F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTRELLA ANTONELLA (all’epoca dei fatti e oggi Presidente della Società ASD Anzio Calcio 1924 già ASD Anziolavinio), SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 già ASD Anziolavinio – (nota n. 9101/377pf17-18/GC/GP/ma del 23.03.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTRELLA ANTONELLA (all’epoca dei fatti e oggi Presidente della Società ASD Anzio Calcio 1924 già ASD Anziolavinio), SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 già ASD Anziolavinio - (nota n. 9101/377pf17-18/GC/GP/ma del 23.03.2018).
Il deferimento
Il Procuratore Federale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 377pf17-18 avente ad oggetto: “Trasmissione da parte del C.A. c/o la LND degli atti della vertenza economica tra l'allenatore Sig. Massimiliano Patrizi e la Anzio Lavinio (prot. C.A. n. 55/56) in ordine al mancato deposito dell'accordo economico e dell'apocrifia della firma apposta sulle ricevute prodotte dalla Società resistente”;
letta la relazione d’indagine del 10.01.2018 dei Collaboratori della Procura Federale Dott. Paolo Francesco Maria Montesano e Avv. Antonio Morelli che, con tutti i suoi allegati, costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente provvedimento; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 24.01.2018, ritualmente notificata, alla quale non è seguita alcuna memoria da parte degli avvisati; rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza quelli analiticamente enunciati in deferimento;
considerato che
- Il Collegio Arbitrale della L.N.D., con comunicato Ufficiale n. 1 del 11/01/2017, accoglieva il ricorso proposto dal Signor Massimiliano Patrizi, tecnico abilitato, dichiarando l’obbligo della ASD Anziolavinio alla corresponsione a favore dello stesso della somma di Euro 4.150,00, a saldo di ogni spettanza dovuta per la sua attività di “collaboratore della prima squadra”, provvedendo, altresì, alla rimessione degli atti alla Procura Federale in ordine alla presunta apocrifia di una firma apposta su una ricevuta di Euro 5.000,00 offerta in comunicazione da parte della Società e attribuibile dalla stessa al tecnico, che provvedeva formalmente a disconoscerla;
- nell’evolversi istruttorio del richiamato procedimento, su richiesta del Collegio Arbitrale della L.N.D., la Procura Federale svolgeva una prima attività di indagine (si confronti, sul punto, fascicolo relativo alla proc n. 3 pf 16/17), ove si concludeva che la sottoscrizione della ricevuta di Euro 5.000,00 era palesemente difforme da ogni altra (presente in atti) apposta e attribuibile, con certezza, al Sig. Massimiliano Patrizi;
- la ASD Anziolavinio ha mutato la propria denominazione in ASD Anzio Calcio 1924, mantenendo inalterata la propria matricola di identificazione n. 650952;
ritenuto che dalla complessiva attività istruttoria compiuta e dall’esame degli atti sopra indicati, appaiono emergere i comportamenti descritti in deferimento dalla Sig.ra Antonella Mastrella, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra la medesima e la Società; e della Società stessa in punto di responsabilità diretta;
vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1. la Signora Antonella Mastrella, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra la medesima e la Società, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato e utilizzato, avanti a un organo di giustizia federale, un documento apparentemente attribuibile al tecnico Sig. Massimiliano Patrizi, rivelatosi nel corso dell’attività istruttoria palesemente apocrifo in ordine alla apposta sottoscrizione, il tutto al fine di trarre in inganno il Collegio Arbitrale della L.N.D e consequenzialmente acquisire un indebito vantaggio, processuale ed economico, a favore della Società rappresentata;
2. la Società ASD Anzio Calcio 1924, in punto di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto alla Signora Antonella Mastrella quale Presidente del sodalizio.
Le memorie difensive
Il difensore della Sig.ra Antonella Mastrella inoltrava l'atto di deposito documentale del 26/05/18 contenente una Consulenza Tecnica grafologica redatta dal Prof. Alberto Bravo, le cui conclusioni confermavano che la firma apposta sulla ricevuta di € 5.000,00 del 09/08/14, proveniva dalla mano del predetto Sig. Massimiliano Patrizi. Sulla scorta di tale perizia, il difensore chiedeva la pronuncia di estraneità ai fatti della Sig.ra Antonella Mastrella. La Società non depositava memorie.
Il dibattimento
La Procura Federale presente in aula, chiedeva la sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per la Sig.ra Antonella Mastrella in qualità di Presidente della Società; e la sanzione di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00) di ammenda per la ASD Anzio Calcio 1924.
Il difensore di entrambi i deferiti, qualificatosi tale in udienza, insisteva per il proscioglimento delle posizioni richiamando la Consulenza Tecnica grafologica depositata in atti.
I motivi della decisione
Il caso in esame richiede massima prudenza nella valutazione dell'analisi istruttoria, la cui interpretazione non si evidenzia affatto di facile soluzione. La vicenda trae spunto dal C.U. n. 1 del 11/01/2017 reso a cura del Collegio Arbitrale della L.N.D., che accoglieva il ricorso promosso dal Sig. Massimiliano Patrizi (Tecnico abilitato), dichiarando l’obbligo della ASD Anziolavinio (che poi ha mutato la propria denominazione in ASD Anzio Calcio 1924) alla corresponsione in favore dello stesso della somma di Euro 4.150,00 a saldo di ogni spettanza dovuta per la sua attività di “collaboratore della prima squadra”, pronunciando la contestuale rimessione degli atti alla Procura Federale in ordine alla presunta apocrifia di una firma apposta su una ricevuta di Euro 5.000,00, prodotta dalla Società poiché attribuita al Tecnico che tuttavia la disconosceva formalmente. Il focus di pertinenza del Tribunale non attiene quindi al commento della decisione resa dal Collegio Arbitrale, ma risiede nel solo giudizio concernente la veridicità o meno della sottoscrizione apposta sulla quietanza di € 5.000,00 che la Procura dichiara essere apocrifa, cioè non vergata dalla mano del sottoscrittore (Sig. Massimiliano Patrizi) e indebitamente prodotta in sede arbitrale dalla Società al fine di acquisire un indebito vantaggio processuale ed economico.
Sul piano probatorio, il deferimento fonda le convinzioni accusatorie in primis sul giudizio valutativo adottato dal Collegio Arbitrale della L.N.D. che concludeva per la palese difformità della sottoscrizione poiché diversa rispetto ad altre firme rese dal Tecnico sulla similare documentazione in atti; in secondo luogo sul disconoscimento dichiarato verbalmente dallo stesso sottoscrittore, in sede di audizione dinanzi al Procuratore Federale. Preme tuttavia puntualizzare, in linea generale, che il complessivo giudizio concernente la apocrifia di una firma non è sempre di agevole apprensione, necessitando di una prova certa riferita al falso. Sul punto sussiste agli atti persino una prova contraria offerta dalla difesa, cioè la Consulenza Tecnica grafologica redatta dal Prof. Alberto Bravo che conclude in maniera opposta rispetto al convincimento della Procura Federale: "la firma a nome Massimiliano Patrizi... risulta provenire dalla mano del predetto Sig. Massimiliano Patrizi...". È pur vero che tale Elaborato non contempla la verifica sulla grafia dell'interessato, né questi è mai comparso al cospetto del Perito per rendere scritture di comparazione; valga però la indubitabile circostanza secondo la quale non è stato possibile, oggettivamente, raggiungere una prova definitiva e concludente che possa conferire ragionevole certezza in ordine alla validità della sottoscrizione. Si aggiunga infine che il Sig. Massimiliano Patrizi nutriva un interesse diretto al disconoscimento della sua sottoscrizione (apposta sulla quietanza di € 5.000,00), poiché creditore della Società a fronte del predetto importo.
Il coacervo dei contrapposti interessi e dei contrastanti riscontri sulla veridicità o meno della firma, induce il Tribunale a optare per una motivata sintesi di proscioglimento in applicazione della evidente incertezza istruttoria, non essendo stata raggiunta la palmare prova che possa condurre, con ragionevole certezza, alla colpevolezza dei deferiti, anche in onore alla struttura del processo sportivo che non si pone in ausilio all'accertamento specifico del falso, per via della propedeutica rapidità sancita ai fini del raggiungimento della decisione.
I prevenuti vengono quindi prosciolti in virtù dell'esplicato ragionamento logico giuridico che si rivela maggiormente equo e congruo in relazione alla specie, anche in applicazione del principio giuridico del favor rei.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara il proscioglimento della Sig.ra Antonella Mastrella nella sua qualità, e della Società ASD Anzio Calcio 1924.
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