F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/TFN-SD del 26 Aprile 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORSINI BRUNO HENRIQUE (calciatore dell’US Città di Palermo Spa all’epoca dei fatti) – (nota n. 4737/1083 pf 16- 17/GM/GP/ma del 30.11.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CORSINI BRUNO HENRIQUE (calciatore dell’US Città di Palermo Spa all’epoca dei fatti) - (nota n. 4737/1083 pf 16- 17/GM/GP/ma del 30.11.2017).

Il deferimento

Trattasi del deferimento intimato dalla Procura Federali a carico di più persone e Società di Calcio a 5, che era stato deciso da questo Tribunale l’8 ed il 27 febbraio 2018 (CU n. 49/TFNSD del 8 marzo 2018), alla cui statuizione per brevità si rinvia.

In tale circostanza era stata stralciata la posizione del calciatore Corsini Bruno Henrique per i motivi esposti nella detta decisione, con fissazione della riunione odierna per la discussione e la decisione in merito a siffatta posizione.

Occorre premettere che il Corsini Bruno Henrique è stato incolpato, al pari di numerosi altri, della violazione degli artt. 1 bis nn. 1 e 5, 10 comma 2 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 Statuto Federale, 40 quinquies n. 5 NOIF, 7 commi 1, 2, 3, 4 (illecito sportivo), 9 comma 1 (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) CGS, per aver anch’egli conseguito la cittadinanza italiana attraverso un procedimento illecito, costituito da pratiche false attraverso le quali si consentiva a calciatori extracomunitari, per lo più brasiliani, di ottenere in modo fraudolento la nazionalità italiana, che avrebbe consentito loro di tesserarsi per Società di calcio italiane.

Occorre altresì premettere che, unitamente al Corsini ed in relazione al suo tesseramento, erano stati deferiti la Società di appartenenza US Città di Palermo ed il Presidente di quest’ultima Sig. Maurizio Zamparini, che, avvalendosi dell’art. 32 sexies CGS, avevano patteggiato la pena.

La memoria difensiva

Il deferito, a mezzo della memoria datata 5 febbraio 2018 e dello scritto integrativo del successivo 27 febbraio, a penna del nominato difensore Avv. Simone Andreozzi, ha dedotto che era indiscutibilmente in possesso dei requisiti per l’ottenimento iure sanguinis della cittadinanza italiana; egli, infatti, era discendente di italiani per il tramite dei trisnonni ed in più il fratello già da tempo era naturalizzato italiano, tanto che aveva rivestito la maglia della nazionale italiana Calcio a 5. Per cui non aveva alcuna necessità di ricorrere a mezzi illegali per raggiungere uno scopo che gli spettava di diritto. Ha precisato che per ottenere il certificato di cittadinanza si era rivolto, al pari di tutti gli altri deferiti, alla agenzia di pratiche amministrative esperta del settore, ben conosciuta ed apprezzata nell’ambiente calcistico. Ha concluso per il proscioglimento. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Di Maio), la quale ha illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con la sanzione a carico del calciatore di anni 1 (uno) di squalifica ed ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento).

Per il deferito è comparso l’Avv. Andreozzi, che ha insistito per il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Non può essere contestato il fatto che il Corsini, rivolgendosi alla suddetta agenzia, era cosciente che la cittadinanza italiana sarebbe stata ottenuta con mezzi fraudolenti; egli si era avvalso di una documentazione irregolare o incompleta, che attestava una inesistente residenza dello stesso sul territorio italiano, presso quel Comune della provincia di Napoli presso il quale era stata presentata l’istanza ed era stata istruita la pratica con l’accertata compiacenza dell’ufficiale dello stato civile operante in tale Comune.

Può pertanto ritenersi che il Corsini, insieme a tutti gli altri deferiti, ha scientemente creato il presupposto per la sua irregolare presenza sul territorio nazionale. Il deferimento del Corsini va pertanto accolto, limitando la sanzione alla sola squalifica, con esclusione dell’ammenda. Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letto il deferimento, lo accoglie e, per l’effetto, infligge al calciatore Corsini Bruno Henrique la squalifica di anni 1 (uno); nulla a titolo di ammenda.

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