F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 45/TFN-SD del 01 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALDEI STEFANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Città Di Castello Srl), SOCIETÀ SSD CITTÀ DI CASTELLO Srl – (nota n. 5125/145 pf 17-18 GP/AA/mg del 12.12.17).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALDEI STEFANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Città Di Castello Srl), SOCIETÀ  SSD CITTÀ DI CASTELLO Srl - (nota n. 5125/145 pf 17-18 GP/AA/mg del 12.12.17).

Il deferimento

Con deferimento del 12.12.2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Caldei Stefano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Città di Castello Srl per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Giuseppe Lopez, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 185/CAE/2016-2017, pubblicata con C.U. n. 317 del 16.05.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.

Ha deferito, altresì, la Società SSD Città di Castello Srl per responsabilità oggettiva.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 20.6.2017.

Il dibattimento

Alla odierna udienza è comparsa per la Procura Federale l’Avv. Loche, la quale si è riportata all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accogliento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Caldei Stefano, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la Società SSD Città di Castello Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. Caldei Stefano, nella suddetta qualità, violando l’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto al calciatore, Sig. Giuseppe Lopez, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 185/CAE/2016-2017, pubblicata con C.U. n. 317 del 16.05.2017, pari ad euro 2.250 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.

Dalla responsabilità il Sig. Caldei Stefano consegue quella oggettiva della Società. Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- per Caldei Stefano, inibizione di mesi 6 (sei);

- per la Società SSD Città di Castello Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

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