F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 31/TFN-SD del 13 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl) – (nota n. 2527/1146 pf16-17 GP/AA/mg del 3.10.2017).

DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   MEREGALLI   SANDRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912  Srl) - (nota n. 2527/1146 pf16-17 GP/AA/mg del 3.10.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 3 ottobre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. Il Signor Sandro Meregalli (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Signor Umberto De Lucia, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione n. 136/Cae/2016-17 del 30.03.2017, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l’irrogazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione nei confronti del Signor Sandro Meregalli. Nessuno é comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento  trae spunto dall’attività  d’indagine espletata nel  corso del procedimento disciplinare n. 1146 pf16-17, avente ad oggetto: “Mancato adempimento da parte della Società Calcio Lecco 1912, dell’obbligo di versare al calciatore Umberto De Lucia, la somma di € 2.810,00 (C.U. 276 CAE del 30.3.2017)”.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti in atti è emersa l’effettiva violazione, da parte della Società Calcio Lecco 1912 delle norme indicate.

In particolare è stata accertata l’avvenuta comunicazione via pec alla predetta Società, della decisione della Commissione Accordi Economici della LND n. 136/Cae/2016-17 del 30.03.2017 riguardante il ricorso del calciatore Umberto De Lucia, con la quale si condannava la Società Calcio Lecco 1912 al pagamento nei confronti del ricorrente calciatore la somma di € 2.810,00. Avverso la comunicazione della decisione via pec in pari data, la Società non proponeva impugnazione.

La Società Calcio Lecco 1912 in effetti non ha mai provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini previsti dalla normativa Federale.

Nelle more, la Società Calcio Lecco 1912 ha dichiarato fallimento ed il Presidente Federale, con provvedimento pubblicato in data 11.7.2017 (CU n. 7/A), ha deliberato la revoca dell’affiliazione della suddetta Società (nei cui confronti, pertanto, la Procura non ha proceduto).

In merito alla posizione del Signor Sandro Meregalli, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva che, anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica, risulta acclarata e comprovata la responsabilità del deferito per il comportamento omissivo, negligente, inadempiente posto in essere dalla Società Calcio Lecco 1912, con evidente violazione dei canoni deontologici presidiati dall’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10, del CGS da parte del Signor Sandro Meregalli.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor Sandro Meregalli, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei).

 

 

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