F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/TFN-SD del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASTORE VINCENZO (ex Presidente del Comitato Regionale Campania – LND), SOCIETÀ ASD ANTONIO ESPOSITO – (nota n. 4350/1300 pf16-17 CS/gb del 21.11.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  PASTORE  VINCENZO  (ex Presidente del Comitato Regionale Campania – LND), SOCIETÀ ASD ANTONIO ESPOSITO - (nota  n. 4350/1300 pf16-17 CS/gb del 21.11.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 1300pf 16/17, effettuate le attività di indagine di propria competenza, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 4350/1300pf16-17/CS/gb del 21 novembre 2017, i seguenti soggetti:

- il Sig. Pastore Vincenzo, ex Presidente del Comitato Regionale Campania, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, (principi di lealtà, correttezza e probità), in via autonoma e in relazione con l’art. 19, comma 2 lettera d) e con l’art. 22, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., nonché in relazione con l’art. 45, comma 5, del CGS C.O.N.I., perché, nonostante fosse stato inibito, svolgeva attività ritenuta rilevante per l’Ordinamento Federale intervenendo nel corso della manifestazione sportiva organizzata dalla Società ASD Antonio Esposito per festeggiare la vittoria della Coppa Fair Play 2016/2017 a livello regionale della serie D di Calcio a 5, in violazione del divieto previsto per i soggetti inibiti di partecipare a riunioni con tesserati  F.I.G.C.;

- la Società ASD Antonio Esposito, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta posta in essere da un proprio tesserato.

Le memorie difensive

Nei termini di rito sono pervenute le memorie difensive dei deferiti.

La difesa del Pastore ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice in quanto il Pastore, al momento della commissione del contestato illecito, non avrebbe rivestito alcuna carica all’interno dell’Ordinamento Federale, né sarebbe  stato  un  tesserato FIGC; nel merito, ha insistito per l’assoluzione del proprio assistito in ragione della natura (ritenuta) non ufficiale della manifestazione alla quale il Pastore era stato invitato e della sua asserita irrilevanza nell’ambito dell’attività sportiva posta in essere dalla FIGC.

Il Presidente della Società ASD Antonio Esposito ha giustificato la propria condotta invocando la buona fede con la quale avrebbe operato nel caso di specie.

Il dibattimento

All'udienza del 2 febbraio 2018, la Procura Federale ha eccepito di non avere ricevuto la memoria difensiva  della  Società  ASD  Antonio  Esposito,  non  formalmente  trasmessale  dalla  Società deferita; ha chiesto l’inutilizzabilità della memoria medesima; ha controdedotto in ordine alla questione di giurisdizione sollevata dalla difesa dei deferiti; nel merito, hanno concluso con le seguenti  richieste  sanzionatorie:

- Pastore Vincenzo: 12 (dodici) mesi di inibizione + 3 (tre) mesi di inibizione per la mancata presentazione innanzi alla Procura Federale a seguito di convocazione;

- ASD Antonio Esposito: Euro 600,00 (Euro seicento/00) di ammenda.

La difesa del Pastore, nell’opporsi al deferimento, ha ribadito che la presenza del deferito alla manifestazione era dovuta al rapporto di amicizia intercorrente tra lo stesso ed i soggetti dell’organizzatore.

Al riguardo, il Pastore ha anche reso a verbale dichiarazioni spontanee, insistendo su tale ultima circostanza.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti e sentite le parti in udienza, ritiene il deferimento meritevole di accoglimento nei sensi che seguono.

1. Le eccezioni preliminari

1.1 Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione relativa al difetto  di giurisdizione sollevata dalla difesa del Pastore.

Al riguardo, la difesa sostiene che, a seguito della decadenza dalla carica di Presidente del CR Campania -LND, in forza del Comunicato ufficiale della LND n. 113 del 14 settembre 2015, il sig. Pastore non rivestisse più alcuna carica Federale all’epoca dei fatti contestati, non rientrando fra i soggetti di cui all’art. 19 CGS della FIGC.

La tesi non è persuasiva.

Ritiene questo Tribunale che, in costanza di provvedimento di inibizione, il deferito non possa sottrarsi all’applicazione delle norme dell’Ordinamento sportivo; ed invero, la ratio sottesa al divieto di cui all’art. 22, comma 8 del CGS è volta proprio ad impedire che, in costanza di provvedimento inibitorio, il soggetto colpito dalla relativa sanzione possa volontariamente “sciogliersi” dal vincolo sportivo allo scopo surrettizio di sottrarsi ai divieti ed alle preclusioni ivi indicati.

L’assenza di vincolo associativo non priva, dunque, il soggetto inibito della imputabilità ai fini di eventuali, ulteriori e differenti contestazioni di addebiti di rilevanza disciplinare; ciò che comporta il conseguente sindacato del giudice sportivo sulle attività poste in essere in presunta violazione di un precedente provvedimento sanzionatorio di natura disciplinare.

Il Collegio ritiene che tale interpretazione sia conforme all’orientamento già seguito dalla Corte Federale d’Appello, secondo il quale “Le previsioni statutarie e regolamentari, a cui l’associato soggiace per effetto del tesseramento, possono operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, purché riguardino vicende attinenti a quel vincolo e con effetti limitati ad esso (in termini la decisione di questo Collegio del 23.2.2015 n. 5). Ciò è avvenuto nella specie: sussiste, dunque, quell’inerenza che sostiene l’ultrattività dell’assoggettamento alle regole dell’Ordinamento sportivo” (Corte Federale d’appello, C.U. n. 65/CFA del 6 dicembre 2017).

D’altra parte, diversamente opinando la sanzione inflitta (inibizione) perderebbe di effettività risolvendosi in un flatus vocis, ovvero in una sanzione facilmente aggirabile mediante un comportamento elusivo della norma.

1.2 Sempre in via preliminare, va scrutinata l’eccezione di inutilizzabilità della memoria presentata dall’ASD Antonio Esposito sollevata dalla Procura Federale.

I rappresentanti dell’accusa sostengono che detta memoria non sarebbe stata ad essi comunicata.

L’eccezione è infondata.

L’art. 30, comma 10 del CGS non contempla alcun obbligo a carico della parte deferita di trasmettere le memorie del procedimento (anche) alla Procura Federale.

2. Le posizioni dei deferiti:

Si può passare all’esame del merito.

Il Tribunale, esaminati gli atti ed i documenti di prova, ritiene che il deferimento sia solo in parte fondato.

Va dichiarata, infatti, inammissibile la richiesta formulata dalla Procura Federale per la prima volta solo in udienza di applicazione della sanzione di inibizione di mesi 3 (tre) per omessa presentazione del deferito dinanzi alla Procura Federale, sebbene ritualmente convocato.

Dagli atti versati in giudizio risulta che il Pastore, in data 4 luglio 2017, abbia trasmesso una nota con la quale ha chiesto l’archiviazione del procedimento per impossibilità di essere sottoposto a giudizio disciplinare. L’oggetto della missiva fa riferimento ad un’audizione  da tenersi il giorno successivo, alle ore 10, presso la sede della Procura Federale.

Agli atti, tuttavia, non vi è traccia di alcuna convocazione, né vi é alcun verbale attestante la mancata presentazione nel giorno successivo.

Orbene, se anche in astratto si dovesse ipotizzare la violazione della disposizione di cui all’art. 1 bis, comma 3 del CGS da parte dell’odierno deferito (circostanza che in fatto non è stata sufficientemente comprovata), ciò che rileva in via dirimente è la circostanza per cui la divisata condotta non è mai stata contestata con le modalità di rito dalla Procura Federale, non risultando la stessa né dall’avviso di conclusione delle indagini, né dall’atto di deferimento.

La contestazione e la conseguente richiesta sanzionatoria s’appalesano, pertanto, inammissibili in quanto formulati per la prima volta hic et nunc in sede di udienza; in contrasto con le garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa del soggetto.

Con riguardo, invece, allo specifico episodio che viene contestato nell’atto di deferimento, il Collegio osserva che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 2, lett. d) e 22, comma 8, CGS è fatto divieto a coloro che sono afflitti da inibizione temporanea di partecipare a riunioni con tesserati FIGC e/o di svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC  finché  non  venga  scontata  la  sanzione  stessa.

Ad avviso della difesa di parte deferita, la partecipazione del Pastore alla manifestazione in questione non potrebbe formare oggetto di provvedimento disciplinare per le seguenti ragioni:

- La manifestazione non avrebbe alcuna rilevanza in ambito sportivo FIGC in quanto priva del carattere di ufficialità;

- la stessa sarebbe stata organizzata dalla ASD Esposito per festeggiare la vittoria della coppa Fair Play e per premiare “simbolicamente” i calciatori della Società;

- Il Pastore non sarebbe stato invitato quale rappresentante della FIGC bensì come amico di lunga data del Presidente della ASD.

Sul punto, la difesa del deferito ha invocato anche una decisione della Corte di Giustizia Federale (pubblicata con comunicato ufficiale n. 154/CGF dell'8 aprile 2008) che avrebbe circoscritto il divieto di cui all'art. 19, comma 2, lett. d) del CGS alle sole "riunioni ufficiali".

La tesi non è persuasiva.

Dalla coordinata lettura dell'art. 19, comma 2 lett. d) e dell'art. 22, comma 8 del CGS infatti, si ritiene debbano ricavarsi alcune considerazioni dirimenti per definire la vicenda de qua.

Il tenore testuale dell’art. 19, c. 2, lett. d del C.G.S, in combinato disposto con il tenore letterale dell’art. 22, c. 8 del medesimo Codice, induce a ritenere che l’ambito oggettivo di applicazione delle norme in commento non sia circoscritto alle sole riunioni ufficiali, per tali intendendosi solo quelle organizzate dagli organi federali, bensì si estenda – in coerenza con la ratio sottesa alle norme in esame - ad ogni tipo di "riunione" (nel suo significato letterale di "aggregazione di piú persone nello stesso luogo") ove siano comunque presenti tesserati FIGC nell’esercizio di funzioni di rappresentanza della Federazione o comunque riconducibili ad attività di rilevanza per l’organizzazione federale.

D'altro canto se cosí non fosse vi sarebbe ictu oculi una disparità di trattamento fra ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1 del CGS, passibili di sanzioni disciplinari anche solo se hanno "contatti" con tesserati inibiti o squalificati - sebbene circoscritti e finalizzati alle attivitá espressamente elencate nel predetto articolo - e gli inibiti stessi, che sarebbero passibili di ulteriori sanzioni solo qualora avessero contatti con tesserati nel corso di riunioni "ufficiali".

Nel caso di specie, non v’é dubbio che si sia svolta una riunione alla  presenza  ufficiale  di tesserati FIGC, alla quale il Pastore ha attivamente preso parte sedendo al tavolo degli ospiti ufficiali e partecipando alla (simbolica) cerimonia di premiazione dei calciatori.

Va evidenziato, in proposito, che la manifestazione in questione era strettamene correlata ad un'attivitá sportiva organizzata nell'ambito della FIGC, giacché organizzata da una Società affiliata alla FIGC, in conseguenza di una vittoria ufficiale ottenuta in una competizione organizzata dalla stessa Federazione.

Va soggiunto che la manifestazione ha avuto un rilevanza anche pubblica e mediatica, in quanto organizzata in una pubblica piazza e non giá in un domicilio privato.

Secondo quanto emerso dalle indagini effettuate dalla Procura Federale, e che hanno trovato riscontro all’esame del Collegio, risulta altresì che il sig. Pastore sia pubblicamente intervenuto nel corso della manifestazione per porgere dei brevi saluti, questo immediatamente dopo l'intervento del rappresentante del CONI e prima dell'intervento di un altro soggetto che riveste una carica all'interno dell'Ordinamento Federale (comunemente indicato da uno degli interrogati quale "commissario di campo"): modalità queste che il Collegio reputa idonee ad ingenerare nel pubblico il ragionevole convincimento che il sig. Pastore fosse intervenuto in rappresentanza della Federazione.

Passando all’esame della responsabilità oggettiva in capo alla Società deferita, questo Collegio osserva che il fatto generatore della contestazione in atti è imputato alla condotta del tecnico Antonio Esposito il quale avrebbe invitato il Pastore alla predetta manifestazione consentendogli di prendervi parte vi prendesse parte attiva ed ufficiale nella qualità di ex Presidente del Comitato Regionale Campania.

Per tale condotta, egli è stato deferito innanzi alla competente Commissione Disciplinare. Pendono, dunque, contemporaneamente sulla stessa vicenda due procedimenti, di cui uno c.d. “pregiudiziale”   (deferimento   del   tecnico   alla   competente   commissione)   e   l’altro   c.d. “pregiudicato” (in cui si discetta della responsabilità oggettiva che origina dalla condotta tenuta dallo  stesso  tecnico  nella  medesima  vicenda  sottoposta  al  giudizio  della  commissione tecnica).

Si pone, pertanto, un problema di coordinamento delle statuizioni che andrebbe realizzato tramite la sospensione (in  applicazione  analogica  dell’art.  295  c.p.c.)  del  presente procedimento dipendente, in attesa della definizione di quello pregiudiziale (pendente dinanzi alla  commissione  tecnica).

Sennonché, il procedimento pregiudiziale è stato definito con decisione della Commissione disciplinare presso il settore tecnico resa il 31 gennaio 2018 (vedi C.U. n. 187/2018).

La Commissione ha accertato in via principale la responsabilità del sig. Pierantonio Esposito in ordine ai fatti ascrittigli infliggendogli la sanzione dell’ammonizione.

Accertata principaliter la responsabilità del tecnico, ne consegue la responsabilità oggettiva della società hodie deferita.

La circostanza che la decisione resa con il C.U. n. 187/2018 non sia ancora passata in giudicato viene valutata dal Collegio non preclusiva alla definizione dell’odierno procedimento, in mancanza di una disposizione  specifica  dell’ordinamento  federale  che  imponga  di  attendere che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata  in  giudicato  (cfr.  Cassazione civile, ss.uu. sentenza 19/6/2012, n. 10027).

3. Le sanzioni

Le concrete modalità di svolgimento dei fatti, tenuto conto dei rilievi articolati dalla difesa dei deferiti, il tipo di manifestazione svolta, la rilevanza del campionato di appartenenza della società ed il generale contesto ambientale di riferimento, seppure circostanze non idonee ad escludere la responsabilitá del Pastore e della Società, appaiono comunque in grado di incidere positivamente sull'entità della sanzione da infliggere, che il Collegio reputa equo quantificare in mesi 1 di inibizione per il sig. Pastore Vincenzo e nell’ammenda di € 100,00 (euro cento/00) per la società ASD Antonio Esposito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare; rigettate le eccezioni preliminari, accoglie parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate dispone di irrogare le seguenti sanzioni:

- mesi 1 (uno) di inibizione per il sig. Pastore Vincenzo;

- ammenda di € 100,00 (euro cento/00) per la società ASD Antonio Esposito.

 

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