F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 40/TFN-SD del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA – (nota n. 4281/17 pf17-18 GC/GP/ac del 21.11.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n. 4281/17 pf17-18 GC/GP/ac del 21.11.2017).
Il deferimento
Con provvedimento n. 4281/17 pf17-18 GC/GP/ac in data 21.11.2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il Signor Giancaspro Cosmo Antonio, (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società FC Bari 1908 Spa), per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. e), del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie B 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 367/A del 26/4/2016, per non aver tesserato almeno ulteriori venti calciatrici under 12 all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);
- la Società FC Bari 1908 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.
Il fatto
Con comunicazione del 29.06.2017 la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC segnalava alla Procura Federale che la Società FC Bari 1908 Spa in violazione dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. e) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze nazionali per l’ammissione al campionato Professionistico di Serie B 2016/2017 pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 367/A del 26/4/2016, non aveva tesserato almeno ulteriori venti calciatrici under 12, rispetto alla stagione precedente, all’interno del proprio settore giovanile né aveva posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal punto 1) lettera e) del medesimo Titolo.
I soggetti incolpati controdeducevano in sede istruttoria con argomentazioni riprese e sviluppate anche nella memoria difensiva depositata in prossimità dell’udienza.
Sulla scorta dei prefati fati, la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto.
Le memorie difensive
I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva con la quale sostengono l’infondatezza della tesi accusatoria riferendo che, seppure non effettuati i divisati tesseramenti, essi avrebbero comunque posto in essere “le modalità alternative” previste dalla normativa ai fini dell’adempimento dell’impegno assunto.
E tanto sulla scorta dei seguenti elementi di fatto:
- la Società avrebbe tentato l’acquisizione di un titolo sportivo o comunque di una partecipazione di controllo della ASD Pink Sport Time, affiliata alla FIGC: a tal fine i deferiti producono documentazione (all. 3, 9, 10);
- non concretizzandosi tale tentativo, essi avrebbero avviato, in via alternativa, una trattativa per l’acquisizione del titolo sportivo dalla medesima ASD Pink Sport Time;
- fallito anche tale tentativo, avrebbe infine concluso – mercé la terza via alternativa prevista dal citato Titolo - un accordo di licenza per l’utilizzo del logo, denominazioni e colori sociali dalla menzionata Società.
Riferiscono i deferiti che, l’accordo in questione (che avrebbe avuto inizio già dal 2014/2015) sarebbe stato di fatto eseguito anche nella stagione sportiva 2015/2016: depositano a tal fine gli allegati nn. 23, 24 e 25.
Sennonché, proseguono gli incolpati, la ASD Pink Sport Time si sarebbe rifiutata immotivatamente di sottoscrivere l’accordo di licenza, da cui l’impossibilità di depositare il relativo documento presso i competenti organi federali.
Tale circostanza, precisano i deferiti, avrebbe comunque consentito il raggiungimento dello scopo per facta concludentia, talché dovrebbe ritenersi assolta la prova in ordine all’adempimento della condicio richiesta dalla normativa di settore.
Essi concludono con la richiesta, in via principale, di proscioglimento dagli addebiti contestati; in subordine, con l’applicazione delle sanzioni più miti possibili in considerazione delle attenuanti specifiche e della loro buona fede nel portare a compimento l’impegno dichiarato ed assunto.
Il dibattimento
Alla udienza del 1.2.2018, è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha concluso per il suo accoglimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
- per Giancaspro Cosmo Antonio, inibizione di mesi 1 (uno);
- per la Società FC Bari 1908 Spa, ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00).
Sono comparsi, per i deferiti, gli Avv.ti Francesco Biga e Pasquale Misciagna i quali si sono riportati alle memorie difensive ritualmente depositate, instando per il proscioglimento degli assistiti; in subordine, per l’applicazione di una sanzione in misura inferiore in ragione del comportamento tenuto, della buona fede e delle evidenziate attenuanti.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato nei sensi che seguono.
É comprovato in atti, e la circostanza è pacifica in punto di fatto, che il sodalizio sportivo non abbia tesserato il numero di giovani calciatrici (under 12) previsto dal Sistema Licenze Nazionali 2016-17 –Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 367/A.
I deferiti sostengono che avrebbero, tuttavia, posto in essere modalità alternative di adempimento all’impegno assunto.
La tesi non è persuasiva.
Il Collegio osserva che la dichiarazione resa dal legale rappresentante della Società in data 24 giugno 2016, sotto la lettera e) - che disciplina le modalità alternative di adempimento dell’obbligo – reca testualmente, al secondo alinea, l’obbligo della conclusione formale dell’accordo di licenza per l’utilizzo del marchio, denominazione e segni distintivi, ed altresì che “In tal caso, dovrà essere depositata una scheda informativa riguardante la Società di calcio femminile corredata da copia del medesimo accordo che dovrà espressamente prevedere l’assunzione da parte della Società richiedente la Licenza nazionale di tutti gli oneri di gestione della Società licenziataria”.
Alla luce del chiaro tenore della clausola, il Collegio ritiene che l’obbligo in questione possa ritenersi assolto soltanto ed esclusivamente mediante deposito, presso i competenti Uffici federali, dell’accordo recante lo specifico e conclusivo incontro di volontà tra le parti. Gli atti propedeutici all’accordo, rectius contratto, assumono nella particolarità dell’ordinamento di settore, caratterizzato dalla certezza e speditezza dei rapporti, natura esclusivamente preparatoria (id est, prenegoziale) non in grado di disvelare il contenuto minimo, effettivo che la normativa federale richiede.
Il rispetto delle condizioni previste del Titolo III Criteri Sportivi ed Organizzativi sconta, infatti, un rigido controllo di verifica circa la corrispondenza del caso concreto al paradigma normativo astratto, ossia la verifica di sussistenza dell’accordo formale attraverso il quale è stata veicolata all’esterno, e portata a conoscenza degli organi federali, l’effettiva volontà delle parti circa l’assunzione degli obblighi in pedissequa rispondenza alla dichiarazione di impegno assunta.
D’altra parte, non può essere richiesto alla Commissione, ed a fortiori gli Organi di giustizia sportiva della Federazione, di entrare nel merito delle trattative per ricostruire la consistenza dei rapporti e la volontà delle parti, onde verificare se – sul piano sostanziale – siano state o meno assolte le condizioni alle quali il legale rappresentante si era espressamente impegnato. Siffatta attività appare, per un verso, poco compatibile con gli strumenti e di poteri riconosciuti dall’ordinamento federale; per l’atro, estraneo alla sfera di attribuzione degli organi giudicanti. Più in generale, il Collegio ritiene che la norma federale contempli una fattispecie a formazione progressiva per perfezionarsi la quale occorre un duplice adempimento: la conclusione dell’accordo ed il suo deposito presso il competente organo della Federazione; di cui il secondo (deposito) presuppone, sul piano logico prima ancora che giuridico, l’avvenuta stipula dell’accordo la cui forma scritta s’atteggia come requisito di esistenza e documentazione dello stesso in quanto funzionale al successivo adempimento rappresentato dal deposito dell’accordo medesimo: adempimento quest’ultimo, che altrimenti sarebbe impossibile per inesistenza dell’oggetto, ovvero del documento da depositare.
L’addebito contestato ai deferiti trova, pertanto, congruente riscontro giuridico.
Il Collegio, tuttavia, non può non apprezzare positivamente il fatto storico per cui la trattativa svoltasi tra la Società deferita e l’ASD Pink Sport Time comunque ci sia stata. La circostanza è stata comprovata in atti e dimostra, ai fini che qui rilevano, un comportamento improntato a diligenza per il raggiungimento dello scopo.
Rilevano a tal fine l’assunzione di oneri organizzativi ed economici, le dazioni di materiali, la messa a disposizione di risorse ed attrezzature; i numerosi scambi di interlocuzione, i riscontri anche esterni circa l’esistenza di rapporti tra le due Società.
Elementi di fatto che, seppur non idonei, per quanto sopra rassegnato, a qualificare il rapporto in termini di avvenuta conclusione, formalizzazione e deposito dell’accordo, possono essere apprezzati sul diverso piano delle attenuanti e della buona fede.
La sopra riferita e documentata attività svolta dal sodalizio sportivo induce, dunque, questo Tribunale a mitigare sensibilmente, anche in applicazione dell’art. 16, comma 1, CGS, le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale, in adesione peraltro all’indirizzo già espresso da questo Tribunale in fattispecie analoga (Comunicato Ufficiale n. 35/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018 Procura FIGC/Gabrielli Cittadella).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale infligge le seguenti sanzioni:
- inibizione di giorni 10 (dieci) per il Sig. Giancaspro Cosmo Antonio
- ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società FC Bari 1908 Spa.
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