F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 51/TFN-SD del 22 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI NUNNO PAOLO LEONARDO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Lecco 1912 Srl), SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 Srl – (nota n. 6555/584 pf 17-18 GP/GT/ag del 29.1.18).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI NUNNO PAOLO LEONARDO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Lecco 1912 Srl), SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 6555/584 pf 17-18 GP/GT/ag del 29.1.18).
Il deferimento
Con provvedimento del 29.1.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Di Nunno Paolo Leonardo, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Calcio Lecco 1912 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS, per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa svoltasi al termine della gara Calcio Lecco 1912 – Aurora Pro Patria 1919 Srl disputata in data 07/01/2018 e valevole per il campionato nazionale di serie D delle Lega Nazionale Dilettanti, ripreso in un video condiviso sulla piattaforma web “youtube” e sul sito www.propatriaclubs.com, riportata, altresì, sul quotidiano on line www.lecconotizie.com, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. Monaco Giacomo, Arbitro della citata gara, nonché per aver, nel corso della medesima conferenza stampa, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl;
- la Società Calcio Lecco 1912 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza, Sig. Di Nunno Paolo Leonardo.
Il patteggiamento
Prima dell’inizio del dibattimento, la Procura Federale, il Signor Di Nunno Paolo Leonardo e la Società Calcio Lecco 1912 Srl, questi ultimi rappresentati dall’Avv. Denicia Mammone, hanno depositato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Di Nunno Paolo Leonardo, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), diminuita di 1/3 pari a mesi 1 (uno) e ammenda di € 830,00 (Euro ottocentotrenta/00), sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e ammenda di € 1.670,00 (Euro milleseicentosettanta/00); per la Società Calcio Lecco 1912 Srl, sanzione base ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), diminuita di 1/3 pari a 830,00 (Euro ottocentotrenta/00), sanzione finale ammenda di € 1.670,00 (Euro milleseicentosettanta/00); Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
Il TFN-SD, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Di Nunno Paolo Leonardo e la Società Calcio Lecco 1912 Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI.
La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua. Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Di Nunno Paolo Leonardo, inibizione di mesi 2 (due) e ammenda di € 1.670,00 (Euro milleseicentosettanta/00);
- per la Società Calcio Lecco 1912 Srl, ammenda di € 1.670,00 (Euro milleseicentosettanta/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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