F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 63/TFN-SD del 26 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PARIS GIANNI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Avezzano Calcio ARL), PUGLIELLI PIERO (all’epoca dei fatti Segretario della Società SSD Avezzano Calcio ARL), SOCIETÀ SSD AVEZZANO CALCIO ARL – (nota n. 7830/415 pf 17-18 GC/GP/ma del 27.2.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PARIS GIANNI (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Avezzano Calcio ARL), PUGLIELLI PIERO (all’epoca dei fatti Segretario della Società SSD Avezzano Calcio ARL), SOCIETÀ SSD AVEZZANO CALCIO ARL - (nota n. 7830/415 pf 17-18 GC/GP/ma del 27.2.2018).

Il deferimento

Trattasi di un procedimento attivato dalla Procura Federale in data 27 febbraio 2018, che vede coinvolti i Sigg.ri Gianni Paris, Presidente dalla SSD Avezzano Calcio Srl, Piero Puglielli, Segretario della stessa Società, nonché la SSD Avezzano Calcio Srl.

Al Paris viene contestata: A) la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, in quanto, pur non essendo iscritto all’albo dei procuratori sportivi e non potendo comunque esercitare l’attività procuratoria perché vietata ai dirigenti tesserati per Società ai sensi dell’art. 3 comma 2 Regolamento Procuratori Sportivi, in data 18.11.2016 stipulava, unitamente al Sig. Antonello Cellini (all’epoca del fatto persona non tesserata), con il calciatore Matias Colombo un contratto di prestazione professionale della durata di anni due, avente ad oggetto una attività di mediazione che sarebbe stata da loro svolta in favore del suddetto calciatore finalizzata all’ingaggio dello stesso presso Società professionistiche e che imponeva al calciatore, qualora l’ingaggio si fosse verificato, di corrispondere ai mediatori la percentuale del 20% netto dell’ingaggio medesimo; B) la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 2 NOIF, in quanto, dopo aver tesserato il calciatore Matias Colombo in data 1°.12. 2016, a soli dodici giorni dalla stipula del contratto di cui sopra, sottoscriveva quale Presidente della Società un accordo economico con il calciatore Matias Colombo, a cui non rilasciava copia e che non depositava presso il Dipartimento Interregionale; C) la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS per aver richiesto al calciatore Matias Colombo la somma di € 2.000,00 al fine di concedergli lo svincolo. A

l Puglielli viene contestata la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 2 NOIF, in quanto, pur occupandosi personalmente, per sua stessa ammissione rilasciata in sede di audizione innanzi la Procura Federale, dei contratti economici e dei tesseramenti dei calciatori, non consegnava al calciatore Matias Colombo copia dell’accordo economico tra il Paris e quest’ultimo, né provvedeva al deposito dello stesso presso il Dipartimento Interregionale.

Alla Società SSD Avezzano Calcio Srl è addebitata la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per quanto ascritto al Presidente Paris ed al Segretario Puglielli.

Nei termini loro concessi dalla Comunicazione di Conclusione delle Indagini (CCI), il Paris ed il Puglielli facevano pervenire alla Procura Federale due distinte memorie difensive, a mezzo delle quali il Paris deduceva che il contratto di prestazione professionale era stato sottoscritto liberamente tra le parti e che doveva essere interpretato come un contratto preliminare condizionato alla eventuale cessione del calciatore ad una Società professionistica, per cui, non essendosi verificata la condizione, tale contratto rimaneva privo di effetti giuridici; che il contratto, peraltro, esprimeva il tentativo del Paris di intraprendere una nuova carriera e che la Società SSD Avezzano Calcio Srl aveva assolto ogni obbligazione economica nei confronti del calciatore; il secondo deduceva di aver inviato la copia dell’accordo economico tra la Società ed il calciatore al competente Dipartimento tramite posta prioritaria e che la somma di € 3.500,00 pattuita in detto accordo economico era stata regolarmente corrisposta dalla Società al calciatore; precisava che quest’ultimo, ancorché più volte sollecitato, non si era presentato in sede per la firma della liberatoria.

Entrambi gli indagati chiedevano di essere prosciolti.

Il dibattimento

Alla riunione fissata da questo Tribunale è comparsa la Procura Federale (Avv. Paolo Mormando), la quale ha illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, con la sanzione della inibizione di mesi 9 (nove) per il Paris, di mesi 3 (tre) per il Puglielli, dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento) per la SSD Avezzano Calcio Srl:

Per i deferiti Gianni Paris e Piero Puglielli è comparso l’Avv. Carlo Iacovitti, il quale ha esposto le ragioni dei propri assistiti ed ha insistito per il loro proscioglimento; ha eccepito l’eccessività delle sanzioni proposte dalla Procura Federale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Risulta dai documenti acquisiti al procedimento che l’accordo economico tra Società e calciatore, consegnato in copia dal Puglielli alla Procura Federale, recava timbro e sigla della Società, ma non la firma del calciatore e che tale accordo non era stato depositato presso gli Uffici del Dipartimento Interregionale, al pari della liberatoria che sarebbe stata resa alla Società dal calciatore, anch’essa non depositata, né presente in atti.

L’istruttoria svolta dalla Procura Federale non ha permesso di accertare quale fosse l’effettivo importo dell’accordo economico di che trattasi (se di € 5.000,00 come dichiarato dal calciatore, ovvero di € 3.500,00 come sostenuto dai due deferiti), mentre è stato provato che il calciatore, in relazione a siffatto accordo, aveva percepito l’importo di € 1.950,00; veniva accertato che il calciatore Matias Colombo era stato svincolato dalla SSD Avezzano Calcio Srl in forma totalmente gratuita.

In tale contesto, essendo provata la esistenza del contratto di prestazione professionale tra il Paris ed il Colombo, nonché la mancata trasmissione al Dipartimento Interregionale dell’accordo economico tra Società e calciatore, in una alla liberatoria a firma del calciatore, ove fosse esistita, circostanza confermata dallo stesso Dipartimento, va accolto il deferimento del Paris limitatamente alle incolpazione sub A) e B) e del Puglielli in ragione dell’intero addebito che gli è stato mosso.

In merito al contratto di prestazione professionale, che riguarda il Paris e che contrariamente al suo assunto venne sottoscritto il 18.11.2016 e quindi prima del tesseramento del calciatore risalente al 1°.12.2016, appare evidente la colpa del Paris, che emerge non solo in relazione al divieto posto dall’art. 3 comma 2 del Regolamento Procuratori Sportivi, che egli ha trasgredito, ma, più in generale, alla violazione dei principi indotti dall’art. 1 bis comma 1 CGS, che nel caso in esame si concretizza nell’aver ricercato un vantaggio economico di natura personale dalla futura attività di un calciatore che, in qualità di presidente della Società SSD Avezzano Calcio Srl, andava di lì a poco a tesserare e che egli avrebbe sottratto alla propria Società, o comunque limitato, qualora la sistemazione del calciatore nel settore professionistico si fosse realizzata, comportando intuibili vantaggi economici per la Società che lo cedeva. Poiché emerge evidente il conflitto di interessi provocato dal Paris in danno della Società dal medesimo presieduta, la sanzione chiesta dalla Procura Federale deve essere inasprita, nella misura che viene adottata nel seguente dispositivo.

Del pari inasprita deve essere la sanzione del Puglielli per aver egli mancato di raccogliere la firma del calciatore sul modulo di accordo economico, per non aver acquisito la liberatoria del calciatore, per non aver trasmesso tale documentazione al competente Dipartimento Interregionale e per aver infine esposto a propria discolpa tesi del tutto inconferenti. Alla responsabilità del Paris e del Puglielli, segue quella della Società Avezzano Calcio Srl in relazione all’art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Il dispositivo

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al Sig. Gianni Paris ed al Sig. Piero Puglielli, nelle loro rispettive qualità, al Paris l’inibizione di anni 1 (uno) ed al Puglielli l’inibizione di mesi 6 (sei); alla Società SSD Avezzano Calcio Srl l’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento).

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