F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 61/TFN-SD del 18 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: US AREZZO SRL – (nota n. 9577/1001 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.4.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: US AREZZO SRL - (nota n. 9577/1001 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.4.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: US AREZZO SRL - (nota n. 9576/1000 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.4.2018).

Preliminarmente il TFN-SD dispone la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura e non opposta dalla difesa.

I deferimenti

Con provvedimento del 4 aprile 2018, nota n. 9576/1000 pf17-18/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale:

la Società Unione Sportiva Arezzo Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante all’epoca dei fatti, nonché ed in ogni caso per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16/02/2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto versamento dei contributi Inps sopra indicati.

Con provvedimento del 4 aprile 2018, nota n. 9577/1001 pf17-18/GP/GC/blp, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale la Società Unione Sportiva Arezzo Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante all’epoca dei fatti, nonché ed in ogni caso per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017 nonché per il permanere, alla data del 16/02/2018, del mancato pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per la mensilità di ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Le memorie difensive

Nei termini di rito il difensore del Fallimento Unione Sportiva Arezzo Srl in esercizio provvisorio, ha fatto pervenire memoria per ambedue i deferimenti.

Il difensore, nel rappresentare a questo Collegio l’intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Arezzo in data 15/03/2018, afferma l’impossibilità per i Curatori fallimentari di procedere al pagamento preferenziale degli emolumenti oggetto di contestazione pena la inevitabile e gravemente sanzionata regola della par condicio creditorum.

La memoria, quindi, si appella al valore esimente o, quanto meno, attenuante da attribuire agli sforzi compiuti nell’imminenza della dichiarazione di fallimento dai Curatori per adempiere, già in data 16 marzo 2018, al pagamento degli emolumenti, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS per il bimestre gennaio-febbraio 2018, pagamenti avvenuti con l’autorizzazione ed il controllo del Tribunale fallimentare.

Si contesta, altresì, l’applicabilità al caso di specie dell’aggravante della recidiva in quanto, sebbene la violazione faccia riferimento ad un periodo precedente la dichiarazione di fallimento, nondimeno essa andrebbe a colpire la Procedura ed il suo esercizio provvisorio. Alla luce di tali considerazioni, la difesa del fallimento invoca una riduzione delle sanzioni edittali e l’esclusione della recidiva.

Il dibattimento

All’udienza del 16 aprile 2018, la Procura Federale si è riportata agli atti di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società Unione Sportiva Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) da scontare nella stagione sportiva in corso oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Per il Fallimento della Società deferita è comparso l’Avv. Massimo Ranieri il quale, nel riportarsi alle memorie versate in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, ha esposto le principali considerazioni a difesa della Società.

Motivi della decisione

Entrambi i deferimenti sono fondati.

Il primo procedimento trae origine dalla nota del 13.03.2018, prot. n. 2942/2018, con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 13/03/2018 dall’esame del report della Deloitte & Touche Spa. In particolare, veniva evidenziato l’omesso pagamento entro il termine del 16 febbraio 2018 dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2017 così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF da effettuarsi entro il termine del 16 febbraio 2018.

Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Il secondo procedimento trae origine dalla nota 13.03.2018, prot. n. 2941/2018 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 13/03/2018 dall’esame del report della Deloitte & Touche Spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società US Arezzo Srl il mancato versamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2017 da parte della Società US Arezzo Srl La Commissione riscontrava, altresì, alla data del 16/02/2018, il permanere dell’inadempimento in relazione agli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per la sola mensilità di ottobre 2017 (come segnalato con nota del 31 /01/2018 prot. N. 1274/2018).

Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF, infatti, le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 febbraio 2018.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse con entrambi i deferimenti.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come la US Arezzo Srl, non abbia versato nei termini fissati dalle disposizioni federali i contributi Inps terzo bimestre 2017/2018 (art. 85, lett. C), par. V) NOIF), né gli emolumenti dovuti ai tesserati per parte del secondo e tutto il terzo bimestre 2017 (art. 85, lett. C), par. IV) NOIF).

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società per tutte le condotte ascritte non potendosi attribuire nessuna rilevanza alla dichiarazione di fallimento intervenuta in data 15/03/2018 e, quindi, un mese dopo lo spirare del termine ultimo per adempiere, allorquando gli illeciti oggetto di contestazione erano già consumati.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante protempore della Società US Arezzo Srl, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

 Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 CGS.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti riuniti, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per la Società Unione Sportiva Arezzo Srl la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

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