F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISSIROLI MARCELLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società APD Ribelle), SOCIETÀ APD RIBELLE – (nota n. 6159/166 pf 17-18 AA/GP/mg del 18.1.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MISSIROLI MARCELLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società APD Ribelle), SOCIETÀ APD RIBELLE - (nota n. 6159/166 pf 17-18 AA/GP/mg del 18.1.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

• rilevato che la Procura Federale ha deferito il Signor Missiroli Marcello – nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Società APD Ribelle – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS, nonché la stessa Società APD Ribelle, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione del fatto, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Di Guida Mattia, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 111/CAE 2015/2016 del 2.3.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

• rilevato che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dal Signor Mattia Di Guida, con decisione prot. 111/CAE 2015/2016 del 2.3.2016, comunicata alla Società APD Ribelle a mezzo posta elettronica certificata in pari data e non impugnata, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al reclamante la complessiva somma di € 4.000,00, a saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes;

• rilevato, tuttavia, che la Società APD Ribelle non ha provveduto al pagamento delle somme dovute in virtù della sopra citata decisione nei termini previsti dalla normativa federale (30 giorni dalla comunicazione della decisione);

• rilevato che la Società APD Ribelle nulla ha prodotto o argomentato in merito alle contestazioni mosse in sede di deferimento; • rilevato che, come emerge dal C.U. n. 4 del 28.7.2017 del Comitato Regionale Emilia Romagna della F.I.G.C. – L.N.D., la Società APD Ribelle (Matr. 630547) ha espressamente comunicato la mancata iscrizione al Campionato di Eccellenza per la s.s. 2017-2018 e, pertanto, ne è stata disposta la mancata iscrizione al Campionato di competenza e dichiarata la inattività;

• rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con applicazione al Signor Marcello Missiroli della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società APD Ribelle della sanzione della penalizzazione di punti uno (1) in classifica, da scontarsi se e quando dovesse tornare attiva nel campionato di competenza, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

• ritenuto fondato il deferimento di guisa che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Signor Marcello Missiroli, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società APD Ribelle la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza se e quando dovesse tornare attiva, nonché l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

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