F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/TFN-SD del 19 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (All’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese 1912 ASD), SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD – (nota n. 4337/118 pf17-18 GP/AA/mg del 21.11.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (All’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palmese 1912 ASD), SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD - (nota n. 4337/118 pf17-18 GP/AA/mg del 21.11.2017).
Il deferimento
Con nota del 21.11.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il Sig. Carbone Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Mangiarotti Christian, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 156/Cae/2016-17 del 6/04/17, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta ultima pronuncia;
- la Società US Palmese ASD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Le memorie difensive
Con memoria del 12.12.2017, i deferiti, dedotto di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto in data 6.5.2017, come da quietanza rilasciata dal calciatore Mangiarotti allegata in copia, hanno chiesto il proscioglimento dalla incolpazione.
Il dibattimento
Alla riunione del 15.12.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, contestata la valenza di data certa del documento prodotto, ha chiesto irrogarsi le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Carbone Giuseppe e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la Società US Palmese ASD.
È comparso per entrambi i deferiti l’Avv. Michele Cozzone, in sostituzione dell’Avv. Annalisa Roseti, lo stesso, riportatosi alla memoria difensiva in atti ed alla prodotta copia dell’atto di quietanza, ha insistito per il proscioglimento.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Dall’attività di indagine svolta dalla Procura Federale a seguito della nota-segnalazione del Segretario della LND - Dipartimento Interregionale del 18.5.2017, nonché dalla documentazione acquisita dalla stessa Procura e ritualmente versata in atti, è emerso che in data 6.4.2017, la Commissione Accordi Economici della LND, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Mangiarotti Christian, condannava la Società US Palmese ASD al pagamento in favore di questi della somma di € 1.600,00.
La decisione veniva comunicata alla Società US Palmese ASD mediante messaggio di posta elettronica certificata ricevuto in data 6.4.2017.
Pervenuta la suddetta comunicazione, la Società, in mancanza di impugnazione, aveva l’onere di provvedere al pagamento in favore del calciatore della somma portata dall’anzidetto provvedimento entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF. Contestatole il mancato pagamento della somma nell’anzidetto termine, la Società sostiene di avervi tempestivamente provveduto, come a suo dire risulterebbe dalla quietanza rilasciata dal calciatore in data 6.5.2017 su carta intestata della Società, recante in calce un timbro postale avente pari data.
Ritiene, questo Tribunale, che il timbro postale apposto in calce alla quietanza non costituisca data certa della stessa.
A mente dell’art. 2704, co. 1, cc “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
Nella fattispecie dedotta non ricorre alcune delle ipotesi richiamate dalla norma.
Il Tribunale non ignora, peraltro, che l’elencazione contenuta nella richiamata norma non sia tassativa, potendosi rilevare, la “data certa”, anche da altre circostanze. D’altro canto, considerato che il documento prodotto non risulta essere stato inoltrato a mezzo del servizio postale, non ignora nemmeno che a far tempo dal 1°.4.2016 Poste Italiane Spa non eroghi più il servizio “Data Certa”.
Costituisce fatto notorio, invero, come prima del 1° aprile 2016 fosse possibile ottenere la data certa recandosi in un qualsiasi ufficio postale che provvedeva all’apposizione di un timbro; sulla prima pagina del documento veniva poi apposta la dicitura: “Si richiede l’apposizione del timbro per la data certa”, seguita da data e firma e tanto valeva a fare acquisire data certa al documento così formato.
Nulla di tutto questo è però dato riscontrare nella copia della quietanza versata in atti dalla Società, per tale motivo inidonea a valere quale documento avente data certa comprovante il pagamento della somma dovuta al calciatore Mangiarotti nel termine di cui all’art. 94, ter, comma 11, delle NOIF.
In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante della Società può ritenersi sufficientemente provata.
Del comportamento ascritto al Carbone Giuseppe risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società US Palmese ASD.
Ritenuto che la violazione dell’obbligo previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del TFN - Sez. Vertenze Economiche, è punita con le sanzioni previste dall’art. 8, commi 9 e 10 del CGS richiamato dalla medesima norma, ovvero di uno o più punti di penalizzazione per le Società e di inibizione non inferiore a mesi 6 per i dirigenti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
- per Carbone Giuseppe, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società US Palmese ASD, penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).
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