F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFN-SD del 18 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCOVECCHIO FRANCO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Pol. Olympia Agnonese ASD), SOCIETÀ POL. OLYMPIA AGNONESE ASD – (nota n. 922/1132 pf16-17 GC/AS/ac del 27.7.2017).

DEFERIMENTO    DEL    PROCURATORE    FEDERALE    A    CARICO    DI: MARCOVECCHIO FRANCO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante  della Società Pol. Olympia Agnonese ASD), SOCIETÀ POL. OLYMPIA AGNONESE  ASD - (nota n. 922/1132 pf16-17 GC/AS/ac del 27.7.2017).

Con provvedimento del 27 luglio 2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Marcovecchio Franco, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Pol. Olympia Agnonese ASD, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, la documentazione riguardo la disponibilità del campo di gioco serie D e juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- la Società Pol. Olympia Agnonese ASD, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto) e il Sig. Marcovecchio Franco e la Società Pol. Olympia Agnonese ASD, questi ultimi rappresentati dall’Avv. Michele Cozzone, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Marcovecchio Franco, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 pari a giorni 10 (dieci) di inibizione, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società Pol. Olympia Agnonese ASD, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3 pari a € 333,00 (Euro trecentotrentatré/00) di ammenda, sanzione finale ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Marcovecchio Franco e la Società Pol. Olympia Agnonese ASD hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) nei confronti del Sig. Marcovecchio Franco;

- ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00) nei confronti della Società Pol. Olympia Agnonese ASD.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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