F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/TFN-SD del 08 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACQUAVIVA SEBASTIANO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), SOCIETÀ SS FIDELIS ANDRIA 1928 SRL – (nota n. 5822/566 pf17- 18/GP/GC/blp del 9.1.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ACQUAVIVA SEBASTIANO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Fidelis Andria 1928 Srl), SOCIETÀ SS FIDELIS ANDRIA 1928 SRL - (nota n. 5822/566 pf17- 18/GP/GC/blp del 9.1.2018).
Il deferimento
Con nota del 9 gennaio 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Sebastiano Acquaviva all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società S.S. Fidelis Andria 1928 srl e la medesima società sportiva per rispondere:
1) il primo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 ottobre 2017, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.so.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
2) la società sportiva, sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Acquaviva nella qualità, che a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera c), paragrafo IV) delle NOIF.
Per entrambi i deferiti, l’aggravante della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1 CGS in forza delle sanzioni irrogate per analoghe causali (CU n. 28/TFN del 27/11/2017).
I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
Alla riunione del 17 novembre 2017 il rappresentante della Procura Federale, Dott. Giuseppe Chinè, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione oltre 15 giorni per la recidiva per il sig. Sebastiano Acquaviva;
- 2 (due) punti di penalizzazione per la S.S. Fidelis Andria 1928 srl da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018, oltre € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la recidiva.
È comparso per i deferiti l’avv. Vincenzo Todaro che, rappresentando che il pagamento è stato effettuato appena tre giorni dopo la scadenza del termine previsto, si è rimesso alle decisioni del TFN,.
Motivi della decisione
L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 19/12/2017. Il deferimento è fondato e va accolto.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. del 7 dicembre 2017, per non aver la società sportiva provveduto entro il termine del 16 ottobre 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2017 ai propri tesserati, ai lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.so.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento di tali somme.
Come attestato dalla Deloitte & Touche spa con report allegato alla comunicazione CO.VI.SO.C. la società ha provveduto al pagamento degli emolumenti di che trattasi solo nelle date tra il 17/20 ottobre 2017 e quindi oltre il termine perentorio del 16 ottobre 2017.
Risulta documentalmente provato che il pagamento degli emolumenti non è stato eseguito nei termini inderogabilmente previsti dall’art. 85 NOIF lettera C), paragrafo IV.
In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi, all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del legale rappresentante ed amministratore unico della società Fidelis Andria 1928 srl, sig. Sebastiano Acquaviva, può ritenersi sufficientemente provata.
Del comportamento ascritto al Sig. Sebastiano Acquaviva risponde la società sportiva Fidelis Andria 1928 srl, sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS che a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S.
Appare fondata la richiesta di far scontare alla società sportiva la penalizzazione di due punti nel campionato in corso 2017/2018, in ragione delle modifiche apportate all’art. 10, comma 3 del CGS con il CU n. 188/A del 26 giugno 2017.
Anche la contestazione della recidiva di cui all’art. 21, comma 1 CGS appare fondata, atteso che i deferiti sono stati sanzionati per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2017 compreso, e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori, dipendenti addetti al settore sportivo (CU n. 28/TFN 2017/2018 pubblicato il 27 novembre 2017).
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano Acquaviva, oltre 15 (quindici) giorni per la recidiva;
- 2 (due) punti di penalizzazione per la società sportiva Fidelis Andria 1928 srl da scontarsi nel campionato in corso 2017/2018, oltre € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la recidiva.
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