F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SD del 10 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PEZONE ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Racing Club Roma Srl), Società SS RACING CLUB ROMA SRL – (nota n. 616/1159 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PEZONE ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della  Società SS Racing Club Roma Srl), Società SS RACING CLUB ROMA SRL - (nota n.  616/1159 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).

Il deferimento

Con provvedimento n. 616/1159 pf 16/17 GP/AS7ac del19.07.2017la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

-  il Sig. Antonio Pezone, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della SS Racing Club Roma Srl per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A10) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la dichiarazione di insussistenza debitoria e relativa fidejussione;

- la Società SS Racing Club Roma Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 02.05.2016, la Co.Vi.So.D. ha rappresentato che la Società SS Racing Club Roma Srl non ha adempiuto al deposito entro il termine del 12.07.2016, della dichiarazione di sussistenza debitoria e relativa fidejussione, come prescritto dal punto A10) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

Detta normativa, tra l’altro, prevede che l’inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni violazione degli adempimenti ivi previsti.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto e contestando altresì la responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS della Società SS Racing Club Roma Srl, di cui Antonio Pezone era all’epoca legale rappresentante.

Il deferito Antonio Pezone ha presentato memorie difensive avanti alla Procura.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ha concluso chiedendo:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Antonio Pezone, n. q.

- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della SS Racing Club Roma Srl. Per i deferiti, nessuno è comparso.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.

I deferiti non hanno presentato memoria avanti al Tribunale, né sono comparsi.

Con la difesa formulata in sede di istruttoria della Procura, hanno sostenuto che l’omissione sia stata dovuta unicamente ad un ritardo nella comunicazione delle informazioni da parte degli organi preposti.

La Società, infatti, aveva pagato ogni propria pendenza entro il termine del 12.07.2016, ritenendo in questo modo di potersi ritenere esonerata da ogni obbligo di comunicazione. In effetti il ritardo nella trasmissione dell’informazione dell’avvenuto pagamento ha comportato una ingiusta esclusione della Società dall’iscrizione al campionato, che è stata tuttavia corretta a seguito di ricorso alla CO.Vi.So.D.

La stessa Società, tuttavia, ammette la irregolarità commessa che definisce “indiretta”. L’argomentazione dedotta, però, neppure ripetuta avanti al Tribunale, non può essere accolta.

Infatti, l’obbligo di comunicazione della situazione debitoria è autonomo e deve essere adempiuto indipendentemente dall’esistenza o meno della situazione debitoria: ove non sussistano pendenze, infatti, la dichiarazione va resa negativa, ove sussistano pendenza alla stessa va accompagnata da idonea fidejussione.

Correttamente, quindi, la Procura ha richiesto sanzione  per la sola omessa comunicazione, modulando la richiesta sui minimi edittali.

Deve  essere  pertanto  ritenuto  fondato  il  deferimento  della  Procura  Federale  con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale dichiara la responsabilità disciplinare:

- del Sig. Antonio Pezone, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della SS Racing Club Roma Srl per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A10) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la dichiarazione di insussistenza debitoria e relativa fidejussione;

- nonché della Società SS Racing Club Roma Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dispositivo

Per l’effetto, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Antonio Pezone, n. q.

- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della SS Racing Club Roma Srl.

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