F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SD del 24 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STRADA LUCIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Borgosesia Calcio), SOCIETÀ ASD BORGOSESIA CALCIO – (nota n. 967/1215 pf16-17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  STRADA LUCIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Borgosesia Calcio), SOCIETÀ ASD BORGOSESIA CALCIO - (nota n. 967/1215 pf16-17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 28 luglio 2017 (nota n. 967/1215 pf16-17 GC/AS/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Luciano Strada, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Borgosesia Calcio, a cui veniva contestata la violazione dell’art. 10, comma 3 bis, CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver egli provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2016, ore 18.00 l’originale della proroga fidejussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; ha, altresì, deferito la Società ASD Borgosesia Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa federale della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2016/2017 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 28 aprile 2017. La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale preveda espressamente che “l’inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2016, ore 18.00 (…) per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”.

Il dibattimento

Alla riunione del 19 ottobre 2017, è comparsa la Procura Federale che ha insistito per l’accoglimento del deferimento e per l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Strada Luciano la inibizione di giorni 30 (giorni trenta)

- a carico della Società ASD Borgosesia Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille). Nessuno è comparso per i deferiti, i quali hanno presentato memoria difensiva nei termini di rito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2016/2017, prevedeva a pena di decadenza che le Società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 4 luglio 2016 al 12 luglio 2016 ore 18.00 e che tale domanda dovesse essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del C.U.

L’inosservanza del termine ultimo del 12 luglio 2016 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l’ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, la stessa Società deferita non ha potuto che riconoscere il proprio inadempimento consistito nel non aver trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale l’originale della proroga fidejussione bancaria (come previsto al punto A5 del C.U. n. 165/2016 LND-Dipartimento Interregionale).

Trattandosi di infrazione strettamente documentale e formale, a nulla rileva il tempestivo deposito della fotocopia, in luogo dell’originale, del documento richiesto ai fini della regolare ammissione al campionato nazionale di serie D.

Neppure rileva la circostanza che l’Istituto bancario abbia prorogato la fideiussione in data 29 giugno 2016. Ciò che rileva, ai fini dell’inveramento della fattispecie disciplinare, è la condotta omissiva perpetrata alla data di scadenza dell’adempimento, che costituisce il fatto giuridico sanzionato a mente del combinato disposto degli artt. 10, c. 3 bis del C.G.S e del punto 5) del C.U. n. 165/2016 L.N.D..

Il deferimento merita, pertanto, di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, applica le seguenti sanzioni:

- per Luciano Strada, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la Società ASD Borgosesia Calcio, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

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