F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 37/TFN-SD del 31 Gennaio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASTORELLI ALFREDO (All’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Vicenza Calcio Spa), SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA- (nota n.4128/21 pf17-18 GC/GP/ac del 16.11.2017).

 

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  PASTORELLI  ALFREDO (All’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Vicenza Calcio Spa),  SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA- (nota n.4128/21 pf17-18 GC/GP/ac del 16.11.2017).

Il deferimento

Con provvedimento indicato in epigrafe il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale: il Sig. Alfredo Pastorelli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Vicenza Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all’art.1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. i), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.367/A del 26.4.2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società Vicenza Calcio Spa all’incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla FIGC e dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B il giorno 28.3.2017;

- la Società Vicenza Calcio Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, del CGS per l’operato del succitato dirigente.

Nel termine previsto i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Alfredo Pastorelli: giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per la Società Vicenza Calcio Spa: l’ammenda di € 40.000,00 (euro quarantamila/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti dalle segnalazioni della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi- Organizzativi che la Società Vicenza Calcio Spa, e per essa il suo legale rappresentante, non ha fatto partecipare un proprio rappresentante all’incontro sul tema della tutela della salute e della lotta al doping organizzato dalla FIGC e dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B il giorno 28.3.2017 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, come risulta in modo evidente, e peraltro non contestata in questa sede, dagli atti depositati dalla Procura Federale.

Da tutto quanto sopra esposto deriva l’affermazione di responsabilità del legale rappresentante, a cui consegue anche la responsabilità diretta della Società, da sanzionarsi secondo minimi edittali.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, delibera di infliggere:

- per il Sig. Alfredo Pastorelli: giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per la Società Vicenza Calcio Spa: l’ammenda di € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

 

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