F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SD del 18 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD PESCARA CALCIO A 5 ora ASD PESCARA – (nota n. 764/1 pf17-18 GP/ac del 25.7.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD PESCARA CALCIO A 5 ora ASD PESCARA - (nota n. 764/1 pf17-18 GP/ac del  25.7.2017).

Il deferimento

Con nota del 25 luglio 2017, la Procura Federale ha deferito al  Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la Società Pescara Calcio a 5 per “Dichiarazioni rese dall’allenatore della 1° squadra del Pescara Calcio a cinque, Sig. Colini Fulvio, in ordine alle convocazioni del calciatore Roberto Zaccardi per un raduno nazionale Under 21, da parte del commissario tecnico, Sig. Carmine Tarantino”; per rispondere della violazione degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo tesserato Sig. Colini Fulvio;

La Società deferita ha fatto pervenire memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 12 ottobre 2017 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giua, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la Società Pescara Calcio a 5.

È comparso per la deferita l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini per delega dell’Avv. Giuseppina Ruggiero Malagnini, il quale si è riportato integralmente alla memoria difensiva ritualmente depositata.

Motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Il procedimento trae origine da un esposto della ASD History Roma 3Z 1983, da cui è emerso che il Sig. Colini Fulvio, all’epoca dei fatti iscritto all’albo dei tecnici e tesserato per la stagione sportiva 2016–17 con la Società ASD Pescara Calcio a 5:

A) a mezzo di un post pubblicato sulla pagina del social network “Facebook”, adombrando dubbi con riferimento ai criteri di convocazione del calciatore Zaccardi Roberto al raduno della Nazionale Under 21 calcio a 5 da tenersi dal 23 giugno 2017 al 2 luglio 2017, utilizzava le seguenti testuali espressioni nei confronti del Sig. Tarantino Carmine, tecnico federale della Nazionale Under 21 calcio a 5, nonché dell’istituzione federale nel suo complesso considerata: “C’è anche Zaccardi .. Ma guarda un po’ ..!!! Tarantino uomo d’onore .. non scorda gli amici .. “;

B) a mezzo di un sms inviato al Sig. Zaccardi Luciano, padre del calciatore Zaccardi Roberto, con riferimento sempre alla persona del Sig. Tarantino Carmine, tecnico federale della Nazionale Under 21 calcio a 5, utilizzava le seguenti testuali espressioni: “ora con un infame raccomandato CT ..”;

Osserva la Procura nell’atto di deferimento che: - le dichiarazioni di cui al punto A) sono pubbliche, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in  quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione (pubblicazione sul social network “Facebook”); le stesse dichiarazioni, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione e ledono la reputazione del Sig. Tarantino Carmine, tecnico federale della Nazionale Under 21 calcio a 5, nonché dell’istituzione federale nel suo complesso considerata;

- le dichiarazioni di cui al punto B) sono contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità e sono irrispettose dei principi deontologici nei rapporti con i colleghi”.

In relazione alle contestazioni il Tribunale osserva quanto segue.

Quanto alla contestazione di cui al punto B), la stessa deve ritenersi inammissibile, e comunque infondata in quanto, in disparte che trattandosi di comunicazione via “sms” e quindi di natura privata intercorsa tra il Sig. Zaccardi Luciano e il Sig. Colini Fulvio, non risulta l’autorizzazione di quest’ultimo alla sua utilizzazione nel presente procedimento e comunque in quanto come chiarito dalla Cassazione, sezione V penale, sentenza 31 maggio 2014, n. 22853 il reato di diffamazione è escluso se l’offesa è inviata tramite “sms”.

Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 36602/2010), infatti, in tema di delitti contro l’onore, per integrare il reato di diffamazione occorre non solo l’elemento psicologico consistente nella consapevolezza di pronunciare (o scrivere) frasi lesive della reputazione altrui, ma, altresì, la volontà che le offese denigratorie siano conosciute da più persone. Ai fini della commissione del reato di diffamazione, pertanto, è necessario che l’autore comunichi, ad una o più persone, il contenuto lesivo della reputazione altrui, con modalità tali che la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento che egli deve rappresentarsi e volere. Condotta, questa, che, per esempio, si sarebbe configurata se l’sms fosse stato inviato in una chat di gruppo, ovvero pubblicato su un social network, ecc. Invece, l’invio di un sms privato, come nel caso di specie, pur contenendo un messaggio diffamatorio, non concretizza la fattispecie prevista per il reato in parola, poiché, invero, evidenzia la volontà dell’agente di non diffondere o comunicare a terzi il contenuto offensivo espresso nei confronti di un altro soggetto.

Rimane la contestazione di cui al capo A), la quale per le ragioni appena esposte, in relazione al mezzo utilizzato, il social “Facebook”, consente di poter affermare che trattasi di dichiarazione “pubblica” ai sensi dell’art. 5, comma 4 del CGS (cfr. anche Comm. Disc. Naz. CU n. 29/CDN stagione 2013/2014).

Rimane da valutare il merito e cioè se la dichiarazione contestata: “C’è anche Zaccardi .. Ma guarda un po’ ..!!! Tarantino uomo d’onore ... non scorda gli amici .. “; possa considerarsi lesiva e diffamatoria.

Al riguardo, va rilevato come emerge dalla produzione documentale allegata alla memoria del deferito che al Sig. Fulvio Colini, autore delle supposte frasi offensive, sottoposto a giudizio della Commissione disciplinare del settore tecnico, con decisione del 18/9/2017 – CU n. 69 stagione sportiva 2017/2018 è stata inflitta la sanzione dell’ammonizione con la seguente motivazione: “le espressioni utilizzate dal deferito pur non rispondendo ai canoni di correttezza e lealtà non assumono particolare gravità”.

Il Tribunale ritiene di condividere l’avviso espresso dalla Commissione disciplinare del settore tecnico circa la non particolare gravità delle espressioni usate nel ledere la cd “reputazione sportiva”.

La frase adombra un tenue giudizio di disvalore nei riguardi del Commissario tecnico federale Sig. Tarantino che il Sig. Colini avrebbe potuto e dovuto evitare, così seppur minimamente travalicando il limite del legittimo esercizio del diritto di critica.

Conclusivamente ai sensi dell’art. 5, comma 7 CGS la sanzione può essere ridotta e contenuta nella misura di € 100,00 (euro cento/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, irroga la seguente sanzione:

- per la ASD Pescara Calcio a 5, l’ammenda di € 100,00 (euro cento/00).

 

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