F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SD del 10 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI SRL – (nota n. 490/1158 pf16-17 GP/AS/ac del 17.7.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS  Melfi Srl), Società AS MELFI SRL - (nota n. 490/1158 pf16-17 GP/AS/ac del 17.7.2017).

La normativa

Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 165 del 14.06.2016 l’elenco degli adempimenti necessari per l’iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2016 / 2017.

Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l’iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale “Società LND” dal menù “iscrizioni interregionale” alla voce “applicazione guidata: richiesta iscrizione”, prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 4 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.

Veniva scritto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016  e  che  esso  aveva  natura  perentoria,  nel  senso  che  il  suo  mancato  rispetto comportava l’esclusione della Società dal campionato; veniva altresì scritto che detto mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punti A da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino alle ore 17.00 del successivo 26 luglio 2016, concretizzava un illecito disciplinare e, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D.. alla Procura Federale, era sanzionato su deferimento di quest’ultima dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.

Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest’ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.

Secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita viene quantificata in misura pari a giorni 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori giorni 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 17 luglio 2017, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della Co.Vi.So.D. del 2 maggio 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Giuseppe Maglione, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della AS Melfi Srl, al quale ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A10 del CU n. 165/2016 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 l’attestato di insussistenza di posizione debitorie e la relativa fideiussione.

È stata altresì deferita la stessa Società AS Melfi Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.

L’AS Melfi Srl ed il Sig. Giuseppe Maglione hanno depositato nei termini la memoria difensiva 19.9.2017, a mezzo della quale hanno chiesto il proscioglimento.

A sostegno delle proprie ragioni, hanno dedotto, quanto alla fideiussione, che residuava quella a prima richiesta di € 30.000,00 (euro trentamila) afferente la precedenza stagione sportiva e, quanto alle eccepite posizioni debitorie, che aveva provveduto ad effettuare i pagamenti per contributi ed emolumenti relativi alle scadenze del 30.06.2016, anticipandone addirittura i tempi di pagamento.

La Società, che era retrocessa dalla Lega Pro, in data 26 luglio 2016 aveva presentato domanda di ripescaggio, che, a seguito di verifica della Co.Vi.So.C., era stata accolta.

Di guisa che alcuna violazione era stata commessa, tanto era vero che l’iniziale parere negativo della CO.Vi.So.D.  era stato superato a seguito del ricorso della Società e, comunque, a seguito del successivo parere positivo della Co.Vi.So.C., che di fatto aveva annullato il precedente.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto), la quale ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle sanzioni della inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Giuseppe Maglione e dell’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per la AS Melfi Srl.

Per i deferiti è comparso l’Avv. Gaetano Aita, estensore della memoria, il quale si è riportato allo scritto difensivo ed ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il deferimento è fondato.

Il Punto A10 della normativa in oggetto così testualmente descrive la documentazione che la Società deve trasmettere nei termini e nei modi che sono stati illustrati: “per le Società provenienti dall’area professionistica, comunicazione della Lega Pro e della Co.Vi.So.C. attestante la inesistenza di situazione debitorie nei confronti della FIGC e dei tesserati, delle Leghe e di altre Società affiliate comprensive di vertenze da deliberare ovvero l’ammontare di eventuali situazioni debitorie esistenti. In tale ultimo caso la Società dovrà allegare ulteriore fideiussione bancaria con scadenza 31.12.2016, secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, così come visualizzato on-line, a garanzia dell’assolvimento delle stesse, di importo pari alla quota debitoria calcolata attraverso le dichiarazioni rese da Lega Pro e Co.Vi.So.C., come sopra certificato (così come disposto dall’art. 28 comma 2 lettera b del Regolamento LND); dovrà essere allegata copia del documento rilasciato dall’istituto di credito con spedizione dell’originale a mezzo corriere espresso, nei termini di cui al Punto A)”.

Risulta dagli atti del procedimento e dalla stessa memoria dei deferiti che tale adempimento non è stato osservato, perché non vi è elemento che possa provare che la Società abbia trasmesso nel termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2016 la documentazione di che trattasi.

Va peraltro ribadito che è il mancato rispetto del termine che determina di per sé l’illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza.

Pertanto, l’illecito disciplinare contestato alla AS Melfi Srl e per essa al suo legale rappresentante Sig. Giuseppe Maglione sussiste e deve essere sanzionato per come richiesto.

Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Sig. Giuseppe Maglione va ricercato nell’ambito dell’art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l’art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all’inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe, inibisce il Sig. Giuseppe Maglione, nella qualità, per giorni 30 (trenta) ed infligge alla AS Melfi Srl l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

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