F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 31/TFN-SD del 13 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTRONARDI ENZO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SS Monopoli 1966 Srl), SOCIETÀ SS MONOPOLI 1966 SRL – (nota n. 3671/245 pf17-18 GP/GT/ag del 06.11.2017).

 

DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:  MASTRONARDI   ENZO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SS Monopoli 1966 Srl),  SOCIETÀ SS MONOPOLI 1966 SRL - (nota n. 3671/245 pf17-18 GP/GT/ag del 06.11.2017).

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 245 pf 17-18, avente a oggetto: “Dichiarazioni rese dal Presidente della SS Monopoli, Sig. Enzo Mastronardi a mezzo di un’intervista riportata dal sito “www.tuttolegapro.itin data 08.10.2017 in ordine all’arbitraggio della gara Monopoli – Siracusa del 08.10.2017 (prot. 2752), iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 12.10.17 al n. 245 pf 17-18”;

rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento innanzi indicato, sono stati acquisiti elementi istruttori fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa i documenti elencati in deferimento (esposto del Segretario Generale della Lega Pro datato 09.10.2017; copia del foglio di censimento relativo alla stagione sportiva 2017-2018 della SS Monopoli 1966 Srl);

vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 19.10.2017;

letta la memoria difensiva fatta pervenire dal Sig. Mastronardi Enzo e le dichiarazioni rilasciate dallo stesso in data 25.10.2017, a seguito della notificazione della comunicazione di chiusura delle indagini;

rilevato che dagli atti sopra indicati è emerso che:

- a mezzo di un’intervista riportata dal sito www.tuttolegapro.it il Sig. Mastronardi Enzo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza della SS Monopoli 1966 Srl, riferendosi alla prestazione del Sig. Andrea Capone, arbitro della gara Monopoli – Siracusa disputata in data 08.10.2017, utilizzava  le  seguenti testuali espressioni: “oggi non siamo stati rispettati: pretendiamo – pur essendo Monopoli una piccola realtà – che ci vengano assegnati arbitri che non diano la parvenza della non giustizia” e “ci deve essere il rispetto del regolamento. Io ho partecipato alle riunioni che le Società fanno in Lega: ci sono gli arbitri che ci insegnano le situazioni di regolamento. E oggi non l’ho visto applicato”;

- a mezzo della medesima intervista, lo stesso Sig. Mastronardi Enzo, come già evidenziato all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza della SS Monopoli 1966 Srl, con riferimento ai criteri di designazione degli arbitri da parte del designatore della C.A.N. Pro, utilizzava le seguenti testuali espressioni: “non è possibile far arbitrare una partita ad un corregionale: si crea sospetto”;

ritenuto che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Mastronardi Enzo sono pubbliche, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e le modalità di comunicazione (pubblicazione su sito internet); e che le stesse dichiarazioni travalicano i limiti di un legittimo diritto alla libertà di critica e opinione, ledendo la reputazione del Sig. Capone Andrea, arbitro della gara Monopoli Siracusa disputata in data 08.10.2017, nonché del designatore della C.A.N. Pro; le medesime dichiarazioni, inoltre, sono lesive dell’istituzione federale nel suo complesso considerata;

considerato che dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Mastronardi Enzo, come sopra descritti, consegue la responsabilità diretta della SS Monopoli 1966 Srl;

rilevato che il Sig. Mastronardi Enzo e la SS Monopoli 1966 Srl non hanno provveduto a rettificare le innanzi indicate dichiarazioni; il presidente, poi, nella memoria depositata dopo la notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, ha riferito di aver smentito le dichiarazioni oggetto del presente provvedimento attraverso l’attribuzione di un diverso significato che, tuttavia, contrasta apertamente con il tenore letterale delle stesse;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- Il Sig. Mastronardi Enzo, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista riportata dal sito www.tuttolegapro.it, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. Andrea Capone, arbitro della gara Monopoli – Siracusa disputata in data 08.10.2017, utilizzando in particolare le seguenti testuali espressioni: “oggi non siamo stati rispettati: pretendiamo – pur essendo Monopoli una piccola realtà – che ci vengano assegnati arbitri che non diano la parvenza della non giustizia” e “ci deve essere il rispetto del regolamento. Io ho partecipato alle riunioni che le Società fanno in Lega: ci sono gli arbitri che ci insegnano  le situazioni di regolamento. E oggi non l’ho visto applicato”; nonché per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del designatore della C.A.N. Pro e dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, adombrando dubbi in merito ai criteri di designazione degli arbitri, utilizzando, in particolare, le seguenti testuali espressioni: “non è possibile far arbitrare una partita ad un corregionale: si crea sospetto”;

- la Società SS Monopoli 1966 Srl, per rispondere della violazione degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Mastronardi Enzo.

La memoria

I deferiti depositavano una unica memoria congiunta vòlta ad affermare la totale estraneità in relazione ai contestati fatti, onde ottenere il proscioglimento dall'addebito, ovvero, in subordine l'applicazione dei minimi edittali. Sostenevano i prevenuti in punto di merito: 1. la mancata presenza della testata "www.tuttolegapro.it" al consesso giornalistico del post partita Monopoli - Siracusa, per cui il tenore lessicale del “virgolettato” veniva disconosciuto dal Presidente sul sito istituzionale del sodalizio "www.monopolicalcio.it"; 2. e 3. la falsità e il travisamento delle contestate espressioni, poiché avulse dal contesto argomentativo della conferenza, in onore alla libertà di critica che non ha mai travalicato i limiti della legittimità.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento con le seguenti richieste sanzionatorie:

- per il Presidente Sig. Enzo Mastronardi, giorni 20 (venti) di inibizione con l’ammenda € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

- per la Società SS Monopoli 1966 Srl, l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Sono altresì comparsi il Presidente Mastronardi, con l’Avvocato Mastronardi, i quali hanno rimarcato le conclusioni rassegnate in memoria, chiedendone l’accoglimento.

La decisione

Il deferimento è infondato. Sotto il profilo probatorio il deferimento appare congruo e coerente posto che le parti hanno pacificamente ammesso che le frasi incriminate risultano attinte dal sito "www.tuttolegapro.it", sicuramente idoneo a rendere pubbliche le dichiarazioni  del prevenuto. Ritiene tuttavia il Tribunale che le affermazioni proferite dal Presidente della SS Monopoli, non siano meritevoli di sanzione sia in onore al successivo disconoscimento svolto dal diretto interessato; e sia all'esame del senso interpretativo insito nel reportage giornalistico e della corretta interpretazione lessicale delle esternazioni ivi contenute. Sotto il profilo oggettivo, la difesa ha sostenuto che il giornalista redattore dell'articolo sul sito internet, non era presente al consesso post partita, circostanza questa che rende alquanto emblematica la stessa consistenza relazionale  della  cronaca  concernente  l'intervista  del  Presidente. Comunque, pur volendo convenire con la tesi della Procura secondo la quale  non  sussiste rettifica all'eloquio del Presidente del Monopoli (invero la difesa ha riferito in merito a  una specifica smentita sul sito “www.monopolicalcio.it”), quest'ultimo ha avuto modo di chiarire che non era nelle sue intenzioni ledere l'altrui reputazione, bensì richiamare il sistema sulla corretta applicazione dei regolamenti e delle sottese dinamiche di designazione arbitrale. La posizione merita quindi un adeguato approfondimento ermeneutico.

Il primo concetto reso dal Presidente e posto all'attenzione dei lettori, presuppone la legittima richiesta di "rispetto" per la sua Società e per il regolamento, invocata a chiare note dal dirigente e dovuta a prescindere da qualsivoglia ingiustizia subita sul campo. La testuale rivendicazione di carattere soggettivo svolta dal deferito ("oggi non siamo stati rispettati"), può essere annoverata esclusivamente nell'àmbito del principio della dignità che costituisce un diritto sacro della persona, e in questo caso anche della Società, per cui stigmatizzare il comportamento di un soggetto (Dirigente) per il solo fatto di aver rivendicato la dignità propria e del sodalizio, costituirebbe un ingiusto verdetto.

L'osservazione di carattere oggettivo riguarda invece il rispetto del regolamento ("ci deve essere il rispetto del regolamento... oggi non l'ho visto applicato"). Le frasi in parola, se bene intrise di un comprensibile risentimento per asserite ingiustizie arbitrali subite da parte del Monopoli (presupposto questo che potrebbe rivelarsi fuorviante ai fini della più serena decisione), non sono da annoverare tra le accezioni proibite nella maniera in cui formulate, tanto è vero che il Presidente pone quale focus della propria intervista, l'applicazione del regolamento, concludendo l’argomento con l'affermazione di non aver visto applicare il regolamento nella giornata specifica.

L'invito rivolto al designatore ("non è possibile far arbitrare una partita da un corregionale: si crea sospetto"), appare essere infine un esplicito consiglio di natura tecnico-sportiva, piuttosto che un travalicamento del legittimo diritto alla libertà di critica e di opinione. Non è dato infatti intravedere in quale asset sia stata lesa la dignità o il decoro del designatore, generalmente o nel dettaglio. La comunicazione è quindi da porre nell'alveo della critica tout court, come tale non punibile anche per ciò che concerne il presupposto della “…non giustizia”, posto che il contesto in cui la frase va interpretata è decisamente collocabile nell’auspicio garantista.

L'esegesi che precede consente di poter concludere per la ipotesi scriminante, in quanto nel nostro diritto positivo vige il legittimo diritto di critica che tuttavia deve permanere nella serena rappresentazione e analisi dei fatti occorsi, senza alcuna vessazione o prevaricazione diretta, o in danno di terzi. Rivendicare la propria dignità, pretendere rispetto del regolamento e consigliare un diverso format di designazione arbitrale, a parere del Tribunale, non costituiscono elementi di offesa in danno del sistema, o di terzi, per cui le dichiarazioni in esame non oltrepassano i limiti di un legittimo diritto alla libertà di critica e opinione, per ledere deliberatamente, con coscienza e volontà, la reputazione dell'arbitro della gara Monopoli Siracusa disputata in data 08.10.2017, nonché del designatore della C.A.N. Pro. Appaiono ancor meno lesive dell’istituzione federale considerata nel suo coacervo.

Per tali motivi, il Tribunale proscioglie entrambi i deferiti.

P Q M

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Enzo Mastronardi e la Società SS Monopoli SS Srl.

 

 

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