F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 28/TFN-SD del 27 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città Dei Templi), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL – (nota n. 2331/69 pf17-18 GP/GC/blp del 26.9.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  ALESSI SILVIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della  Società SS Akragas Città Dei Templi), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI  SRL - (nota n. 2331/69 pf17-18 GP/GC/blp del 26.9.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 26.9.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- Alessi Silvio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città Dei Templi:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Pro, entro il termine del 30 giugno 2017, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 26 giugno 2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

c) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017 del debito IVA relative agli anni d’imposta 2014, 2013 e 2012, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle rate sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2017, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver corrisposto, entro il termine del 26 giugno 2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017 del debito IVA relative agli anni d’imposta 2014, 2013 e 2012, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle rate sopra indicate.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Silvio Alessi, rappresentato dall’ Avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Silvio Alessi, sanzione base inibizione di mesi 6 (sei), diminuita di 1/3 pari a mesi 2  (due), aumentata, in considerazione della continuazione tra le violazioni contestate nell’atto di deferimento, di giorni 40 (quaranta), sanzione finale inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Silvio Alessi ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti,  alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

Nel corso del dibattimento la Procura ha insistito per l’accoglimento del deferimento, richiedendo l’applicazione  della seguente sanzione: 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato in corso

La difesa della Società ha richiesto la riduzione della sanzione a punti 1 (uno) di penalizzazione, richiedendo il riconoscimento della continuazione.

La decisione

Il deferimento appare fondato, giacché è dimostrato per tabulas che la Società predetta non ha ottemperato agli incombenti previsti nel comunicato ufficiale 113/A del 13 febbraio 2017 nei termini perentori ivi previsti, né la difesa ha addotto alcun motivo scriminante idoneo a ritenere insussistente la responsabilità dei deferiti.

Giova rilevare che tali omissioni o, comunque tardivi adempimenti, sono espressamente sanzionati con la penalizzazione di punti uno per ciascun inadempimento rilevato.

A parere di questo collegio, pertanto, non residuano margini per l’applicazione della riduzione della sanzione così come richiesta dalla difesa della Società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) nei confronti del Sig. Silvio Alessi.

In accoglimento del proposto deferimento ritiene la Societá SS Akragas Città Dei Templi Srl responsabile delle violazioni ascritte dal Procuratore Federale e irroga alla stessa la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2017/2018.

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