F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SD del 08 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTRELLA ANTONELLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Anzio Calcio 1924), SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 – (nota n. 1871/1238 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.09.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTRELLA ANTONELLA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Anzio Calcio 1924), SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 - (nota n. 1871/1238 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.09.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 11.9.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Mastrella Antonella, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Anzio Calcio 1924, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A3 del C.U. n.165 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 14/06/2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la copia dello Statuto sociale vigente e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

- ASD Anzio Calcio 1924: Per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Legale rappresentante come sopra descritto;

Il dibattimento

Alla odierna udienza, pur ritualmente convocate le parti, le stesse non sono comparse ne costituite. È comparsa solamente la Procura Federale, la quale ha chiesto conferma dell’atto di deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Mastrella Antonella: 30 (trenta) giorni di inibizione;

- Società ASD Anzio Calcio 1924: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2016/2017, prevedeva che le Società dovessero provvedere a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la copia dello Statuto sociale vigente.

L’inosservanza del termine ultimo del 12 luglio 2016 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l’ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, la stessa Società deferita non ha provveduto al predetto adempimento. Trattandosi di infrazione strettamente documentale e formale.

Il deferimento merita, pertanto, di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, applica le seguenti sanzioni:

- Mastrella Antonella: 30 (trenta) giorni di inibizione;

- Società ASD Anzio Calcio 1924: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

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