F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STOPPA VITO (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società ASD Futsal Bisceglie 1990), SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 – (nota n. 4615/373 pf16-17 GP/GT/ag del 28.11.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STOPPA VITO (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società ASD Futsal Bisceglie 1990), SOCIETÀ ASD FUTSAL  BISCEGLIE 1990 - (nota n. 4615/373 pf16-17 GP/GT/ag del 28.11.2017).

Con provvedimento del 28 novembre 2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

- Stoppa Vito, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società ASD Futsal Bisceglie 1990, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell’arbitro della gara ASD Futsal Bisceglie 1990 – Meta C5, disputata in data 07/10/2017 e valevole per il campionato di serie A2 calcio a 5 maschile; nonché per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell’intera classe arbitrale e, di riflesso, anche dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; nel citato “post”, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: ““…. In questo caso in campo c’è un tesserato AIA che dopo aver fischiato un quinto fallo inesistente si porta ancora l’errore con se al posto di cancellarlo dalla mente. Pensa più al giudizio che gli darà l’osservatore posizionato sugli spalti ad osservarlo anziché pensare ad “ARBITRARE””, “Mi chiedo quando capiranno o quando verrà dato l’input dai responsabili degli arbitri, che le partite equilibrate, non devono essere decise dalle loro scelte”, “in queste partite va fischiato solo quel che è certo (che tutto il palazzetto ha visto) che anche il custode sa valutare, Non è possibile che nel secondo campionato nazionale un intero palazzetto si chiede perché quel giocatore abbia preso il secondo giallo, prima di un time out”, “Non è possibile che venga detto io non so se verrà fischiato o no il time out, Se non lo sai significa che sei sotto la partita, la stai subendo, non sai cosa sta accadendo. Sei solo partecipe di un film che ti passa davanti ed a tratti provi ad entrare” e “Dovete capire che i protagonisti sono i giocatori con le loro giocate con i loro gol (che fanno lo spettacolo della disciplina Futsal) e non voi per i vostri fischi o non fischi”;

- la Società ASD Futsal Bisceglie 1990, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, ed all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato, Sig. Stoppa Vito.

Le memorie difensive

I deferiti hanno fatto pervenire due distinte memorie difensive.

La difesa del Sig. Stoppa assume che “non è chi non veda che il tenore e il contenuto fatto palese dalle dichiarazioni del Sig. Stoppa rientrino pienamene nel diritto (legittimo) di critica; non vi è alcuna intenzione di ledere il prestigio o l’onorabilità del Direttore di Gara né la classe arbitrale nel suo complesso”; le affermazioni rese dal deferito servirebbero da “sprono al dibattito sull’opportunità di migliorare e migliorarsi, utilizzando con grande garbo le parole”; conclude chiedendo, in via principale, il proscioglimento dal capo di imputazione, in via gradata, la sanzione della ammonizione o la sanzione minima ritenuta di giustizia.

La difesa del sodalizio sportivo rileva la “assoluta mancanza di volontà lesiva” delle dichiarazioni rese dal proprio tesserato e precisa di essersi dotato “di un proprio regolamento interno che prescrive una serie di norme che dovrebbero essere osservate da tutti i tesserati” al fine di imporre ai propri tesserati un corretto comportamento. Evidenzia, altresì, l’indirizzo degli Organi di Giustizia Sportiva volto a mitigare il principio della responsabilità oggettiva.

Conclude chiedendo, in via principale, il proscioglimento dagli addebiti ascritti, in subordine, la irrogazione “della sanzione meno afflittiva possibile a titolo simbolico”.

Il dibattimento

Alla udienza del 2 febbraio 2018, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Vito Stoppa la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), per la società ASD Futsal Bisceglie 1990 la sanzione dell’ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00).

Sono comparsi altresì l’Avv. Tortorella per il Sig. Stoppa e gli Avv.ti Delli Falconi e Romano per la Società. Il difensore del Sig. Stoppa, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione di codesto Tribunale, attesa la giurisdizione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ex art. 39 Reg. Sett. Tecnico FIGC, con conseguente improcedibilità del deferimento. A tale eccezione si sono associati i difensori della Società deferita.

Gli Avvocati dei deferiti, nel merito, si sono riportati alle argomentazioni difensive esposte nelle memorie ritualmente depositate, chiedendo l’accoglimento, in via principale, dell’eccezione preliminare e, in subordine, delle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.

Il deferimento è fondato.

In via preliminare, va segnalato che questo Tribunale si è già espresso in ordine alla eccezione di giurisdizione contestata dai deferiti e che l’orientamento del Tribunale Federale sezione disciplinare è stato confermato dalla Corte Federale D’Appello (vedasi Com. Uff. ….).

Nello specifico questo Tribunale ha rilevato che “…i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali (art. 38, comma 1, Reg.to S.T.) e che la Commissione Disciplinare di tale Settore adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari (comma 3, art. cit.), il successivo art. 39, comma 1, sottopone espressamente i Tecnici alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, tra cui rientra evidentemente il TFN-SD, relativamente ai procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per Società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica.

L’ampiezza dell’espressione “per le infrazioni inerenti all’attività agonistica” consente di ricomprendervi qualunque infrazione comunque connessa ed avente causa nello svolgimento dell’attività agonistica, quale, per l’appunto, lo svolgimento della gara.” (Cfr. Com. Uff. n. 1/TFN- SD – s.s. 2017-18).

Va quindi respinta l’eccezione di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare in ordine alla posizione del Sig. Stoppa in quanto la contestazione mossa esula dal contesto di “attività tecnica” – e quindi dalla riferibilità dell’evento alla cognizione dell’organo disciplinare specifico – rientrando, di diritto, nell’alveo di competenza giurisdizionale di questo Tribunale.

Nel merito.

La documentazione prodotta dalla Procura Federale nonché le stesse difese dei deferiti confermano gli eventi e la esistenza delle dichiarazioni rese oggetto di contestazione. Non essendo negato dai deferiti il fatto storico, questo Tribunale è tenuto a decidere in merito alla natura “denigratoria” o meno delle affermazioni.

Non può sorgere dubbio alcuno in relazione alla contrarietà ai principi federali delle dichiarazioni rese dal Sig. Vito Stoppa a mezzo di un “post” pubblicato sulla pagina del social network “Facebook”, attraverso il quale ha espresso pubblicamente dichiarazioni lesive sia della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell’arbitro della gara ASD Futsal Bisceglie 1990 – Meta C5, disputata in data 07/10/2017 e valevole per il campionato di serie A2 calcio a 5 maschile sia della reputazione dell’intera classe arbitrale e, di riflesso, anche dell’istituzione federale nel suo complesso considerata.

Le stesse infatti, consideratone il tenore, il contenuto, il contesto in cui sono state utilizzate, lo strumento di diffusione e le finalità perseguite (indipendentemente da un intento doloso del loro autore) sfociano obiettivamente - tenuto conto del sentimento medio percepito dalla collettività, quale criterio valutativo della condotta applicata secondo equità - in una vera e propria denigrazione dell’operato dell’arbitro di gara, ovvero potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio alla dignità della persona e dell’istituzione dalla stessa rappresentata.

Non sono persuasive, sul punto, le argomentazioni difensive svolte dai deferiti.

Il diritto (legittimo) di critica non può scadere in espressioni e commenti denigratori, il cui contenuto ecceda i confini di una leale critica, tali cioè che l’ordinamento civile, prima ancora che quello sportivo, ovvero il sentimento comune avverte in quel determinato momento storico come offensivi e indecorosi per l’istituzione cui sono indirizzati. Tanto più, quando queste dichiarazioni sono rilasciate da soggetti tesserati che ricoprono, altresì, ruoli istituzionali primari all’intero dell’ordinamento sportivo e che, con la propria condotta, dovrebbero anche essere veicolo di valori positivi e costruttivi, specie per i più giovani che si avvicinano al mondo dello sport.

Il Collegio non può, dunque, che censurare il comportamento tenuto dai deferiti, mitigando, tuttavia, le pene chieste dalla Procura Federale in considerazione della categoria in cui milita la società deferita.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, infligge al Sig. Vito Stoppa la sanzione della squalifica di mesi 2 (due) ed alla società ASD Futsal Bisceglie 1990 la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

 

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