F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/TFN-SD del 2 Maggio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GATTI MARCO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società Piacenza Calcio 1919 Srl), LEONARDI MASSIMO 21 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018 Sindaco Società Piacenza Calcio 1919 Srl, SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL – (nota n. 10167/1130 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GATTI MARCO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società Piacenza Calcio 1919 Srl), LEONARDI MASSIMO 21 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2017/2018 Sindaco Società Piacenza Calcio 1919 Srl, SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL - (nota n. 10167/1130 pf17-18 GC/GP/blp del 13.4.2018).

Il deferimento

Con provvedimento 10167/1130pf17-18/GP/GC/blp in data 13 aprile 2018, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Gatti Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Piacenza Calcio 1919 Srl: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Gatti Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Piacenza Calcio 1919 Srl, e Sig. Leonardi Massimo, Sindaco della Società Piacenza Calcio 1919Srl: per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;

- la Società Piacenza Calcio 1919 Srl: per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Gatti Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Piacenza Calcio 1919 Srl, e dal Sig. Leonardi Massimo, Sindaco della Società Piacenza Calcio 1919 Srl, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16/03/2018 le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

I Signori Gatti Marco, Leonardi Massimo e la Piacenza Calcio 1919 Srl, hanno fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale evidenziano che:

- l’oggetto del deferimento verte sul mancato pagamento delle ritenute Irpef relative alla sola mensilità di febbraio;

- a seguito della modifica dell’art. 85 NOIF, è stato imposto alle Società sportive di versare i contributi Irpef relativi alla mensilità di febbraio entro il successivo 16 marzo e ciò in palese discordanza con la normativa fiscale;

- la disciplina imposta dal nuovo testo dell’art. 85 NOIF “risulta contraria al principio di legalità tributaria permanente nella nostra carta fondamentale dei diritti”;

- tale contrasto di norme, nonché la recente modifica normativa, avrebbe indotto il sodalizio sportivo in errore, sanato con il versamento effettuato in data 23/3/2018.

I deferiti concludono: in via principale, per il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati; in subordine, la applicazione della sanzione ridotta in considerazione delle circostanze attenuanti enunciate nello scritto difensivo.

Il dibattimento

Alla udienza del 27 aprile 2018, la Procura Federale si è riportata all’atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Gatti Marco la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Leonardi Massimo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e per la Piacenza Calcio 1919 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

È comparso l’Avv. Cesare Di Cintio, difensore dei Signori Gatti Marco, Leonardi Massimo e la Piacenza Calcio 1919 Srl, il quale si è riportato alle argomentazioni enunciate nella memoria difensiva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

In via preliminare deve essere confermato il fatto storico contestato, ovvero il ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018, in quanto tale assunto è stato sia accertato dalla Co.Vi.So.C. attraverso il memorandum redatto dalla Deloitte & Touche Spa, sia espressamente dichiarato dai deferiti nella memoria difensiva ritualmente depositata.

Risulta corretto il deferimento operato dalla Procura Federale, la quale ha legato l’inadempimento posto in essere dal sodalizio sportivo alla violazione dell’art. 85, Lett. C), par. V) delle NOIF, nello specifico il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre nel termine perentorio del 16.3.2018.

Il Com. Uff. n. 52/A del 4.9.2017 ha modificato l’art. 85, Lett. C), par. V) delle NOIF, imponendo alle Società di provvedere al versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre (1 gennaio – 28/29 febbraio) entro e non oltre il 16 “del mese successivo alla chiusura del quarto bimestre”.

La normativa Federale deve essere conosciuta da tutti i tesserati e dalle Società affiliate né può essere condiviso l’assunto difensivo della prevalenza della normativa ordinaria (nello specifico tributaria) su quella Federale. La CFA ha più volte ribadito tale principio cardine dell’ordinamento sportivo, secondo cui, “Ciascuna Società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa Federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato…(..)…” cfr. Com. Uff. n. 47/CFA s.s. 2015-16. Del pari non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui il contrasto di norme, nonché la recente modifica normativa, avrebbe indotto il sodalizio sportivo in errore, e che il comportamento contestato potrebbe essere esente da pena in applicazione del c.d. “errore scusabile”.

Come già evidenziato da precedenti pronunce Il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti, idonea a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al deferito. Tali circostanze eccezionali non ricorrono nel caso di specie cfr. Com. Uff. n. 28/TFN-SD s.s. 2017-18.

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolto l’odierno deferimento nonché confermate le sanzioni proposte dalla Procura Federale.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’irrogazione per il Sig. Gatti Marco la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), per il Sig. Leonardi Massimo la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e per la Piacenza Calcio 1919 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it