F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRETTI MAURO (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ US AREZZO SRL – (nota n. 5821/565 pf17-18/GP/GC/blp del 9.1.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRETTI MAURO (all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società US Arezzo Srl), SOCIETÀ  US AREZZO SRL - (nota n. 5821/565 pf17-18/GP/GC/blp del 9.1.2018).

Con provvedimento del 9 gennaio 2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Ferretti Mauro, all’epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società US Arezzo Srl, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- La Società US Arezzo Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Mauro Ferretti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Unione Sportiva Arezzo Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16 ottobre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla udienza del 2 febbraio 2018, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Mauro Ferretti la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) oltre a giorni 15 (quindici) per la recidiva, per un totale di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici), e per la società Unione Sportiva Arezzo S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Risulta documentalmente accertato, che il Sig. Ferretti nella qualità di legale rappresentante del sodalizio sportivo nonché la stessa US Arezzo Srl non hanno versato, entro il 16 ottobre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2017 e comunque non hanno documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

La Co.Vi.So.C., a seguito delle indagini svolte, ha evidenziato, ai competenti organi della FIGC, attraverso il memorandum riepilogativo, allegato n. 1 all’atto di deferimento, il mancato versamento delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi ai menzionati emolumenti.

Di più.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Mauro Ferretti, legale rappresentante pro-tempore della Società US Arezzo Srl, nonché che a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Appare fondata la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 CGS.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per il Sig. Mauro Ferretti la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici);

- per la società Unione Sportiva Arezzo S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

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