F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:BONACCORSO GIOVANNI (all’epoca dei fatti Vice Presidente con delega alla firma della Società US Palmese 1912 ASD), SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD – (nota n. 2088/1150 pf16-17 GP/AA/mg del 19.09.2017).

DEFERIMENTO    DEL    PROCURATORE    FEDERALE    A    CARICO    DI:BONACCORSO GIOVANNI (all’epoca dei fatti Vice Presidente con delega alla firma  della Società US Palmese 1912 ASD), SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD - (nota n.  2088/1150 pf16-17 GP/AA/mg del 19.09.2017).

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1150 pf 2016/2017 avente a oggetto: "Comportamento della Società Palmese ASD che si ipotizza possa aver prodotto alla CAE in occasione della vertenza economica Christian Maruca/US Palmese ASD, alcune quietanze false, la cui firma o l’importo sono stati disconosciuti dal calciatore. (Delibera CAE 143 del 27.4.2017)”; iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 22.05.2017 al n. 1150 pf 16-17;

Vista la relazione d’indagine redatta in data 03.07.2017 dai Collaboratori della Procura Federale, che con tutti i suoi allegati costituisce parte integrante e presupposto inscindibile del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini datata del 27.07.2017, ritualmente notificata, alla quale l’avvisato Bonaccorso Giovanni ha fatto seguire una memoria difensiva;

rilevato che nel corso del procedimento sono stati espletati gli atti di indagine puntualmente trascritti in deferimento, dai quali è emerso che Bonaccorso Giovanni, all’epoca dei fatti Vice Presidente della US Palmese 1912 ASD con delega alla firma e alla gestione dei rapporti economici con gli atleti, ha formato, o comunque usato, quietanze di pagamento recanti la firma apocrifa del calciatore Maruca Christian, al fine di dimostrare l’avvenuto adempimento da parte della US Palmese dell’obbligo contrattuale derivante dall’accordo economico sottoscritto dalle parti in Palmi il giorno 03.08.2015;

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale e vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale;

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale:

1) Bonaccorso Giovanni, nella sua qualità di Vice Presidente della US Palmese 1912 ASD, con delega alla firma e, all’epoca dei fatti, delegato anche ai rapporti economici con gli atleti per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per aver formato o comunque usato quietanze di pagamento recanti la firma apocrifa del calciatore Maruca Christian, al fine di dimostrare l’avvenuto adempimento da parte della US Palmese dell’obbligo contrattuale derivante dall’accordo economico sottoscritto dalle parti in Palmi il giorno 03.08.2015;

2) La Società US Palmese 1912 ASD, sedente in Palmi (RC) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Sig. Bonaccorso Giovanni.

La memoria

I deferiti hanno depositato una memoria congiunta contenente l'alligazione di una Consulenza tecnica grafologica a firma della Dott.ssa Luciana De Rose di Cosenza, attestante la autenticità delle firme apposte sulle quietanze di pagamento a mani del calciatore Christian Maruca. Contestavano quindi sia il pensiero concettuale a fondamento dell'accusa, che la scarsa attendibilità delle prove a sostegno, concludendo per il proscioglimento di entrambi i deferiti.

Il dibattimento

La Procura Federale concludeva chiedendo per il Sig. Giovanni Bonaccorso la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione; per la US Palmese 1912 ASD € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda.

La difesa richiamava le motivazioni rese in memoria, insistendo per il proscioglimento di entrambi i deferiti.

La decisione

La Procura Federale ha deferito il Vice Presidente della Palmese, nonchè la Società per responsabilità diretta, assumendo che le firme apposte dal calciatore Christian Maruca su alcune quietanze di pagamento da lui rilasciate alla Società, fossero false. La finalità di tale gesto illecito avrebbe sortito, in favore della Palmese e quale diretta conseguenza, la dimostrazione dell'avvenuto saldo delle poste pecuniarie in sofferenza tra il calciatore e il sodalizio. La effettiva sussistenza delle firme apocrife sui documenti in esame è stata confermata dal calciatore stesso, che in sede di audizione personale ha disconosciuto la propria sottoscrizione in relazione a una parte della documentazione (quietanze) oggetto dell'interrogatorio, rivisitando in tale consesso il proprio rapporto economico intercorso con il sodalizio. L'assioma accusatorio formulato dall'organo inquirente può essere riassunto nella maniera che precede in termini concettuali e istruttori; tuttavia il procedimento ha evidenziato altri presupposti aventi consistenza  giuridica e  probatoria  diametralmente opposta rispetto al deferimento reso dalla Procura Federale. Osserva innanzi tutto il Tribunale che il Sig. Bonaccorsi, in sede di audizione, ha esposto una propria ricostruzione degli eventi secondo la quale le quietanze vennero sottoscritte dal calciatore Maruca in sua presenza, dichiarando altresì di avergli corrisposto ogni somma in debenza. L'espletamento del doppio mezzo orale ha dunque comportato una evidente dicotomia tra le due essenziali posizioni personali in esame, che si pone ex se in conflitto; ma al di là degli elementi economici di cui si è parlato diffusamente in sede di interrogatorio, ritiene il Tribunale che il fulcro della vicenda che interessa ai fini decisori risieda nella sola veridicità, o meno, della sottoscrizione rilasciata dal calciatore.

La palmare contrapposizione probatoria sin qui analizzata (istruttoria orale), lascia intuire che il deferimento sia sorretto da una motivazione oggettivamente induttiva, piuttosto che da un preciso e puntuale riferimento tecnico sul fatto specifico della falsità, anche perché la difesa dei prevenuti si è premurata di approfondire l'argomento colpevolista attribuito ai propri rappresentati, conferendo agli atti una prova di assoluto pregio ai fini del recepimento della tesi scriminante, cioè una Consulenza tecnica grafologica resa dalla Dott.ssa Luciana De Rose di Cosenza, le cui conclusioni si rivelano granitiche in senso assolutorio: "le firme riferibili al Sig. Christian Maruca oggetto della presente relazione sono certamente autentiche, ossia apposte dalla mano autografa di Christian Maruca".

Vige quindi un secondo, stridente contrasto in ordine all'assunto accusatorio, in questo caso documentale, dal momento che in onore al principio del contraddittorio che deve animare ogni controversia di natura giudiziaria, la consistenza delle ragioni difensive supera in maniera evidente la tesi propugnata dall'accusa che fonda le proprie conclusioni inquirenti su un dogma di falsità al cospetto di una istruttoria tecnicamente carente sul punto specifico. In sintesi: la Perizia prodotta dai deferiti, se pure atto di parte, ha chiarito sotto l'aspetto tecnico ciò che la Procura non ha dimostrato altrettanto specificamente, né contrastato attraverso un medesimo mezzo di indagine.

Il convincimento assolutorio del Tribunale risiede quindi nella logica e legittima constatazione che precede, le cui credenziali assumono pari valenza ab initio (due interrogatori divergenti), sino al momento in cui non si è pervenuti alla prova principe in grado di dirimere tecnicamente gli oggettivi dubbi del giudicante all'esame del coacervo processuale. Nella  specie, la difesa ha conferito  prove  decisamente  più convincenti, ponendo il Tribunale nelle condizioni di propendere per il giudizio maggiormente equo e prudente poiché fondato sugli elementi istruttori che il processo ha prodotto. In tal senso entrambi i deferiti vengono prosciolti per non aver commesso la violazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare proscioglie il Sig. Bonaccorso Giovanni e la Società US Palmese 1912 ASD, dal deferimento proposto dalla Procura Federale, per non aver commesso la violazione.

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