F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI GIOVANNI SALVATORE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD S. Nicolò Calcio Teramo), Società SSD S. NICOLÒ CALCIO TERAMO – (nota n. 352/1113 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.7.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI GIOVANNI SALVATORE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD S. Nicolò Calcio Teramo), Società SSD S. NICOLÒ CALCIO TERAMO - (nota n. 352/1113 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.7.2017).

La Procura Federale, con atto 11 luglio 2017, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Salvatore Di Giovanni, all’epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della SSD S. Nicolò Calcio Teramo, per violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A9) del C.U. n. 165 L.N.D. – Dipartimento Interregionale, pubblicato il 14 giugno 2016, contenente la normativa di iscrizione al Campionato Serie D stagione 2016/2017, consistita nel mancato deposito entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2016 della proroga della concessione dell’impianto sportivo da parte del Comune di competenza e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte ad espletare detto incombente.

É stata altresì deferita la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.

Il deferito, in proprio e nella qualità, ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 25 settembre 2017, con la quale, eccependo la totale insussistenza della incolpazione, ha chiesto il proscioglimento per sé e per la Società.

Ha dedotto che la Società, giusta convenzione con il Comune di Teramo, fruisce della disponibilità dell’impianto sportivo denominato Dino Besso sin dal 25 ottobre 2005 e che detta convenzione, di durata decennale, rinnovabile a semplice richiesta della Società concessionaria, è tuttora in corso, come risulta dalla delibera comunale 30 gennaio 2017, versata in atti, di ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2017.

Ha precisato che la Società nella stagione sportiva 2016-2017 aveva utilizzato per le gare interne altro impianto sportivo e che la circostanza era stata regolarmente comunicata al Dipartimento.

Il dibattimento

All’udienza odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Silvia Loche e Dario Perugini), la quale, dopo aver illustrato il deferimento ed eccepito l’infondatezza della difesa della parte deferita, ha chiesto l’accoglimento del deferimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di giorni 30 (trenta) a carico del Sig. Salvatore Di Giovanni; ammenda di

€ 1.000,00 (euro mille) a carico della SSD S. Nicolò Calcio Teramo Srl. Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il deferimento è fondato.

Risulta dagli atti del procedimento, nonché dalla memoria dello stesso deferito, che il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2016, finalizzato alla trasmissione al competente Dipartimento della documentazione necessaria a completare la domanda di iscrizione al campionato di che trattasi, non è stato rispettato limitatamente alla proroga della concessione di impianto sportivo da parte del Comune di Teramo, proprietario dell’impianto stesso, sicché, stante la natura perentoria di detto termine, non può dubitarsi del fatto che in capo alla Società ed al suo legale rappresentante, si sia concretizzato l’illecito Disciplinare, come tale definito dalla normativa di settore, in epigrafe richiamata.

Con l’accoglimento del deferimento, vanno applicate le sanzioni chieste dalla Procura Federale, che per la Società sono conformi al dettato normativo (euro mille per ogni inadempimento) e che per il legale rappresentante sono pari alla quantificazione della pena stabilita dal costante orientamento di questo Tribunale (trenta giorni di inibizione per un solo inadempimento, più dieci giorni per ogni eventuale inadempimento successivo, che non è ricorso nel caso in esame).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Salvatore Di Giovanni, nella qualità come in atti, l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla SSD S. Nicolò Calcio Teramo Srl l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

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