F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 45/TFN-SD del 01 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELI LUIGI (Amministratore Delegato della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17), VINAZZANI CLAUDIO (Responsabile del Settore Giovanile della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17), D’ANTÒ VINCENZO (Dirigente della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17), CICCARELLI DIEGO (Calciatore tesserato per la Società Spezia Calcio Srl), SOCIETÀ SPEZIA CALCIO Srl – (nota n. 5085/169 pf 17-18 GP/GT/ag dell’11.12.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELI LUIGI (Amministratore Delegato della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17), VINAZZANI CLAUDIO  (Responsabile del Settore Giovanile della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17), D’ANTÒ  VINCENZO (Dirigente della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17), CICCARELLI DIEGO  (Calciatore tesserato per la Società Spezia Calcio Srl), SOCIETÀ SPEZIA CALCIO Srl - (nota n.  5085/169 pf 17-18 GP/GT/ag dell’11.12.2017).

Con provvedimento del 11.1.2.2017 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale:

- Micheli Luigi, Amministratore Delegato della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 40, comma 3, delle NOIF, per avere omesso, nella sua qualità, sottoscrivendo l’atto di tesseramento, ogni necessaria vigilanza inerente la regolarità del tesseramento del calciatore Ciccarelli Diego, all’epoca dei fatti minore degli anni 16, non residente da almeno sei mesi nella regione Liguria e, comunque, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali in deroga;

- Vinazzani Claudio, Responsabile del Settore Giovanile della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 40, comma 3, delle NOIF, per avere posto in essere ogni attività preparatoria alla definizione del tesseramento del giovane calciatore Ciccarelli Diego, quale la gestione dei contatti con la famiglia di appartenenza, l’acquisizione della documentazione anagrafica e scolastica del minore e la redazione del tesseramento, omettendo qualsivoglia cautela preventiva sulla situazione della residenza del calciatore, dando così parere favorevole alla Società per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore per la stagione 2016/2017, nonostante il minore non fosse residente da almeno sei mesi nella regione Liguria e, comunque, risultasse sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali in deroga, come richiamate dalla normativa di settore;

- D’Antò Vincenzo, Dirigente della Società Spezia Calcio Srl – s.s. 2016-17, della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 40, comma 3, delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione delle gare: Spezia–Empoli del 11/09/2016, Sampdoria-Spezia del 09/10/2016, Spezia-Torino del 16/10/2016, Fiorentina-Spezia del 23/10/2016, Spezia-ProVercelli del 30/10/2016, Spezia- Novara del 13/11/2016, Trapani-Spezia del 16/11/2016, Genoa-Spezia del 20/11/2016, Spezia- Pisa del 04/12/2016, Spezia-Entella Chiavari del 15/01/2017, Carpi – Spezia del 22/01/2017, Spezia-Sassuolo del 05/02/2017, Spezia-Sampdoria del 12/02/2017, Spezia-Fiorentina del 26/02/2017, Pro Vercelli-Spezia del 05/03/2017, Pisa-Spezia del 09/04/2017 e Spezia- Juventus del 23/04/2017, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Nazionali Under 15 – Serie A e B, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore minore Ciccarelli Diego, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnate al Direttore della Gara e consentendo, così, che lo stesso partecipasse alle gare in questione;

- Ciccarelli Diego, Calciatore tesserato per la Società Spezia Calcio Srl, della violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione agli artt. 10, comma 2, del CGS, 39 e 40, comma 3, delle NOIF, per:

1) essere stato tesserato in data 27/07/2016 per la Società Spezia Calcio srl, nonostante non fosse residente con il nucleo familiare di appartenenza, da almeno 6 (sei) mesi, nella regione della Società; e, comunque, in assenza di alcuna deroga al riguardo da parte del Presidente Federale;

2) avere egli disputato le gare Spezia  –Empoli del 11/09/2016,Sampdoria-Spezia  del 09/10/2016, Spezia-Torino del 16/10/2016, Fiorentina-Spezia del 23/10/2016, Spezia- ProVercelli del 30/10/2016, Spezia-Novara del 13/11/2016, Trapani-Spezia del 16/11/2016, Genoa-Spezia del 20/11/2016, Spezia-Pisa del 04/12/2016, Spezia-Entella Chiavari del 15/01/2017, Carpi – Spezia del 22/01/2017, Spezia-Sassuolo del 05/02/2017, Spezia- Sampdoria del 12/02/2017, Spezia-Fiorentina del 26/02/2017, Pro Vercelli-Spezia del 05/03/2017, Pisa-Spezia del 09/04/2017 e Spezia-Juventus del 23/04/2017, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Nazionali Under 15 – Serie A e B, nelle file dello Spezia Calcio srl, senza averne titolo, perché non regolarmente tesserato per i motivi di cui al punto 1;

- Società Spezia Calcio Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, in relazione ai comportamenti tenuti dai soggetti sopra indicati, alla quale gli stessi appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata: Micheli Luigi (Amministratore delegato), Ciccarelli Diego (calciatore), Vinazzani Claudio (responsabile del Settore Giovanile) e D’Antò Vincenzo (dirigente accompagnatore).

Il patteggiamento

Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale e i Signori Micheli Luigi, Vinazzani Claudio, D’Antò Vincenzo, Ciccarelli Diego e la Società Spezia Calcio Srl hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Micheli Luigi, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 pari a giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti), convertiti nella sanzione pecuniaria di € 2.000,00 (Euro duemila/00); per il Sig. Vinazzani Claudio, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per il Sig. D’Antò Vincenzo, sanzione base inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita di 1/3 pari a giorni 15 (quindici), sanzione finale inibizione di giorni 30 (trenta); per il Sig. Ciccarelli Diego, sanzione base squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita di 1/3 pari a 1 (una) giornata, sanzione finale squalifica di 2 (due) giornate; per la Società Spezia Calcio Srl, sanzione base ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00), oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nel campionato Nazionale Under 16, diminuita di 1/3 pari a 200,00 (Euro duecento/00) e 1 (uno) punto di penalizzazione, sanzione finale ammenda di 400,00 (€ quattrocento/00) e 2 (due) punti di penalizzazione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Micheli, Vinazzani, D’Antò, Ciccarelli e la Società Spezia Calcio Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309   000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Micheli Luigi, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);

- per il Sig. Vinazzani Claudio, inibizione di mesi 2 (due);

- per il Sig. D’Antò Vincenzo, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per il Sig. Ciccarelli Diego, squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

- per la Società Spezia Calcio Srl, ammenda di 400,00 (€ quattrocento/00) oltre alla penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nel campionato Nazionale Under 16, nella corrente stagione sportiva.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

 

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