previsti dalla normativa Federale. La Procura concludeva le proprie indagini con comunicazione del 11/05/2017 ai sensi dell’art. 40, c. 3 del CGS.

In data 31/05/2017, il Sig. Massimiliano Pincione e la Società Football Club Grosseto presentavano alla Procura Federale una memoria difensiva chiedendo, in via preliminare, la riunione delle posizioni di cui al procedimento in argomento, n°. 1073pf16-17, con il procedimento disciplinare n. 1074pf16-17 relativo al Sig. Baylon Carlo al fine della trattazione congiunta; ciò in quanto i procedimenti attenevano alla stessa violazione e analoghi comportamenti della Società. Chiedevano, inoltre, di sentire il Sig. Pincione a mezzo video o teleconferenza essendo questo residente negli USA. Veniva richiesta, altresì, l’archiviazione del procedimento ribadendo le motivazioni espresse nei precedenti procedimenti nonché, in via subordinata, l’adozione, d’intesa con la Procura Federale, di un impegno al pagamento dei tesserati ricorrenti che abbiano ottenuto una decisione definitiva da parte della Giustizia Sportiva al fine di non pregiudicare la possibilità di proporre domanda di ripescaggio al campionato di serie D o di Eccellenza.

Al termine dell’istruttoria, la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con provvedimento 202/1073pf16-17/GP/AA/mg del 6 luglio 2017, il Sig. Pincione Massimiliano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della SSD ARL Football Club Grosseto, e la SSD ARL Football Club Grosseto, quest’ultima per rispondere a titolo di responsabilità diretta.

Nessuno degli interessati ha fatto pervenire memoria difensiva.

Nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale, Avv. Francesco Bevivino, ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 9 (nove) per il Sig. Pincione Massimiliano;

- penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.800,00 (Euro milleottocento/00) per la Società SSD ARL FC Grosseto.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Nel caso in esame, infatti, i giocatori istanti facevano ricorso ai sensi dell’art. 25 bis del regolamento della LND dapprima alla Commissione Accordi Economici e successivamente, dopo l’impugnativa di parte avversa, alla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale ai sensi del comma 11, dell’art. 94 ter NOIF che confermava le decisioni impugnate di condanna al pagamento delle somme richieste da ciascuno dei ricorrenti giocatori: sigg. Oliveri Nikola, Palumbo Gaetano, Palumbo Vittorio e Ungaro Gaetano.

La violazione appare indubbia.

Il Sig. Pincione Massimiliano nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante pro tempore della SSD ARL Football Club Grosseto, non ha adempiuto, nei termini previsti dal com.11 dell’art. 94ter NOIF, a dare seguito alle sentenze della Commissione Accordi Economici e della Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale.

Egli ha reiterato tale omissivo comportamento nei confronti di tutti i giocatori ricorrenti.

Lo stesso, infine, neppure si presentato all’odierna udienza né ha controdedotto in merito alle contestazioni ascrittegli.

Il Collegio ritiene che gli addebiti abbiano trovato rispondenza nei fatti accertati in sede inquirente. Il comportamento del deferito incorre nelle fattispecie disciplinari individuate dalla Procura.

Sono ritenute, pertanto, suscettive di apprezzamento positivo, al vaglio del giudicante, le sanzioni richieste dalla Procura Federale, anche quelle sollecitate nei confronti della SSD ARL Football Club Grosseto che risponde per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS. Devono, pertanto, trovare applicazione le sanzioni previste dal CGS nella misura proposta dalla Procura Federale, che si ritiene congrua avuto riguardo alla consistenza dei fatti e degli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 9 (nove) per il Sig. Pincione Massimiliano;

- penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.800,00 (Euro milleottocento/00) per la Società SSD ARL FC Grosseto.

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