F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TRINGALI ANDREA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. D. Augusta – già ASD Augusta 1986), SOCIETÀ POL. D. AUGUSTA – già ASD Augusta 1986 – (nota n. 6179/262 pf 17-18 GP/AS/ac del 18.1.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TRINGALI ANDREA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. D. Augusta - già ASD Augusta 1986), SOCIETÀ POL. D. AUGUSTA - già ASD Augusta 1986 - (nota n. 6179/262 pf 17-18 GP/AS/ac del 18.1.2018).

Il deferimento

Con provvedimento 6179/262 PF 17/18 GP/AS/ac in data 18 gennaio 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) Sig. Andrea Tringali, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Augusta 1986 (ora POL. D. Augusta) per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016 ore 18.00, la documentazione relativa all'importo iscrizione per € 8.450,00 (punto A4) e la fideiussione per € 10.000 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

2) la Società POL.D. Augusta (già ASD Augusta 1986) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. Il Signor Andrea Tringali e la POL. D. Augusta (già ASD Augusta 1986) non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza del 22 marzo 2018, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Andrea Tringali la sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta) e per la POL. D. Augusta (già ASD Augusta 1986) la sanzione dell’ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

Nessuno é comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 05/10/2017 con cui la Co.Vi.So.D. ha segnalato alla Procura Federale che la Società POL.D. AUGUSTA (già ASD AUGUSTA 1986) non ha provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016, la documentazione relativa all'importo iscrizione per € 8.450,00 (punto A4) e la fideiussione per € 10.000 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

Il C.U. n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5 prevede che “l’inosservanza del termine perentorio del 11 luglio 2016 (…) anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva”.

In presenza della chiara prescrizione di cui ai punti A4 e A5 del CU 850/2016 ed a fronte dell’evidente violazione formale del termine, incombeva sull’incolpato l’onere, non assolto, di fornire la prova contraria ovvero l’avvenuto, tempestivo deposito della documentazione attestante il deposito dell'importo di iscrizione per € 8.450,00 (punto A4) e la fideiussione per € 10.000 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

 I deferiti, peraltro assenti all’odierna riunione, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

In definitiva, la responsabilità del legale rappresentante della Società deve ritenersi congruamente e sufficientemente provata. Del comportamento ascritto al Sig. Tringali Andrea risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società POL.D. AUGUSTA, di cui il primo era legale rappresentante al momento dei fatti contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Tringali Andrea, inibizione di giorni 40 (quaranta);

- per la Società Pol. D. Augusta, ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

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