F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 25/TFN-SD del 10 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DALLE RIVE RINO (Presidente della Società FCD Altovicentino Srl), SOCIETÀ FCD ALTOVICENTINO SRL – (nota n. 1630/1242 pf16-17 GP/GT/ag del 30.08.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DALLE RIVE RINO (Presidente della Società FCD Altovicentino Srl), SOCIETÀ FCD ALTOVICENTINO SRL - (nota n. 1630/1242 pf16-17 GP/GT/ag del 30.08.2017).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1170 pf. 16/17, avente a oggetto: “Comportamento del Presidente della Società Altovicentino Sig. Rino Dalle Rive, in ordine ad una visita effettuata ad un allenamento del Legnago Salus il giovedì antecedente la gara del Campionato di Serie D Legnago-Altovicentino del 07/05/2017”, nonchè la documentazione acquisita che, con i relativi allegati, costituisce parte integrante e presupposto essenziale del presente provvedimento;
Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti documenti di sicura valenza probatoria dettagliatamente indicati in deferimento e che le risultanze dell’attività istruttoria compiuta, nonché i menzionati atti, hanno consentito di accertare che:
- nel pomeriggio del 4 maggio 2017, presso l’impianto sportivo di Legnago, ove erano in corso gli allenamenti della squadra della SSD Legnago Salus, in vista dell’ultima gara del Campionato di Serie D – girone C – che detta compagine avrebbe dovuto disputare il giorno 7 maggio contro la FCD Altovicentino, giungeva inatteso il Presidente di tale ultima Società, Sig. Rino Dalle Rive, che prendeva contatti in loco con il Direttore Generale della Legnago Salus, Sig. Mario Pretto;
- nella suddetta circostanza il Dalle Rive – dopo aver inizialmente giustificato il motivo della sua inconsueta “visita” con il pretesto di porgere le sue scuse ai Dirigenti della Società di casa per lo spostamento della gara in programma il 7 maggio 2017 dallo stadio di Valdagno a quello di Codogno (variazione, peraltro, già notificata agli interessati dalla Divisione Interregionale), iniziava ad esternare le sue preoccupazioni per la delicata situazione di classifica della squadra della sua Società, in lotta per non retrocedere, proferendo testualmente la seguente frase: “Il calcio è la mia vita, ci ho messo tanti soldi, adesso siamo in questa condizione di classifica” e soggiungendo un cenno anche alle sue precarie condizioni finanziarie e di salute;
- i Dirigenti della Società SSD Legnago Salus presenti in loco (il D.G. Mario Pretto e l’Allenatore della prima squadra Andrea Orecchio), avevano tempestivamente posto termine alle imbarazzanti esternazioni del Sig. Rino Dalle Rive, ritenendole alla stregua di un maldestro tentativo di “captatio benevolentiae” in vista della gara del 7 maggio 2017 e nel contempo avevano ribadito il fermo proposito della loro Società di onorare fino in fondo gli impegni del Campionato, nonostante la squadra avesse già conseguito la matematica salvezza, tanto che, al termine del colloquio, il D.G. della Legnago Salus, Sig. Mario Pretto, riteneva opportuno accomiatarsi dal suo interlocutore con la frase; “Presidente, guardi che noi veniamo a disputare la nostra partita nell’interesse esclusivo del Legnago Calcio”;
- la visita del Presidente della Società FCD Altovicentino era stata preceduta, in data 04/05/2017, da un tentativo di contatto del Dalle Rive con l’utenza mobile in uso al D.G. della Legnago Salus, Sig. Mario Pretto, nonché da un messaggio a mezzo s.n. “Whatsapp” inviato allo stesso Pretto dal Direttore Sportivo della Società Altovicentino, Sig. Briaschi Alberto, che testualmente si trascrive: “Buongiorno direttore-ti invio il numero di Dalle Rive che ha provato a chiamarti stamattina perché verso le 16,30 è a Legnago x lavoro e voleva passare a salutarti”;
Rilevato che, a seguito della comunicazione di Conclusione delle indagini n. 107/1170 pf. 16-17/GP/GT/ag. datata 04/07/2017, non sono pervenute memorie difensive, né richieste di audizione da parte del Presidente della Società FCD Altovicentino;
Ritenuto che dalle risultanze dell’attività istruttoria come sopra riassunte, appare emergente una condotta disciplinarmente rilevante da parte del Sig. Rino Dalle Rive, Presidente all’epoca dei fatti della Società FCD Altovicentino, per avere lo stesso, in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sportiva sanciti dall’art. 1 bis, comma 1 del CGS nonché delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1 del CGS, tentato di conseguire un illecito vantaggio sportivo per la propria squadra in vista dell’ultima gara del Campionato Interregionale di Serie D – Girone C – Altovicentino-Legnago Salus del 7 maggio 2017;
ritenuto infine che, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, debba essere deferita anche la Società FCD Altovicentino, a titolo di responsabile diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS;
ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare:
- Dalle Rive Rino, Presidente all’epoca dei fatti della Società FCD Altovicentino; per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS, nonché delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del CGS;
- la Società FCD Altovicentino Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS; in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Rino Dalle Rive.
Le memorie
I deferiti depositavano una memoria congiunta rendendo edotto il Tribunale in merito all'intervenuto fallimento della Società Altovicentino FCD Srl (Sentenza emanata dal Tribunale di Vicenza, n. 87/2017 del 03/10/17, prodotta in atti); alla mancata partecipazione della squadra al relativo campionato di appartenenza; al precario stato finanziario e di salute del Presidente, Sig. Rino Dalle Rive (adducendo la relativa documentazione medica). Quest'ultimo escludeva categoricamente di aver proposto la combine riferita all'incontro di calcio Altovicentino - Legnago, articolando a discarico l'espletamento di una prova testimoniale con i testi Sig.ri Mario Pretto e Andrea Orecchia (rispettivamente D.G. e allenatore del Legnago Salus). Concludevano quindi entrambi per la richiesta di proscioglimento.
Il dibattimento
La Procura Federale concludeva per la richiesta sanzionatoria di anni 4 (quattro) di inibizione per il Presidente del sodalizio, Sig. Rino Dalle Rive e per la Società FCD Altovicentino Srl, l’iscrizione a una categoria inferiore nel caso in cui la stessa dovesse iscriversi al campionato di competenza, considerando che il sodalizio, al momento, non risulta iscritto ad alcun campionato.
Il difensore dei deferiti, presente in udienza, rimarcava le difese svolte in seno alla memoria, insistendo per il proscioglimento dei propri assistiti.
La decisione
Il deferimento è fondato in quanto l'analisi comportamentale del Sig. Rino Dalle Rive, integralmente intesa, consente di pervenire al giudizio di colpevolezza in relazione a episodi che se pure collocabili nell'alveo del tentativo di combine - poiché estrinsecatisi in epoca antecedente all'evento sportivo, ma non consumati - hanno indubbiamente travalicato i confini dei sani principi sportivi che dovrebbero animare la condotta disciplinare di ciascun tesserato.
In tema procedurale, reputa il Tribunale di conferire una preliminare valutazione al supplemento di istruttoria chiesto dalla difesa mediante l'audizione testimoniale dei Sig.ri Mario Pretto e Andrea Orecchia (rispettivamente D.G. e allenatore del Legnago Salus). A prescindere dalla evidente irrilevanza dei capitoli n.ri 1, 2, 3, 4 (si tratta infatti di circostanze di tempo e luogo pacifiche, perché mai contestate); e dalla inammissibilità del capitolo n. 5 in quanto espone valutazioni di carattere personale interdette in sede di prova orale ("il Presidente... si è limitato ad esporre la sua situazione fisica ed economica, senza richiedere di alterare il regolare svolgimento..." - citato cap. 5); osserva il giudicante che gli informatori indicati dai deferiti risultano essere le stesse persone già ascoltate dalla Procura Federale (all.ti n.ri 14 e 15), per cui la ripetizione della medesima audizione si rivelerebbe per nulla innovativa e neppure di interesse in relazione alla materia del contendere sotto i profili oggettivo e soggettivo.
Nel merito, l'articolata indagine in deferimento ha evidenziato che il Presidente della Società Altovicentino, Sig. Rino Dalle Rive, in data 04/05/17 si recò effettivamente presso il campo sportivo di Legnago allo scopo di comunicare ai Dirigenti della squadra avversaria l'avvenuto spostamento logistico dell'incontro di calcio che si sarebbe tenuto il giorno 07/05/17. Ma l'interpretazione dell'occorso ha conferito corpo a due distinte correnti di pensiero, secondo le quali: il deferito (Sig. Dalle Rive) si sarebbe limitato a porgere le proprie scuse per l'inconveniente, rendendo alcune constatazioni di natura personale riferite al precario stato di salute ed economico; mentre i Dirigenti del Legnago, cioè i diretti interlocutori, avrebbero captato l'intento di voler modulare la partita di calcio che si sarebbe tenuta la domenica successiva tra le rispettive squadre. Al fine di conferire la necessaria chiarezza alla dicotomia, è dunque necessario valutare il profilo istruttorio della vicenda che consta di due interrogatori resi in data 30/05/17 dai Dirigenti del Legnago. Dette audizioni recitano in senso accusatorio, vanificando la tesi esimente propugnata dal Sig. Dalle Rive e amplificando il celato tentativo da lui posto in essere per realizzare una combine: il Sig. Mario Pretto e il Sig. Andrea Orecchia (rispettivamente D.G. e allenatore del Legnago Salus) riferiscono infatti: "...ho percepito che col suo comportamento pietoso il Dalle Rive altro non intendeva che cercare di ottenere un favoritismo per la gara" (Sig. Pretto, all. n. 14); "...già in quella circostanza ho intuito che la presenza di Dalle Rive non era certamente dovuta a motivazioni personali bensì a ottenere qualche favoritismo calcistico" (Sig. Orecchia, all. n. 15). La volontà del Presidente di procurarsi quell'inopportuno contatto diretto con i Dirigenti del Legnago - poiché a ridosso della partita di calcio - è documentata anche da un approccio telefonico precedente all'incontro e dallo scambio di nozioni specifiche intercorso tra il Sig. Dalle Rive e il suo Direttore.
Il complessivo giudizio di colpevolezza tiene quindi conto delle richiamate circostanze probatorie di tempo e di luogo; della marcata volontà del Presidente di affrontare un colloquio diretto con i vertici della compagine avversaria in un contesto occasionale (ma creato ad hoc in epoca precedente alla gara); dei personalissimi contenuti della interlocuzione e delle successive allusioni votate alla manipolazione della partita; onde rinvenire nel comportamento del Sig. Rino Dalle Rive un chiaro tentativo vòlto ad aggiustare unilateralmente l'incontro di calcio Altovicentino - Legnago, che all'atto pratico non sortì esito per chiara volontà dei Dirigenti del Legnago che opposero un secco diniego all'altrui volere ("Presidente guardi che noi veniamo a disputare la nostra partita nell'interesse del Legnago Calcio" - cfr. all. n. 15).
Del resto la chiave di lettura dei fatti si pone in coerente linea con precedenti specifici editi da questo Tribunale in materia di illecito sportivo, la cui soglia di attenzione è sempre proiettata ai massimi livelli onde eludere quei comportamenti subdoli e insinuanti che convergono verso malcelati tentativi volti ad adottare una linea di condotta non dedita a lealtà, correttezza e probità, che sono i principi cardine dell'Ordinamento sportivo.
Il coacervo degli elementi addotti dalla Procura Federale e testé analizzati, consente quindi di giudicare il comportamento del Sig. Dalle Rive quale tentativo di illecito nel contesto temporale antecedente all'incontro di calcio, per cui la colpevolezza del soggetto è inequivocabile se bene nell'alveo del tentativo riferito alla organizzazione della combine. Sussiste quindi la ragionevole certezza che l'episodio in questione si ponga in chiara sintonia con la violazione delle contestate norme: quanto al Sig. Rino Dalle Rive per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS, nonché delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1 del CGS; quanto alla Società FCD Altovicentino, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Rino Dalle Rive.
Le sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.
P Q M
Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il deferimento e per l'effetto infligge:
- al Sig. Rino Dalle Rive la inibizione di anni 4 (quattro);
- alla Società Altovicentino FCD Srl la iscrizione a una categoria inferiore nel caso in cui dovesse iscriversi al campionato di competenza, considerando che il sodalizio, al momento, non risulta iscritto ad alcun campionato.
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