F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VANGONE UMBERTO (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società SSD ARL Potenza Calcio) – (nota n. 9147/434 pf17-18 GC/GP/ma del 26.3.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VANGONE UMBERTO (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società SSD ARL Potenza Calcio) - (nota n. 9147/434 pf17-18 GC/GP/ma del 26.3.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 434pf17-18, avente ad oggetto: “Trasmissione da parte del C.A. c/o la LND degli atti della vertenza economica tra l'allenatore Sig. Massimo Agovino e la SSD a.r.l. Potenza Calcio (Prot. C.A. n. 143/56), in ordine all'interruzione dell'Agovino delle proprie prestazioni sportive per parte della s.s. 15/16, nonostante regolari convocazioni, nonché mancato deposito dell'accordo economico del 20/08/2015 entro i termini previsti dalle norme, nonché produzione di documentazione e dichiarazioni prive di comprovati ed adeguati riscontri da parte della Società”;

vista la relazione redatta dai Collaboratori della Procura Federale Avv. Domenico Musolino e Dott. Antonio Milone in data 15.01.2018 che, con i relativi allegati, costituisce parte integrante e presupposto essenziale del presente atto;

vista la comunicazione di conclusioni delle indagini del 26.1.2018 ritualmente notificata ai Sigg.ri Massimo Agovino e Umberto Vangone nonché alla SSDARL Potenza Calcio, alla quale ha fatto seguito il raggiungimento di un accordo ex art. 32 sexies CGS per definire, anticipatamente, la posizione tra la SSD Potenza Calcio ARL e quest’Ufficio, nel mentre gli altri soggetti avvisati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né, hanno richiesto di essere sentiti;

rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e acquisiti vari documenti analiticamente enunciati in deferimento; preso atto che a seguito della complessiva attività istruttoria compiuta:

- la SSD Potenza Calcio ARL (come detto) ha definito anticipatamente la propria posizione ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS;

- il Sig. Massimo AGOVINO, con separato atto, è stato deferito alla competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico in quanto nella sua qualità all’epoca dei fatti, di Allenatore professionista di 2° categoria UEFA A, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale (codice 42.965), tesserato per la Società per la SSDARL Potenza Calcio, ha depositato copia dell’accordo economico stipulato in data 20.8.2015 con la SSDARL Potenza Calcio oltre i termini previsti dal C.U. n. 1, punto 14, della ss. 2015-16 della LND, e, inoltre, non ha ripreso le proprie prestazioni sportive in favore della SSDARL Potenza Calcio per parte della ss. 2015-16, dopo la revoca, in data 13.01.2016, del precedente esonero, nonostante le regolari convocazioni e senza giustificazione alcuna; comportamenti questi ammessi dal Sig. Massimo Agovino in sede di audizione che producono la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS; nonché dell’art. 38, commi 1 e 3, del regolamento del Settore Tecnico;

- mentre dal comportamento del Sig. Umberto Vangone emerge la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art, 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale;

ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

il Sig. Umberto Vangone, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSDARL Potenza Calcio per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art, 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato e utilizzato, avanti ad un organo di giustizia federale, documenti che avrebbero dovuto comprovare pagamenti in favore dell’allenatore Massimo AGOVINO, in realtà mai avvenuti come riconosciuto dal Collegio Arbitrale della LND, il tutto al fine di trarre in inganno il citato organo giudicante e conseguentemente acquisire un indebito vantaggio, processuale ed economico, a favore della Società rappresentata.

Le memorie difensive

Il deferito non depositava memorie.

Il dibattimento

La Procura Federale, presente in udienza, chiedeva la inibizione di mesi 6 (sei) per il prevenuto.

Nessuno è comparso per la difesa.

I motivi della decisone

Il deferimento è fondato. Sussistono infatti plurimi elementi sintomatici che conducono verso la pronuncia di colpevolezza in capo al deferito, in ragione delle compiute motivazioni addotte dalla Procura Federale. Sussiste infatti la decisione del Collegio Arbitrale della LND che recita in maniera conforme agli elementi accusatori, secondo i quali il deferito utilizzò dinanzi al predetto organo di giustizia federale, documenti che avrebbero dovuto comprovare la sussistenza di pagamenti in favore dell’allenatore Massimo Agovino, in realtà mai avvenuti, al fine di trarre in inganno il citato organo giudicante e conseguentemente acquisire un indebito vantaggio processuale ed economico in favore della Società. In tal senso l’istruttoria svolta dalla Procura Federale è completa e convincente, non lasciando spazio a interpretazioni difformi in merito all’occorso, il cui svolgimento è stato rivisitato nella esatta maniera in cui ebbe corso. Si aggiunga che il comportamento sempre silente del deferito, che non ha mai rassegnato proprie difese, rende ancor più immanente la tesi colpevolista. Traslando la specie all’interno delle norme federali, il prevenuto va quindi condannato alla giusta sanzione ex art, 1 bis, comma 1, del CGS.   

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al Sig. Umberto Vangone la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei).

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