F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STRACUZZI NATALE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl dal 7.8.2015 al 1.2.2017), PROTO FRANCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), SOCIETÀ ACR MESSINA SRL – (nota n. 6677/46 pf17- 18/GC/GP/ac del 31.01.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STRACUZZI NATALE (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl dal 7.8.2015 al 1.2.2017), PROTO FRANCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), SOCIETÀ ACR MESSINA SRL - (nota n. 6677/46 pf17- 18/GC/GP/ac del 31.01.2018).
Il deferimento
Con nota del 31 gennaio 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il Sig. Stracuzzi Natale, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl dal 7/8/2015 all’1/2/2017; il Sig. Proto Franco, amministratore unico e legale rappresentante della Società ACR Messina Srl dal 20/2/2017 al 30/6/2017; la Società sportiva ACR Messina Srl per rispondere:
1) il Sig. Stracuzzi Natale, e Sig. Proto Franco, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. m), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare il Vice Delegato per la sicurezza della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC, nei giorni 14-15 novembre 2016 e 29 maggio 2017;
2) la Società sportiva, ACR Messina Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, alla quale appartenevano i deferiti al momento della commissione dei fatti. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
Alla riunione del 5 aprile 2018, il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Natale Stracuzzi;
- 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Franco Proto; - € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda per la Società ACR Messina Srl. Nessuno è comparso per i deferiti.
Motivi della decisione
L’avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 16/10/2017.
Il deferimento, anch’esso regolarmente notificato in data 31/1/2018, è fondato e va accolto. Il procedimento trae origine dalla segnalazione della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC del 29/06/2017 che riscontrava la mancata partecipazione, della ACR Messina Srl con il proprio vice delegato alla sicurezza, agli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Figc, impegno assunto con apposita dichiarazione della Società sportiva del 12/5/2016 in sede di rilascio della licenza nazionale 2016/2017; il tutto in violazione del punto 1), lett. m), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26/04/2016. In particolare, il vice delegato alla sicurezza non ha partecipato né all’incontro del 14-15/11/2016 presso lo stadio Meazza di Milano, né al successivo incontro, indetto proprio in favore degli assenti alla prima riunione, del 29/5/2017 presso la sede federale di Roma.
Risulta documentalmente provato che la Società ACR Messina Srl, in violazione dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lettera m), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 28.04.2016, non ha fatto partecipare il Vice Delegato per la sicurezza della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla FIGC nei giorni 14-15 novembre 2016 e 29 maggio 2017.
Secondo quanto disposto dall’ultimo capoverso del punto 1) del Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, “l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00”.
Del comportamento ascritto ai Sigg.ri Natale Stracuzzi e Franco Proto risponde la Società sportiva ACR Messina Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS. Ritenuto che appaiono congrue le richieste della Procura Federale ed in particolare che la sanzione proposta contro la Società sportiva è contenuta nel minimo edittale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
- 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Natale Stracuzzi;
- 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Franco Proto;
- € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda per la ACR Messina Srl.
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