F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 34/TFN-SD del 19 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD SRL Manfredonia Calcio), SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 3825/42 pf17-18 GP/AA/mg del 9.11.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA ANTONIO (all’epoca dei  fatti  Presidente  e  Legale  rappresentante  della  Società  SSD  SRL  Manfredonia  Calcio),  SOCIETÀ SSD SRL MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 3825/42 pf17-18 GP/AA/mg del 9.11.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto,

letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 42pf17-18 con oggetto il "mancato adempimento all'obbligo di pagamento della somma di Euro 5.000,00= in favore del calciatore Sig. Antonio Gentile e di Euro 8.740,00= in favore del calciatore Sig. Tommaso Colombaretti, entro 30 giorni dalla comunicazione dei rispettivi C.U. 165 CAE del 27.4.2017 e C.U. 164 CAE del 27.4.2017 da parte della Società SSDSRL Manfredonia Calcio, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 3.8.2017 al n. 42pf17-18", la comunicazione di conclusione di indagini regolarmente inoltrata mediante messaggio di posta elettronica certificata alla Società ed al suo legale rappresentante ed il mancato invio di memorie difensive;

richiamati le prove documentali acquisite (le due decisioni CAE della LND, la segnalazione 6.6.2017 del segretario della LND-Dipartimento Interregionale, l'organigramma della Società perla stagione sportiva 2017/2018),

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Sezione Disciplinare:

- Sig. Sdanga Antonio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sig.ri Antonio Gentile e Tommaso Colombaretti, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. n. 165/Cae/2016-17 e n. 164/Cae/2016-17 del 27.04.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;

- la Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale e il Signor Sdanga Antonio, quest’ultimo rappresentato dall’ Avv. Aldo Placentino, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Sdanga Antonio, sanzione base inibizione di mesi 7 (sette), diminuita di 1/3 pari a mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti);

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Sdanga Antonio ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Il dibattimento

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione a carico della SSDSRL Manfredonia Calcio della sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di Euro 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Il difensore della Società, che non ha prodotto memoria difensiva né documentazione nei termini del rito, ha chiesto un termine per un'eventuale produzione documentale atta a comprovare un presunto accordo di proroga pattizia della scadenza di cui ai pagamenti delle somme di cui alle condanne della CAE della LND, cui la Procura Federale si è opposta in ragione della tardività e dell'irrilevanza dell'eventuale documentazione.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

É pacifico che la suddetta Società sia rimasta destinataria di due decisioni della Commissione Accordi Economici (CAE) della LND pubblicate sul C.U. n. 297 del 27.4.2017, distinte dai prot. 164 e 165 con le quali in accoglimento dei reclami proposti dai calciatori Tommaso Colombaretti e Antonio Gentile veniva condannata a pagare agli stessi rispettivamente la somma di Euro 8.740,00= e di Euro 5.000,00=. Entrambe le decisioni venivano anche notificate alla Società mediante messaggio di posta elettronica certificata in pari data, senza che SSDSRL Manfredonia Calcio provvedesse ai pagamenti intimati.

Contro tali decisioni non risulta che la Società abbia proposto impugnazioni al TFN- Sezione Vertenze Economiche.

Divenute definitive le suddette due decisioni, SSDSRL Manfredonia Calcio, in adempimento al disposto dell'art. 94 ter, commi 11 NOIF, avrebbe dovuto provvedere ai singoli pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla loro comunicazione.

Senonché, come segnalato dalla segreteria LND-Dipartimento Interregionale con nota del 6.6.2017, il sodalizio non ha affatto adempiuto agli stessi.

Per dette inadempienze trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 8, c. 9°, CGS, appositamente richiamate nel citato art. 94 ter NOIF in forza del quale la Società è passibile da uno a più punti di penalizzazione ed i dirigenti sono passibili dell'inibizione della durata non inferire a mesi sei.

Fermi gli effetti del suddetto patteggiamento del legale rappresentante, alla Società SSDSRL Manfredonia Calcio, rispondendo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1°, CGS per le condotte del signora Antonio Sdanga, va applicata la sanzione minima di un di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, aumentata da un secondo punto un ragione della duplicità degli inadempimenti e così di complessivi due punti di penalizzazione.

A tale sanzione, in via cumulativa, come usuale, quale ulteriore deterrente nei confronti delle suddette inadempienze, va aggiunta anche quella dell'ammenda di Euro 1.600,00=.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti) a carico del Sig. Sdanga Antonio.

Infigge alla Società SSDSRL Manfredonia Calcio, la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di Euro 1.600,00 (euro milleseicento/00).

 

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