F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTROLEMBO VENTURA TINDARO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Tyrrenium Club), TRABUCCO FRANCESCO (Presidente nella s.s. 2016/17 della Società GSD Lascaris), SOCIETÀ ASD TYRRENIUM CLUB E GSD LASCARIS – (nota n. 2601/1234 pf16-17 CS/sds del 4.10.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  MASTROLEMBO  VENTURA TINDARO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Tyrrenium Club), TRABUCCO  FRANCESCO (Presidente nella s.s. 2016/17 della Società GSD Lascaris), SOCIETÀ ASD  TYRRENIUM CLUB E GSD LASCARIS - (nota n. 2601/1234 pf16-17 CS/sds del 4.10.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 4 ottobre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:

1. Il Signor Tindaro Ventura Mastrolembo (tesserato in qualità di Presidente della Società ASD Tyrrenium Club) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 10, 6 del CGS, in relazione all’art. 3 del Regolamento del Torneo Nazionale “Memorial Ciro Friso” autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico (C.U. n. 90 del 18.5.2017 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta), al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico dell’1.7.2016 punto 9 e all’art. 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver autorizzato, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della ASD Tyrrenium Club, la partecipazione della propria categoria Pulcini al Torneo Nazionale “Memorial Ciro Friso”, composta di ben 7 giovani calciatori ottenuti in prestito da altre Società affiliate, ancorché in possesso di regolare N.O. rilasciato dalle rispettive Società  di  appartenenza,  e  precisamente  i  seguenti  giovani calciatori:  Umberto Locantro, Melani Andrea, Massabò Giuseppe, Rosa Filippo, Sasso Luca, Coscia Federico, Morini Mattia, Macaluso Simone e Giunta Benjamin, nonostante le norme organizzatrici del suddetto Torneo prevedessero espressamente per la categoria Pulcini il divieto dell’utilizzo di prestiti.

2. Il Signor Francesco Trabucco (tesserato nella qualità di Presidente per la stagione sportiva 2016-2017 della GSD Lascaris) per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 10, 6 del CGS, in relazione all’art. 3 del Regolamento del Torneo Nazionale “Memorial Ciro Friso” autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico (C.U. n. 90 del 18.5.2017 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta), al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico dell’1.7.2016 punto 9 e all’art. 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per aver consentito, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della GSD Lascaris, organizzatrice del suddetto Torneo Nazionale, la partecipazione della formazione categoria Pulcini della ASD Tyrrenium Club, composta di ben 7 giovani calciatori ottenuti in prestito da altre Società affiliate, ancorché in possesso di regolare N.O. rilasciato dalle rispettive Società di appartenenza, e precisamente i seguenti giovani calciatori: Umberto Locantro, Melani Andrea, Massabò Giuseppe, Rosa Filippo, Sasso Luca, Coscia Federico, Morini Mattia, Macaluso Simone e Giunta Benjamin, nonostante le norme organizzatrici del suddetto Torneo prevedessero espressamente per la categoria Pulcini il divieto dell’utilizzo di prestiti.

3. La Società ASD Tyrrenium Club per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio Presidente e Legale Rappresentante pro tempore ed al proprio tesserato Signor Nino Busacca.

4. La Società GSD Lascaris per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio Presidente e Legale Rappresentante pro tempore.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti presentava una memoria difensiva.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale, il Signor Mastrolembo Ventura Tindaro e la Società ASD Tyrrenium Club, questi ultimi rappresentati dall’ Avv. Francesco Sinopoli, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Mastrolembo Ventura Tindaro, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per la Società ASD Tyrrenium Club, sanzione base ammenda di € 900,00 (euro novecento/00), diminuita di 1/3 pari a € 300,00 (euro trecento/00), sanzione finale ammenda di € 600,00 (euro seicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Mastrolembo Ventura Tindaro e la Società ASD Tyrrenium Club hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309   000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha richiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi per il Signor Francesco Trabucco l’inibizione per mesi 3 (tre) e nei confronti della Società GSD Lascaris l’ammenda di euro 600,00 (euro seicento/00). La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, rileva quanto segue:

Il deferimento  trae  spunto dall’attività d’indagine espletata nel  corso  del procedimento disciplinare n. 1234 pf 2016/2017, avente ad oggetto: “Partecipazione a tornei di carattere nazionale organizzati dalla F.I.G.C. da parte della Società ASD. Tyrrenium con squadre di categoria scuola calcio (Pulcini) portando calciatori tesserati con altre Società o privi di nulla osta ed in violazione delle norme in materia di  tutela sanitaria. Si segnala la presenza della predetta Società nei seguenti tornei: 1) Ciro Friso in corso dal 9 all’11 giugno 2017 a Torino; 2) Torneo Costa Gaia disputato nel Gennaio 2017; 3) Torneo Universal Youth Cup, disputato nel periodo Gennaio – Febbraio 2017”.

Dall’indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti in atti, nonchè dai verbali di audizione dei Signori Nino Busacca (tesserato in qualità di allenatore della ASD Tyrrenium), Marina Tuccero (tesserata in qualità di Vice Presidente - Dirigente della GSD Lascaris), Mastrolembo Ventura Tindaro (tesserato in qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della ASD Tyrrenium), Nunzio Canduci, tesserato in qualità di Presidente della ASCD Nuova Rinascita di Patti) risulta acclarata la circostanza che la Società ASD Tyrrenium ha partecipato al Torneo Nazionale “Memorial Ciro Friso”, indetto e organizzato dalla Società GSD Lascaris, riservato alla Categoria Pulcini 2° anno, che si è svolto in Pianezza (Torino) nei giorni 10/11 giugno 2017, con una squadra composta di 9 giovani, di cui 7 tesserati con altre Società, nonostante le norme organizzatrici del suddetto Torneo, all’art. 3 del Regolamento, prevedessero espressamente per la categoria Pulcini il divieto dell’utilizzo di prestiti.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Francesco Trabucco con conseguente violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 10, 6 del CGS, in relazione all’art. 3 del Regolamento del Torneo Nazionale “Memorial Ciro Friso” autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico (C.U. n. 90 del 18.5.2017 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta), al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico dell’1.7.2016 punto 9 e all’art. 21 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione alle norme indicate; per l’effetto di quanto sopra, la Società GSD Lascaris deve rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili al proprio Presidente e Legale Rappresentante pro tempore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Mastrolembo Ventura Tindaro, inibizione di mesi 2 (due);

- per la Società ASD Tyrrenium Club, ammenda di € 600,00 (euro seicento/00).

Infligge al Signor Francesco Trabucco l’inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società GSD Lascaris l’ammenda di euro 600,00 (seicento/00).

 

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