F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 38/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAUMGARTNER WALTER (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Fussball Club Sudtirol Srl), SOCIETÀ FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL – (nota n. 3642/33 pf17-18 GC/GP/ac del 03.11.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAUMGARTNER WALTER (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Fussball Club Sudtirol  Srl), SOCIETÀ FUSSBALL CLUB SUDTIROL SRL - (nota n. 3642/33 pf17-18 GC/GP/ac del  03.11.2017).

Il deferimento

Viene contestata alla Società Fussball Club Sudtirol Srl la mancata partecipazione del proprio delegato alla sicurezza ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC nei giorni 14 – 15 novembre 2016 e 29 maggio 2017. La società sarebbe venuta meno all’impegno assunto il 31 maggio 2016 con la dichiarazione a firma del suo legale rappresentante ,Sig. Walter Baumgartner, del documento previsto al punto 1 lettera M Titolo III

– Criteri sportivi ed organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016 / 2017, pubblicato sul C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016.

I primi due incontri si sono svolti a Milano presso lo stadio G. Meazza; il terzo a Roma presso gli uffici della FIGC in Via Gregorio Allegri a beneficio delle Società che non avevano preso parte ai precedenti incontri.

Il fatto omissivo che ha dato origine al deferimento è stato segnalato alla Procura Federale dalla Segreteria della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi FIGC con nota del 29 giugno 2017.

La Procura Federale, con atto datato 3 novembre 2017, sulla scorta delle indagini e degli accertamenti di rito, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Walter Baumgartner, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Fussball Club Sudtirol Sral, contestandogli la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS. E’ stata deferita, altresì, deferita la Società Fussball Club Sudtirol Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per l’addebito ascritto al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, di rinvio da quella del 18.1.2018, sono comparsi per la Procura federale l’avv. vv. Silvia Loche, per i deferiti l’Avv. Fabio Giotti, in sostituzione dell’avv. Massimo Diana come da delega depositata agli atti. Le parti, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Baumgartner Walter, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3, pari a giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società Fussball Club Sudtirol Srl, sanzione base ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita di 1/3 pari a € 6.500,00 (Euro seimilacinquecento/00), sanzione finale ammenda di € 13.500,00 (Euro  tredicimilacinquecento/00).

Decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

Rilevato che nei termini di rito, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Baumgartner Walter e la Società Fussball Club Sudtirol Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi del C.G.S. concordando con la procura federale la sanzione sopra indicata;

Visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, c. 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

Ritenuto che, nella particolarità della fattispecie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale sottoposta a patteggiamento risulta congrua tenuto conto degli addebiti e delle risultanze procedimentali;

Dato avviso alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309   000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 CGS, l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Baumgartner Walter;

- ammenda di € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00) a carico della Società Fussball Club Sudtirol Srl;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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