F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl) – (nota n. 2292/1145 pf16-17 GP/AA/mg del 26.09.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della  Società Calcio Lecco 1912 Srl) - (nota n. 2292/1145 pf16-17 GP/AA/mg del  26.09.2017).

Il deferimento

Con atto del 26 settembre 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Meregalli Sandro, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. Luciano De Paola, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo dell’11/01/2017 (ricorso n. 194/56), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

Il deferimento è stato proposto sulla base della comunicazione del Dipartimento Interregionale della LND del 26/4/2017 con la quale è stato rappresentato che la Società predetta non aveva corrisposto all’allenatore Luciano De Paola la somma di Euro 7.618,00 dovuta in esecuzione del lodo del Collegio Arbitrale dell’11.1.2017.

La Procura evidenzia, inoltre, che alla Società Calcio Lecco, essendo stata dichiarata fallita, è stata revocata l’affiliazione con delibera del Presidente Federale dell’11.7.2017 (C.U. N.7/A) e, pertanto, non ha ritenuto di poter procedere nei confronti della medesima.  

Il dibattimento

All’udienza del 23 novembre 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con la seguente richiesta sanzionatoria:

- per Meregalli Sandro: inibizione di mesi 6 (sei). Nessuno è comparso per il deferito.

I motivi della decisione

Dagli atti depositati dalla Procura Federale, ed in particolare dal lodo del Collegio Arbitrale presso la LND dell’11.1.2017, notificato alla Società Calcio Lecco 1912 Srl con raccomandata a.r. restituita al mittente per compiuta giacenza, con relativo avviso di giacenza del 7.2.2017, nonché dalla nota richiamata del Dipartimento interregionale della LND attestante l’omesso versamento di quanto posto a carico della Società dal predetto lodo in favore dell’allenatore Luciano De Paola, risulta che il deferito Sandro Meregalli, nella qualità di amministratore unico della predetta Società, è incorso effettivamente nelle violazioni ascrittegli non avendo rispettato il termine di trenta giorni dalla comunicazione per l’esecuzione del lodo.

Ne consegue, pertanto, la responsabilità del deferito.

Il dispositivo

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge nei confronti del Sig. Sandro Meregalli, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it