F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 35/TFN-SD del 23 Gennaio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CEROLINI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Civitanovese), CEROLINI MARIO (all’epoca dei fatti DG della Società US Civitanovese), QUINTO FELICE (all’epoca dei fatti Direttore Tecnico della Società US Civitanovese), IUS GIANLUCA (all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Città di Foligno 1928), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO – (nota n. 3498/846 pf16-17 GP/AA/mg del 30.10.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CEROLINI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Civitanovese), CEROLINI MARIO (all’epoca dei fatti DG della  Società US Civitanovese), QUINTO FELICE (all’epoca dei fatti Direttore Tecnico della Società US  Civitanovese), IUS GIANLUCA (all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Città di Foligno 1928), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO - (nota n. 3498/846 pf16-17 GP/AA/mg del 30.10.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, al termine della riunione odierna, nella quale è comparsa la Procura Federale:

1°) letto l’atto 30 ottobre 2017 con cui la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Cerolini Giuseppe, Cerolini Mario, Quinto Felice, Ius Giuseppe e la Società ASD Città di Foligno 1928 per le violazioni puntualmente descritte in detto atto;

2°) rilevato che i deferiti Cerolini Giuseppe e Quinto Felice non sono stati raggiunti dalla comunicazione della fissazione della riunione odierna stante la loro irreperibilità e che la lettera di identico tenore, indirizzata al deferito Cerolini Mario, è tornata al mittente senza alcuna motivazione;

3°) rilevato altresì che il deferito Quinto Felice non è stato notificato dell’atto di deferimento per sua irreperibilità;

4°) constatato infine che la parte motiva del deferimento contesta la violazione al  Sig.  Ius Gianluca, ma che risulta deferito il Sig. Ius Giuseppe;

5°) udita la Procura Federale, che ha eccepito la non rilevanza dell’errore materiale in cui è incorsa nella indicazione del nome del deferito Ius, che ha corretto a verbale, rimettendosi per il resto alle determinazioni di questo Tribunale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1°) dichiara il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Quinto Felice per le ragioni sopra evidenziate;

nel contempo

2°) rimette alla Procura Federale il compimento di accertamenti anagrafico – domiciliari afferenti i Sigg.ri Cerolini Giuseppe e Cerolini Mario, nei confronti dei quali non si è perfezionato il contraddittorio (art. 30 comma 10 CGS), da comunicarsi alla Segreteria di questo Tribunale (art. 32 novies CGS) entro e non oltre gg. 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza;

3°) rimette gli atti alla Procura Federale affinché il deferimento sia formulato nei confronti del Sig. Ius Gianluca (art. 32 ter comma 4 CGS), non configurandosi nel caso in esame l’errore materiale, non emendabile al di fuori del contraddittorio;

4°) sospende la decorrenza dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 CGS.

 

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