F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SD del 10 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIARLONE NICOLA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl poi Unicusano Fondi Calcio Srl, oggi SS Racing Club Fondi Srl), Società SS RACING CLUB FONDI SRL già Unicusano Fondi Calcio Srl, già Fondi Calcio Srl – (nota n. 1008/1122 pf16-17 GC/AS/ac del 31.7.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIARLONE NICOLA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Fondi  Calcio Srl poi Unicusano Fondi Calcio Srl, oggi SS Racing Club Fondi Srl), Società  SS RACING CLUB FONDI SRL già Unicusano Fondi Calcio Srl, già Fondi Calcio Srl -  (nota n. 1008/1122 pf16-17 GC/AS/ac del 31.7.2017).

Il deferimento

Con provvedimento n. 1008/1122 pf 16-17 GC/AS/ac del 31.07.2017la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Ciarlone Nicola, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl poi Unicusano Fondi Calcio Srl, oggi SS Racing Club Fondi Srl, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, dell’originale della proroga della fidejussione bancaria e, comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- la Società SS Racing Club Fondi Srl, già Unicusano Fondi Calcio Srl, già Fondi Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

In data 02.05.2017, la Co.Vi.So.D. ha segnalato che la Fondi Calcio Srl non ha adempiuto al deposito entro il termine del 12.07.2016, ore 18.00, della proroga della fidejussione bancaria, come prescritto al punto A5 del C.U. n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale.

Detta normativa, tra l’altro, prevede che l’inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni violazione degli adempimenti ivi previsti.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto e contestando altresì la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS della Società Fondi Calcio Srl, di cui Ciarlone Nicola era all’epoca legale rappresentante.

I deferiti hanno depositato memorie difensive a ministero dell’Avv. Matteo Sperduti, con le quali è stata sostenuta l’assenza di responsabilità disciplinare, in quanto, a dire del difensore, la fattispecie normativa non si riferisce all’obbligo di inviare il “rinnovo” della fidejussione ma solo alla sua costituzione iniziale; inoltre, poiché la Società aveva in corso l’iter per il ripescaggio ed iscrizione al Campionato di lega Pro, le sarebbe stato indicato da organi federali di attendere l’esito di detta procedura per eventualmente ottemperare solo in un secondo momento. A riprova delle correttezza della sua posizione la Società deduce che la Co.Vi.So.D. ebbe ad accogliere il ricorso avverso la non ammissione al campionato di serie D, così implicitamente riconoscendo la sussistenza di tutti i requisiti regolamentari ed amministrativi necessari.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ha concluso chiedendo:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Ciarlone Nicola, n. q.

- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della Società SS Racing Club Fondi Srl.

Per i deferiti, è comparso l’Avv. Divona Pianella in sostituzione dell’Avv. Sperduti, il quale si è riportato integralmente agli scritti difensivi.

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.

I deferiti hanno presentato memoria difensiva non meritevole di accoglimento.

Infatti, l’obbligo di comunicazione della proroga della fidejussione è autonomo e deve essere adempiuto indipendentemente dall’esistenza o meno della fidejussione stessa.

Né può ritenersi credibile che organi federali abbiano “suggerito” di attendere l’esito della procedura di ripescaggio prima di procedere in un senso o nell’altro.

Non ha poi efficacia esimente l’accoglimento del ricorso della Co.Vi.So.D., che ha accertato il diritto sostanziale alla partecipazione al campionato di serie D in capo alla Società, senza esprimersi in alcun modo su eventuali e pregresse violazioni formali, quale quella in esame, peraltro segnalata dalla stessa Co.Vi.So.D..

Correttamente, quindi, la Procura ha richiesto sanzione per la omessa comunicazione, modulando la richiesta sui minimi edittali.

Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale dichiara la responsabilità disciplinare:

- del Sig. Ciarlone Nicola, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Fondi Calcio Srl (ora Unicusano Fondi Calcio Srl) per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, dell’originale della proroga della fidejussione bancaria e, comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- nonché della Società Unicusano Fondi Calcio Srl (già Fondi Calcio Srl) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dispositivo

Per l’effetto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:

- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico del Sig. Ciarlone Nicola, n. q.

- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della Società SS Racing Club Fondi Srl.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it