F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 37/TFN-SD del 31 Gennaio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANARELLO SALVATORE(Dirigente della Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”), COZZUPOLI NATALE(Dirigente Tesserato nella stagione sportiva 2016-2017 per la Società Reggiomediterranea), CAPUTO CARMINE(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione sportiva 2016-2017 per la Società AC Locri), CATANIA GIOIA (Tesserata per la stagione sportiva 2016-2017 in qualità di Dirigente per la Società ASD Pol. Molochiese), FURFARO FABIO(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol. Laureanese), BOUTHAR ANEL (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ACR Messina Srl), GALANO ALESSANDRO(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Audax Ravagnese), D’AGOSTINO EMANUELE(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol. Molochiese), ALFANO ANTONIO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società USD Panormus Srl), DI MARZIO CARMELO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016- 2017 per la Società ACR Messina Srl), ROMEO GIUSEPPE(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), CUTULI PIETRO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol. Laureanese), CHILÀ ANTONIO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bernardino Cordova), RANDO SAMUELE(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016- 2017 per la Società ASD Bernardino Cordova), CAPRETTI MICHELE ANGELO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bernardino Cordova), PERRELLI RENATO(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Calcio Cittanovese), SPINELLA EDY (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società URBS Reggina 1914 Srl), SCARPELLO ANTONIO(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Real Melicucco), MINICUCCI MANUEL(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bocale Calcio Admo), SOCIETÀACR MESSINA SRL, ASD POL. LAUREANESE, ASD BOCALE CALCIO ADMO, ASD AUDAX RAVAGNESE, ASD REGGIOMEDITERRANEA, ASD BERNARDINO CORDOVA, ASD REAL MELICUCCO, URBS REGGINA 1914 SRL, CATANZARO CALCIO 2011 SRL, ASD CALCIO CITTANOVESE, ASD ASISPORT TAURIANOVA, US PALMESE – (nota n. 3981/1281 pf16-17 GP/CS/gb del 13.11.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANARELLO SALVATORE(Dirigente della Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”), COZZUPOLI  NATALE(Dirigente Tesserato nella stagione sportiva 2016-2017 per la Società Reggiomediterranea), CAPUTO  CARMINE(Tesserato in  qualità di  calciatore per  la stagione  sportiva 2016-2017 per la Società AC Locri), CATANIA GIOIA (Tesserata per la stagione sportiva 2016-2017 in qualità di Dirigente per la Società ASD Pol. Molochiese), FURFARO  FABIO(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol.  Laureanese), BOUTHAR ANEL (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per  la Società ACR Messina Srl), GALANO ALESSANDRO(Tesserato in qualità di calciatore per la  stagione 2016-2017 per la Società ASD Audax Ravagnese), D’AGOSTINO EMANUELE(Tesserato  in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol. Molochiese), ALFANO  ANTONIO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società USD  Panormus Srl), DI MARZIO CARMELO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-  2017 per la Società ACR Messina Srl), ROMEO GIUSEPPE(Tesserato in qualità di calciatore per  la stagione 2016-2017 per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), CUTULI PIETRO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Pol. Laureanese), CHILÀ  ANTONIO (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD  Bernardino Cordova), RANDO SAMUELE(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-  2017 per la Società ASD Bernardino Cordova), CAPRETTI MICHELE ANGELO (Tesserato in qualità  di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bernardino Cordova), PERRELLI  RENATO(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Calcio  Cittanovese), SPINELLA EDY (Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la  Società URBS Reggina 1914 Srl), SCARPELLO ANTONIO(Tesserato in qualità di calciatore per la  stagione 2016-2017 per la Società ASD Real Melicucco), MINICUCCI MANUEL(Tesserato in qualità di calciatore per la stagione 2016-2017 per la Società ASD Bocale Calcio Admo),  SOCIETÀACR MESSINA SRL, ASD POL. LAUREANESE, ASD BOCALE CALCIO ADMO, ASD AUDAX  RAVAGNESE, ASD REGGIOMEDITERRANEA, ASD BERNARDINO CORDOVA, ASD REAL MELICUCCO,  URBS REGGINA 1914 SRL, CATANZARO CALCIO 2011 SRL, ASD CALCIO CITTANOVESE, ASD ASISPORT TAURIANOVA, US PALMESE - (nota n. 3981/1281 pf16-17 GP/CS/gb del 13.11.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 novembre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:

- Il Signor Salvatore Panarello (nella qualità di Dirigente della Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”), per rispondere della violazione del combinato disposto di cui agli articoli 1bis comma 1 e 5 del CGS e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016/2017, e successivo C.U. n. 1 del 1.07.2017 per la stagione sportiva 2017- 2018, per aver svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale quale organizzatore, unitamente al tesserato FIGC Signor Falliti Cosimo, di un provino-stage riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005 che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale  evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, finalizzato al conseguimento di un vantaggio di natura economica.

- Il Signor Natale Cozzupoli (nella qualità di Dirigente tesserato per la Società Reggiomediterranea), per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del CGS e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del C.U. n. 1 dell’1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016/2017, e successivo C.U. n. 1 dell’1.07.2016 per la stagione sportiva 2017-2018, per avere fattivamente partecipato, in qualità di istruttore, allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale Xtreme, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti.

- Il Signor Carmine Caputo (nella qualità di calciatore tesserato per la Società AC Locri), per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del CGS e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e  Scolastico  (oggi  sostituito  integralmente  dall’art.  28  Nuovo  Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del C.U. n. 1 dell’1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016/2017, e successivo C.U. n. 1 dell’1.07.2016 per la stagione sportiva 2017-2018, per avere fattivamente partecipato, in qualità di istruttore, allo stage-raduno organizzato  dalla  Scuola  Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti in relazione a tale evento, nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti.

- La Signora Catania Gioia (nella qualità di Dirigente per la Società ASD Pol. Molochiese), per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del CGS e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e  Scolastico  (oggi  sostituito  integralmente  dall’art.  28  Nuovo  Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del C.U. n. 1 dell’1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016/2017, e successivo C.U. n. 1 dell’1.07.2016 per la stagione sportiva 2017-2018, per aver omesso ogni necessario  e  dovuto  controllo  sulla  regolarità  dello  stage-raduno  organizzato  dalla  Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, così favorendo la partecipazione al predetto evento dei giovani calciatori Cedro Rocco e D’Agostino Emanuele e, comunque, privi delle necessarie garanzie loro spettanti in relazione a tali eventi.

- I Signori Fabio Furfaro, Anei Bouthar, Alessandro Galano, Emanuele D’agostino, Antonio Alfano,  Carmelo Di Marzio, Giuseppe Romeo, Pietro Cutuli, Antonio Chilà, Samuele Rando, Michele Angelo  Capretti, Renato Perrelli, Edy Spinella, Antonio Scarpello (nelle rispettive qualità di calciatori tesserati per Società affiliate alla FIGC) per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del CGS e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del C.U. n. 1 dell’1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016/2017, e successivo C.U. n. 1 dell’1.07.2016 per la stagione sportiva 2017-2018, per aver preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti nonché in assenza del necessario nulla-osta rilasciato dalle rispettive Società di appartenenza.

- Il Signor Manuel Minicucci calciatore tesserato per la Società ASD Bocale Calcio ADMO, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016-2017, e del successivo Comunicato n. 1 del 1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi-Bovetto Valanidi – Reggio Calabria,   riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza  delle  necessarie  autorizzazioni  degli Organi Federali territorialmente competenti.

- Le Società ACR Messina Srl, ASD Pol. Laureanese, ASD Bocale Calcio Admo, ASD Audax  Ravagnese, ASD Reggiomediterranea, ASD Bernardino Cordova, ASD Real Melicucco, URBS  Reggina 1914 Srl, Catanzaro Calcio 2011 Srl, ASD Calcio Cittanovese, AS Asisport Taurianova, US PALMESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti imputabili ai propri tesserati.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, hanno presentato una memoria difensiva il Signor Salvatore Panarello, Carmine Caputo, Natale Cozzupoli, URB Reggina 1914 Srl, il Catanzaro Calcio 2011 Srl.

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale e i Signori Perrelli Renato e Catania Gioia, quest’ultimi a mezzo del nominato procuratore speciale, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Perrelli Renato, sanzione base squalifica di 1 (una) giornata, diminuita di 1/3, sanzione finale ammonizione con diffida; per la Signora Catania Gioia, sanzione base inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita di 1/3 pari a giorni 20 (venti), sanzione finale inibizione di giorni 40 (quaranta).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Perrelli Renato e Catania Gioia hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309   000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvatore Panarello,1 (uno) anno di inibizione; nei confronti del Signor Natale Cozzupoli, 3 (tre) mesi di inibizione; nei confronti del Signor Carmine Caputo 3 (tre) mesi di squalifica; 2 (due) giornate di squalifica nei confronti dei Signori Fabio Furfaro, Anel Bouthar, Alessandro Galano, Emanuele D’Agostino, Antonio Alfano, Carmelo Di Marzio, Giuseppe Romeo, Pietro Cutuli, Antonio Chilà, Samuele Rando, Michele Angelo Capretti, Edy Spinella, Antonio Scarpello; 1 (una) giornata di squalifica nei confronti del Signor Manuel Minicucci; nei confronti delle Società ACR Messina Srl, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Pol. Laureanese,€ 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Bocale Calcio Admo, € 300,00(euro trecento/00) di ammenda, nei confronti della ASD Audax Ravagnese,€ 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Reggiomediterranea,€ 600,00(euro seicento) di ammenda, nei confronti della ASD Bernardino Cordova,€ 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Real Melicucco,€ 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della URBS Reggina 1914 Srl,€ 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti del Catanzaro Calcio 2011 Srl,€ 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Calcio Cittanovese,€ 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della AS Asisport Taurianova, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della US Palmese, € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda.

Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti Natale Cozzupoli, Carmine Caputo, ASD Bernardino Cordova, URBS Reggina 1914 Srl, Catanzaro Calcio 2011 Srl, ASD Calcio Cittanovese e della US Palmese, i quali hanno insistito nella richiesta di proscioglimento dei loro assistiti da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

 Il deferimento trae spunto dall’indagine relativa al procedimento disciplinare n. 1281 pf 16-17 avente ad oggetto: “Organizzazione di provini, da parte di presunti tesserati, senza le prescritte autorizzazioni del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC” - Iscritto  nel  registro  dei procedimenti della Procura Federale in data 22.06.2017.

In via preliminare si osserva che la notifica dell’atto di deferimento e dell’atto di convocazione nei riguardi del deferito Edy Spinella non si è perfezionata. Di conseguenza non è procedibile il deferimento sia nei riguardi del Signor Spinella, che nei confronti della  Reggina  1914  Srl,  in quanto la posizione di quest’ultima Società risulta direttamente connessa a quella del proprio tesserato, che non può pertanto essere giudicato nel rispetto del principio del pieno contradditorio.

Sempre in via preliminare, deve essere stralciata la posizione della US Palmese, in quanto è collegata con la posizione del proprio allenatore Signor Antonio La Serra, attualmente sottoposto al giudizio della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico.

Nel merito, in relazione alla posizione degli altri deferiti si rileva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti, risulta raggiunta la piena prova in merito ai fatti ed a tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura Federale. È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti sono pienamente responsabili del comportamento  antiregolamentare  contestato  nel  deferimento  in  esame.  Più  nello  specifico, da una disamina delle singole posizioni assunte dai deferiti nella fattispecie in questione, è possibile osservare quanto segue:

Il Signor Salvatore Panarello ha effettivamente organizzato un provino-stage riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005 che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, in assenza delle necessarie garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti a tale evento, e in assenza delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Organi Federali territorialmente competenti;

Il Signor Carmine Caputo ha effettivamente partecipato, in qualità di istruttore, allo  stage- raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi – Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati tra il 1999 e il 2005, in assenza delle garanzie spettanti ai giovani calciatori partecipanti a tale evento, e in assenza delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Organi Federali  territorialmente  competenti.  Le memorie depositate dai difensori del Signor Caputo non hanno fornito alcun elemento utile a dimostrare l’estraneità del suddetto deferito in relazione ai fatti contestati. Il Signor Caputo, al fine di salvaguardare la proprio posizione di tesserato ed evitare di porre in essere un comportamento antiregolamentare, avrebbe dovuto pretendere dagli organizzatori di poter visionare le autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti in merito  allo  svolgimento dell’evento in questione.

Per il Signor Natale Cozzupoli valgono le stesse considerazioni svolte per il Signor Carmine Caputo.

Anche i Signori Fabio Furfaro, Anei Bouthar, Alessandro Galano, Emanuele D’Agostino, Antonio Alfano, Carmelo Di Marzio, Giuseppe Romeo, Pietro Cutuli, Antonio Chilà, Samuele Rando, Michele Angelo Capretti, Antonio Scarpello, Manuel Minicucci hanno partecipato in modo irregolare al suddetto stage-raduno. Si osserva che anche i suddetti tesserati, al fine di evitare qualsiasi responsabilità a loro carico, avrebbero dovuto sincerarsi dell’effettivo rilascio delle autorizzazioni relative allo svolgimento dell’evento.

Quanto alle Società ACR Messina Srl, ASD Pol. Laureanese, ASD Bocale Calcio Admo, ASD Audax Ravagnese, ASD Reggiomediterranea, ASD Bernardino Cordova, ASD Real Melicucco, Catanzaro Calcio 2011 Srl, ASD Calcio Cittanovese, AS Asisport Taurianova, risulta acclarata la loro responsabilità per il comportamento posto in essere dai propri tesserati con la relativa violazione prevista in tali casi dall’articolo 4 comma 2 del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Perrelli Renato, sanzione della ammonizione con diffida;

- per la Signora Catania Gioia, sanzione della inibizione di giorni 40 (quaranta).

In accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Salvatore Panarello anni 1 (uno) di inibizione; nei confronti del Signor Natale Cozzupoli mesi 3 (tre) di inibizione; nei confronti del Signor Carmine Caputo mesi 3 (tre) di squalifica; 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti dei Signori Fabio Furfaro, Anel Bouthar, Alessandro Galano, Emanuele D’Agostino, Antonio Alfano, Carmelo Di Marzio, Giuseppe Romeo, Pietro Cutuli, Antonio Chilà, Samuele Rando, Michele Angelo Capretti, Antonio Scarpello; 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali, nei confronti del Signor Manuel Minicucci; nei confronti delle Società ACR Messina Srl, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda, nei confronti della ASD Pol. Laureanese, € 150,00 (euro centocinquanta/00)di ammenda, nei confronti della ASD Bocale Calcio Admo, € 300,00 (euro trecento/00) di ammenda, nei confronti della ASD Audax Ravagnese, € 150,00 (euro centocinquanta/00)di ammenda, nei confronti della ASD Reggiomediterranea, € 600,00  (euro  seicento/00)  di ammenda, nei confronti della ASD Bernardino Cordova, € 150,00 (euro centocinquanta/00)di ammenda, nei confronti della ASD Real Melicucco, € 150,00 (euro centocinquanta/00)di ammenda, nei confronti del Catanzaro Calcio 2011 Srl, € 150,00 (euro centocinquanta/00)di ammenda, nei confronti della ASD Calcio Cittanovese, € 150,00 (euro centocinquanta/00)di ammenda, nei confronti della AS Asisport Taurianova, € 150,00 (euro centocinquanta/00) di ammenda.

Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti del Sig. Edy Spinella e della  Società  URB Reggina 1914 Srl.

Dichiara lo stralcio della posizione della US Palmese, rimettendo il procedimento nei riguardi della US Palmese a nuovo ruolo, con relativa sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 del CGS.

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