F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 72/TFN-SD del 19 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASTIANELLI ROSSANO, all’epoca dei fatti Consigliere della Società CS Porta Romana ASD; CASTELLANI MATTEO, all’epoca dei fatti calciatore della Società Sestese Calcio SSD ARL; COLUCCI MASSIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina; COLZI PIERO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Firenze Ovest ASD; CURCIO GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Bucinese ASD; ESPOSITO VINCENZO, all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società AC Prato Spa; FIORINI STEFANO, all’epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la Società ACF Fiorentina Spa, nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS all’interno e nell’interesse della Società CS Porta Romana ASD; GIUSTI FABRIZIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS all’interno e nell’interesse della Società ACD Aglianese; GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL; GUTILI ENRICO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Sestese Calcio SSD ARL; PROSPERI CHRISTIAN, all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Bucinese ASD; RUSCIO ANDREA, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Pol. Bucinese ASD; SAFINA FRANCESCO, all’epoca dei fatti istruttore del settore giovanile scuola calcio della AC Prato Spa; STORAI SIMONE, all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della Società AC Prato Spa; TERRAFINO NICCOLÒ, all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Firenze Ovest ASD; TOCCAFONDI PAOLO, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza legale della Società AC Prato Spa; VIGNOLI ALESSIO, all’epoca dei fatti segretario amministrativo della Società sportiva “AC Prato Spa”; ZACCHEI FILIPPO, all’epoca dei fatti calciatore della Società ASD Nuova AC Foiano; ZEPPONI TOMMASO, all’epoca dei fatti Co-Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina; la SOCIETÀ AC PRATO Spa; la SOCIETÀ ACD AGLIANESE; la SOCIETÀ ACF FIORENTINA Spa; la SOCIETÀ ASD GRASSINA; la SOCIETÀ ASD NUOVA AC FOIANO; la SOCIETÀ ASD ZENITH AUDAX; la SOCIETÀ CS PORTA ROMANA ASD; la SOCIETÀ POL. BUCINESE ASD; la SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD; la SOCIETÀ SESTESE CALCIO SSD ARL – (nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.18).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASTIANELLI ROSSANO, all’epoca dei fatti Consigliere della Società CS Porta Romana ASD; CASTELLANI MATTEO, all’epoca dei fatti calciatore della Società Sestese Calcio SSD ARL; COLUCCI MASSIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina; COLZI PIERO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Firenze Ovest ASD; CURCIO GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Bucinese ASD; ESPOSITO VINCENZO, all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società AC Prato Spa; FIORINI STEFANO, all’epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la Società ACF Fiorentina Spa, nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società CS Porta Romana ASD; GIUSTI FABRIZIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società ACD Aglianese; GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL; GUTILI ENRICO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Sestese Calcio SSD ARL; PROSPERI CHRISTIAN, all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Bucinese ASD; RUSCIO ANDREA, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Pol. Bucinese ASD; SAFINA FRANCESCO, all’epoca dei fatti istruttore del settore giovanile scuola calcio della AC Prato Spa; STORAI SIMONE, all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della Società AC Prato Spa; TERRAFINO NICCOLÒ, all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Firenze Ovest ASD; TOCCAFONDI PAOLO, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza legale della Società AC Prato Spa; VIGNOLI ALESSIO, all’epoca dei fatti segretario amministrativo della Società sportiva “AC Prato Spa"; ZACCHEI FILIPPO, all’epoca dei fatti calciatore della Società ASD Nuova AC Foiano; ZEPPONI TOMMASO, all’epoca dei fatti Co-Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina; la SOCIETÀ AC PRATO Spa; la SOCIETÀ ACD AGLIANESE; la SOCIETÀ ACF FIORENTINA Spa; la SOCIETÀ ASD GRASSINA; la SOCIETÀ ASD NUOVA AC FOIANO; la SOCIETÀ ASD ZENITH AUDAX; la SOCIETÀ CS PORTA ROMANA ASD; la SOCIETÀ POL. BUCINESE ASD; la SOCIETÀ POL. FIRENZE OVEST ASD; la SOCIETÀ SESTESE CALCIO SSD ARL - (nota n. 10192/9 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.4.18).
Il deferimento
Con provvedimento n. 9041/886pf17-18/GP/GT/ag del 23.03.2018, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
a) Il Sig. Bastianelli Rossano, all’epoca dei fatti Consigliere della Società CS Porta Romana ASD;
b) Il Sig. Castellani Matteo, all’epoca dei fatti calciatore della Società Sestese Calcio SSD ARL;
c) Il Sig. Colucci Massimo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina;
d) Il Sig. Colzi Piero, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Firenze Ovest ASD;
e) Il Sig. Curcio Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Bucinese ASD;
f) Il Sig. Esposito Vincenzo, all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società AC Prato Spa;
g) Il Sig. Fiorini Stefano, all’epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la Società ACF Fiorentina Spa, nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società CS Porta Romana ASD;
h) Il Sig. Giusti Fabrizio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società ACD Aglianese;
i) Il Sig. Giusti Filippo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL;
j) Il Sig. Gutili Enrico, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Sestese Calcio SSD ARL;
k) Il Sig. Prosperi Christian, all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Bucinese ASD;
l) Il Sig. Ruscio Andrea, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Pol. Bucinese ASD;
m) Il Sig. Safina Francesco, all’epoca dei fatti istruttore del settore giovanile scuola calcio della AC Prato Spa;
n) Il Sig. Storai Simone, all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della Società AC Prato Spa;
o) Il Sig. Terrafino Niccolò, all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Firenze Ovest ASD;
p) Il Sig. Toccafondi Paolo, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza legale della Società AC Prato Spa;
q) Il Sig. Vignoli Alessio, all’epoca dei fatti segretario amministrativo della Società sportiva “AC Prato Spa";
r) Il Sig. Zacchei Filippo, all’epoca dei fatti calciatore della Società ASD Nuova AC Foiano;
s) Il Sig. Zepponi Tommaso, all’epoca dei fatti Co-Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina;
t) La Società AC Prato Spa;
u) La Società ACD Aglianese;
v) La Società ACF Fiorentina Spa;
w) La Società ASD Grassina;
x) La Società ASD Nuova AC Foiano;
y) La Società ASD Zenith Audax;
z) La Società CS Porta Romana ASD;
aa) La Società POL. Bucinese ASD;
bb) La Società POL. Firenze Ovest ASD;
cc) La Società Sestese Calcio SSD ARL.
Per rispondere:
A. INGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO DI GIOVANI CALCIATORI STRANIERI
- GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, per aver posto in essere, con la complicità di Pacini Filippo, all’epoca dei fatti procuratore sportivo e agente FIFA, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano dei minori ivoriani Die Hervé e Stephane Loic Konan, producendo in tempi diversi, presso l'Ambasciata Italiana della Costa d'Avorio, documentazione attestante circostanze non veritiere, riguardanti il motivo di ingresso nel territorio italiano, poste a sostegno di una richiesta di visto di ingresso apparentemente fondata sulla esigenza di effettuare uno “stage sportivo di allenamento finalizzato al perfezionamento della tattica e della tecnica di gioco” da svolgersi presso la Sestese Calcio, in realtà finalizzata a dissimulare il reale motivo di ingresso in Italia di tali giovani calciatori, costituito dalla volontà di garantire la loro permanenza, a titolo definitivo, nel territorio dello Stato, per destinarli stabilmente alla pratica dell'attività calcistica, in vista di un loro tesseramento e della successiva cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive degli stessi;
- GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL e TOCCAFONDI PAOLO, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza legale della Associazione Calcio Prato Spa, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, CGS, per aver intavolato e portato avanti con la ACF Fiorentina Spa trattative finalizzate al tesseramento del calciatore Nety Esmond Davilla, con l'obiettivo di conseguire il guadagno conseguente alla cessione dello stesso, omettendo di riferire la circostanza, dagli stessi conosciuta, che la Nety Eulalie Stefanie, in contatto con Pacini Filippo, procuratore sportivo del Nety Esmond Davilla, non era la madre naturale del predetto giovane calciatore;
- GIUSTI FILIPPO all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, TOCCAFONDI PAOLO, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza legale della Associazione Calcio Prato Spa, ESPOSITO VINCENZO all’epoca dei fatti allenatore I categoria (UEFA PRO) per la AC Prato Spa, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 10, comma 1, del CGS, per aver il Giusti, in accordo con il Toccafondi e l’Esposito, svolto attività attinente al tesseramento del giovane calciatore Nety Esmond Davilla nell’interesse della Società AC Prato Spa, pur essendo Presidente della Sestese; e per avere il Toccafondi, in accordo con il Giusti e l’Esposito, svolto attività attinente al tesseramento dei calciatori Diarrassouba Adema Ibrahim, Kouassi Zah Thomas, N'dri Samuel Kouassi Adam's e Kouame Kouekou Christian Michael, nell’interesse della Società Sestese, pur essendo Amministratore delegato del Prato;
- GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, TOCCAFONDI PAOLO, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza legale della Associazione Calcio Prato Spa, ESPOSITO VINCENZO all’epoca dei fatti allenatore di I categoria (UEFA PRO) per la AC Prato Spa, SAFINA FRANCESCO all’epoca dei fatti istruttore del settore giovanile scuola calcio per la AC Prato Spa, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 10, comma 1, del CGS, per aver impiegato, nella stagione sportiva 2016/17, i giovani calciatori non tesserati Nety Esmond Davilla (sino al 31.12.2016), Diarrassouba Adema Ibrahim e Kouassi Zah Thomas, in allenamenti e in gare amichevoli della Sestese e del Prato, senza copertura assicurativa e relativa certificazione medica;
- TOCCAFONDI PAOLO, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della Società sportiva "AC Prato Spa", GIUSTI FILIPPO, in qualità di Presidente della Società sportiva "Sestese Calcio", VIGNOLI ALESSIO, in qualità di segretario amministrativo della Società sportiva “AC Prato Spa", in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per aver posto in essere, con la complicità di Pacini Filippo, all’epoca dei fatti procuratore sportivo e agente FIFA, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano del minori ivoriani Diarrassouba Adema Ibrahim (nato il 03.06.1999), Kouassi Zah Thomas (nato il 23.12.2000), N'dri Samuel Kouassi Adam's (nato il 22.12.1996), Kouame Kouekou Christian Michael (nato il 06.12.1997), in particolare per aver prodotto presso l'Ambasciata italiana della Costa d'Avorio, documentazione attestante circostanze non veritiere, riguardanti il motivo di ingresso in Italia di tali giovani calciatori, poste a sostegno di una richiesta di visto di ingresso apparentemente basata sulla esigenza di effettuare uno “stage sportivo di allenamento finalizzato al perfezionamento della tattica e dalle tecnica di gioco” da svolgersi presso la Società sportiva “AC Prato Spa" e presso le Società sportiva “Sestese Calcio", in realtà finalizzata a dissimulare il reale motivo di ingresso in Italia di tali minori, costituito dalla volontà di garantirsi la loro permanenza, a titolo definitivo, nel territorio dello Stato, per destinarli stabilmente alla pratica dell’attività calcistica, nell'ottica del loro tesseramento e della successiva cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive degli stessi; e a tal fine, si procuravano nel Paese di origine dei giovani calciatori, la cessione della potestà genitoriale acquisendola dai rispettivi genitori, necessaria per ottenere la successiva nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale; - la Società SESTESE CALCIO SSD ARL (matr. 750135):
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Giusti Filippo;
- la Società AC PRATO Spa (matr. 39560):
a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati, rispettivamente, al proprio legale rappresentante, Toccafondi Paolo, al proprio segretario amministrativo, Vignoli Alessio, all’allenatore di I categoria, Esposito Vincenzo e al Safina Francesco, istruttore del settore giovanile, come sopra analiticamente descritti.
B. GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA TOSCANA
B1. Gara: FIRENZE OVEST - AGLIANESE del 05/03/2017 s.s. 2016/17 – Campionato di Promozione Toscana, Girone A - risultato 0-2.
- GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per avere, prima della gara Firenze Ovest - Aglianese del 05/03/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, al fine di far conseguire la vittoria alla Società Aglianese; in particolare, su richiesta del principale sponsor dell’Aglianese calcio, Giusti Fabrizio, prodigandosi con insistenza nei confronti del presidente del Firenze Ovest, Piero Colzi, affinché quest'ultimo, dietro corrispettivo di denaro, facesse perdere volutamente la propria squadra nella sfida contro l'Aglianese del 5 marzo 2017. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi, in relazione alle altre gare alterate oggetto del presente procedimento; - GIUSTI FABRIZIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società Aglianese Calcio, in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per avere, prima della gara Firenze Ovest - Aglianese del 05/03/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, al fine di far conseguire la vittoria alla Società Aglianese; in particolare, chiedendo a Giusti Filippo di prodigarsi nei confronti del presidente del Firenze Ovest, Piero COLZI, affinché quest'ultimo, dietro corrispettivo di denaro, facesse perdere volutamente la propria squadra nella sfida contro l'Aglianese del 5 marzo 2017;
- COLZI PIERO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Firenze Ovest, in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara Firenze Ovest - Aglianese del 05/03/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, al fine di far conseguire la vittoria alla Società Aglianese; in particolare, dopo aver ricevuto la proposta illecita manifestatagli da Giusti Filippo, affinché, dietro corrispettivo di denaro, facesse perdere volutamente la propria squadra nella sfida contro l'Aglianese del 5 marzo 2017, si attivava conseguentemente, comunicando la predetta richiesta al proprio calciatore Niccolò Terrafino;
- TERRAFINO NICCOLÒ, all’epoca dei fatti calciatore della Società Firenze Ovest, in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per avere, prima della gara Firenze Ovest - Aglianese del 05/03/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, al fine di far conseguire la vittoria alla Società Aglianese; prestandosi, in particolare, dopo aver ricevuto la proposta illecita da Colzi Piero e Giusti Filippo, finalizzata a far perdere, dietro corrispettivo in denaro, la propria squadra nella sfida contro l'Aglianese del 5
marzo 2017, a veicolare tale proposta tra i compagni di squadra, al fine di acquisirne il consenso;
- la Società SESTESE CALCIO SSD ARL (matr. 750135):
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Giusti. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere dal Giusti nell’ambito del presente procedimento;
- la Società POL. FIRENZE OVEST ASD (matr. 59803):
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Colzi e al proprio tesserato Terrafino;
- la Società ACD AGLIANESE (matr. 917375):
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Giusti Fabrizio, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società Aglianese Calcio.
B2. Gara: CASTIGLIONESE – SESTESE del 26/03/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 2 - 2.
- GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara Castiglionese – Sestese del 26/03/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, al fine di far conseguire la vittoria alla propria squadra; in particolare chiedendo a F.A.A., soggetto non tesserato, di attivarsi presso la Società Castiglionese, per ottenere un minore impegno agonistico di tale squadra in occasione della gara in questione. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;
- GUTILI ENRICO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara Castiglionese – Sestese del 26/03/2017, del quale era venuto a conoscenza; - la Società SESTESE CALCIO SSD ARL:
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Giusti Filippo e all’allenatore Gutili Enrico. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere da Giusti nell’ambito del presente procedimento.
B3. Gara: PORTA ROMANA - CASTIGLIONESE del 02/04/2017 s.s. 2016/17 – Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - risultato 2-1.
- GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara Porta Romana - Castiglionese del 02/04/2017, con la complicità di Fiorini Stefano, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, al fine di fare in modo che la Castiglionese non si impegnasse e di fatto perdesse volontariamente la partita contro il Porta Romana; in particolare, d’accordo con Fiorini Stefano, chiedeva a F.A.A., soggetto non tesserato, di attivarsi presso la Società Castiglionese per ottenere un minore impegno agonistico di tale squadra in occasione della gara in questione;
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;
- FIORINI STEFANO, all’epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la ACF Fiorentina Spa, nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società Porta Romana, in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara Porta Romana - Castiglionese del 02/04/2017, con la complicità di Giusti Filippo, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, al fine di fare in modo che la Castiglionese non si impegnasse e di fatto perdesse volontariamente la partita contro il Porta Romana; in particolare, d’accordo con Giusti Filippo, chiedeva a F.A.A., soggetto non tesserato, di attivarsi presso la Società Castiglionese, al fine di ottenere un minore impegno agonistico di tale squadra in occasione della gara in questione.
- la Società SESTESE CALCIO SSD ARL (matr. 750135):
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Giusti Filippo. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere dal Giusti in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;
- la Società ACF FIORENTINA Spa (matr. 750587):
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Fiorini Stefano; -
la Società CS PORTA ROMANA ASD (matr. 750136):
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Fiorini Stefano, quale soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società Porta Romana.
B4. Gara: SESTESE – GRASSINA del 2/04/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 3 - 1.
- GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per avere, prima della gara Sestese – Grassina del 2/04/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, in particolare offrendo una somma di denaro, al fine di ottenere la vittoria della propria squadra, al Co-Presidente della Società ASD Grassina, Zepponi Tommaso, che opponeva un immediato rifiuto. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;
- COLUCCI MASSIMO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina e ZEPPONI TOMMASO, all’epoca dei fatti Co-Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina, in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Sestese – Grassina del 2/04/2017, come sopra descritti, dei quali erano venuti a conoscenza;
- la Società SESTESE CALCIO SSD ARL (matr. 750135):
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Giusti Filippo. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere dal Giusti in relazione alle altre gare del presente procedimento.
- la Società ASD GRASSINA (matr. 932209):
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri legali rappresentanti Zepponi e Colucci, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS.
B5. Gara: BUCINESE – LASTRIGIANA del 02/04/2017 s.s. 2016/17 – Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - risultato 2-3.
- GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Bucinese – Lastrigiana del 02/04/2017, con la complicità di Fiorini Stefano (il quale operava nell’interesse della Società Porta Romana), disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare offrendo e versando una somma di denaro ad alcuni calciatori della Bucinese, affinché conseguissero la vittoria contro la Lastrigiana, in modo che quest’ultima fosse costretta a disputare i play-out per la permanenza nella serie, nel tentativo di favorire in classifica la Sestese e il Porta Romana, dirette concorrenti della Lastrigiana nella lotta per la salvezza;
- FIORINI STEFANO, all’epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la ACF Fiorentina Spa, nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società Porta Romana, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Bucinese – Lastrigiana del 02/04/2017, con la complicità di Giusti Filippo, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare offrendo e versando una somma di denaro ad alcuni calciatori della Bucinese, affinché conseguissero la vittoria contro la Lastrigiana, in modo che quest’ultima fosse costretta a disputare i play-out per la permanenza nella serie, nel tentativo di favorire in classifica la Sestese e il Porta Romana, dirette concorrenti della Lastrigiana nella lotta per la salvezza;
- CASTELLANI MATTEO, all’epoca dei fatti calciatore della Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Bucinese – Lastrigiana del 02/04/2017, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare comunicando al calciatore Prosperi della Società Bucinese la proposta riguardante l’offerta di denaro prospettata da Giusti al fine di sostenere la vittoria contro la Lastrigiana, in modo che quest’ultima fosse costretta a disputare i play-out per la permanenza nella serie, nel tentativo di favorire in classifica la Sestese e il Porta Romana, dirette concorrenti della Lastrigiana nella lotta per la salvezza;
- PROSPERI CHRISTIAN, all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Bucinese ASD, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Bucinese – Lastrigiana del 02/04/2017, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare accettando l’offerta di denaro proveniente dal Giusti, così come anticipata dal Castellani, finalizzata a conseguire la vittoria contro la Lastrigiana, in modo che quest’ultima fosse costretta a disputare i play-out per la permanenza nella serie, nel tentativo di favorire in classifica la Sestese e il Porta Romana, dirette concorrenti della Lastrigiana nella lotta per la salvezza;
- la Società SESTESE CALCIO SSD ARL (matr. 750135):
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Giusti Filippo e al calciatore Castellani Matteo;
- la Società ACF FIORENTINA Spa (matr. 750587): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Fiorini Stefano;
- la Società CS PORTA ROMANA ASD (matr. 750136):
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al Fiorini, quale soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società Porta Romana;
- la Società POL. BUCINESE ASD (matr. 8040):
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Prosperi Christian.
B6. Gara: VALDARNO - BUCINESE del 23/04/2017 s.s. 2016/17 – Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - risultato 2-0.
- GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Valdarno - Bucinese del 23/04/2017, con la complicità di Fiorini Stefano (il quale agiva nell’interesse della Società Porta Romana), disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare offrendo una somma di denaro ai calciatori della Bucinese, affinché conseguissero la vittoria contro il Valdarno, diretta concorrente della Sestese e del Porta Romana nella lotta per la salvezza, nel tentativo di favorire in classifica queste due ultime Società;
- FIORINI STEFANO, all’epoca dei fatti preparatore atletico, tesserato per la ACF Fiorentina Spa nonché soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del CGS all'interno e nell'interesse della Società Porta Romana, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Valdarno - Bucinese del 23/04/2017, con la complicità di Giusti Filippo, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare offrendo una somma di denaro ai calciatori della Bucinese, affinché conseguissero la vittoria contro il Valdarno, diretta concorrente della Sestese e del Porta Romana nella lotta per la salvezza, nel tentativo di favorire in classifica queste due ultime Società;
- CASTELLANI MATTEO, all’epoca dei fatti calciatore della Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Valdarno - Bucinese del 23/04/2017, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare, comunicando con il calciatore Prosperi della Società Bucinese, al fine di verificare il buon esito della proposta, corredata da una offerta di denaro, avanzata Giusti Filippo ai calciatori della Bucinese, affinché conseguissero la vittoria contro il Valdarno, diretta concorrente della Sestese e del Porta Romana nella lotta per la salvezza, nel tentativo di favorire in classifica queste due ultime Società;
- PROSPERI CHRISTIAN, all’epoca dei fatti calciatore della Società Pol. Bucinese ASD, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Valdarno - Bucinese del 23/04/2017, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in particolare accettando l’offerta di denaro proveniente da Giusti Filippo, affinché la Bucinese conseguisse la vittoria contro il Valdarno, diretta concorrente della Sestese e del Porta Romana nella lotta per la salvezza, nel tentativo di favorire in classifica queste due ultime Società;
- la Società SESTESE CALCIO SSD ARL (matr. 750135):
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Giusti Filippo e al calciatore Castellani Matteo;
- la Società ACF FIORENTINA SPA (matr. 750587): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Fiorini Stefano; - la Società CS PORTA ROMANA ASD (matr. 750136):
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al FIORINI, quale soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Società Porta Romana;
- la Società POL. BUCINESE ASD (matr. 8040):
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Prosperi Christian.
B7. Gara: NUOVA CHIUSI - FOIANO del 23/04/2017 s.s. 2016/17 – Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - risultato 3-1.
- GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Nuova Chiusi - Foiano del 23/04/2017, con la complicità di Gutili Enrico, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo di trarre un vantaggio in classifica per la Sestese, in particolare offrendo una somma di denaro ai calciatori del Foiano, affinché conseguissero la vittoria contro il Chiusi, diretto concorrente della Sestese;
- GUTILI ENRICO, all’epoca dei fatti allenatore della Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Nuova Chiusi - Foiano del 23/04/2017, con la complicità di Giusti Filippo, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, favorendo e prendendo contatti diretti allo scopo di far trarre alla propria Società un vantaggio in classifica, attraverso l’offerta di una somma di denaro ai calciatori del Foiano, affinché conseguissero la vittoria contro il Valdarno, diretta concorrente della Sestese;
- ZACCHEI FILIPPO, all’epoca dei fatti calciatore del Foiano, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Nuova Chiusi - Foiano del 23/04/2017, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo di consentire un vantaggio in classifica da parte della Sestese; in particolare accettando l’offerta di denaro pervenuta dal Giusti, affinché i calciatori del Foiano conseguissero la vittoria contro la Nuova Chiusi, diretta concorrente della Sestese;
- la Società SESTESE CALCIO SSD ARL (matr. 750135):
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Giusti Filippo e al tecnico Gutili Enrico;
- la Società ASD NUOVA AC FOIANO (matr. 18630): a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Zacchei Filippo.
B8. Gara: SESTESE – ZENITH AUDAX del 30/04/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 1 - 2.
- GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, e GUTILI ENRICO, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per avere, prima della gara Sestese – Zenith Audax del 30/04/2017, in concorso fra loro e con altri tesserati allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, in particolare omettendo di schierare la formazione migliore al fine di favorire la vittoria della squadra Zenith Audax, poi effettivamente realizzatasi. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché, per il solo Giusti, della pluralità degli illeciti commessi in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;
- ESPOSITO VINCENZO, all’epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società Associazione Calcio Prato Spa, e STORAI SIMONE, all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della Società Associazione Calcio Prato Spa, in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Sestese – Zenith Audax del 30/04/2017, come sopra descritti, dei quali erano venuti a conoscenza;
- la Società SESTESE CALCIO SSD ARL (matr. 750135):
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Giusti Filippo. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da GIUSTI in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento; b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Gutili Marco. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica.
- la Società ASSOCIAZIONE CALCIO PRATO Spa (matr. 39560):
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Esposito Vincenzo e Storai Simone, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS;
- la Società ASD ZENITH AUDAX (matr. 932198):
a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, in occasione della gara Sestese – Zenith Audax del 30/04/2017, come sopra descritto.
B9. Gara: PORTA ROMANA – LASTRIGIANA del 30/04/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 3 - 2.
- BASTIANELLI ROSSANO, all’epoca dei fatti Consigliere della Società CS Porta Romana ASD, in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per avere, prima della gara Porta Romana – Lastrigiana del 30/04/2017, in concorso con altri tesserati allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, in particolare richiedendo ingiustificatamente e poi effettivamente fruendo di un tempo di attesa di quindici minuti per l’inizio della gara rispetto all’orario prefissato; determinando, conseguentemente, un ritardo dell’inizio della gara in questione rispetto alle altre della medesima giornata di campionato, al fine di consentire alle compagini in campo di conoscere i risultati finali degli altri match a gara ancora in corso, in tal modo ponendo in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara in questione. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;
- la Società CS PORTA ROMANA ASD (matr. 750136):
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Bastianelli. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.
B10. Gara: NUOVA CHIUSI – SESTESE del 7/05/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 1 - 3.
- GIUSTI FILIPPO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sestese Calcio SSD ARL, in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per avere, prima della gara Nuova Chiusi – Sestese del 7/05/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, in particolare chiedendo a Bresci Fabio, ex Presidente del Comitato Regionale Toscana, di interessarsi affinché per la gara in questione fosse designato un arbitro che non danneggiasse la propria squadra. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti commessi in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento.
- STORAI SIMONE, all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della Società Associazione Calcio Prato Spa, in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Nuova Chiusi – Sestese del 7/05/2017, come sopra descritti, dei quali era venuto a conoscenza;
- la Società SESTESE CALCIO SSD ARL (matr. 750135):
a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Giusti Filippo. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della pluralità degli illeciti posti in essere da Giusti in relazione alle altre gare oggetto del presente procedimento;
- la Società ASSOCIAZIONE CALCIO PRATO Spa (matr. 39560):
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Storai Simone, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, come sopra descritti.
C. VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 3, DEL CGS.
- CURCIO GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Bucinese ASD, e RUSCIO ANDREA, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società Pol. Bucinese ASD, in ordine alla violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 3, del CGS perché, in occasione dell’audizione del 5/10/2017 innanzi alla Procura Federale, si rifiutavano di rilasciare qualsivoglia dichiarazione, avvalendosi della facoltà di non rispondere, pur non rivestendo la qualità di persone sottoposte ad indagini nell’ambito del procedimento penale instaurato e pendente presso la Procura della Repubblica di Prato.
- la Società POL. BUCINESE ASD (matr. 8040):
a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Curcio Giuseppe, come sopra descritti;
b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Ruscio, come sopra descritti.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati hanno fatto pervenire memorie difensive: Castellani Matteo, Esposito Vincenzo, Safina Francesco, Colzi Piero, Colucci Massimo, Zepponi Tommaso e le Società ACF Fiorentina Spa, ASD Grassina, Pol. Firenze Ovest ASD.
I patteggiamenti
Alla riunione odierna la Procura Federale (Avv. Giammaria Camici, Avv. Dario Perugini e Avv. Nicola Monaco) e i deferiti Curcio Giuseppe, Ruscio Andrea (Avv. Letizia Merciai), Fiorini Stefano (Avv. Michele Ducci in sostituzione dell’Avv. Antonio D’Avirro), Giusti Filippo, Sestese Calcio SSD (Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Fabio Giotti e Michele Cozzone), Giusti Fabrizio (Avv. Cecilia Turco), Prosperi Christian, Pol. Bucinese ASD (Avv. Nicolò Lombardi Sernesi), Storai Simone, Toccafondi Paolo, Vignoli Alessio, AS Prato Spa (Avv.ti Giorgio Pierantoni e Federica Fucito), Zacchei Filippo (Avv. Stefano Del Corto) e le Società ACD Aglianese (Avv. Federico Bagattini), CS Porta Romana ASD (Avv. Michele Ducci), ASD Nuova AC Foiano (Presidente Claudio Mangani) e ASD Zenith Audax (Avv. Carlotta Taiti), prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato distinte proposte di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS e/o 24 CGS, così determinate:
- Curcio Giuseppe: sanzione base inibizione di mesi 3 (tre) diminuita ex art. 23 CGS a mesi 2 (due);
- Fiorini Stefano: sanzione base inibizione di anni 4 (quattro) e mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), diminuita ex art. 24 CGS a mesi 12 (dodici) ed € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00);
- Giusti Filippo: sanzione base inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza nei ranghi federali oltre ad anni 3 (tre) e mesi 3 (tre) di inibizione in continuazione e ammenda di € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00), diminuita ex art. 24 CGS ad anni 4 (quattro) e 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
- Giusti Fabrizio: sanzione base inibizione di anni 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), diminuita ex art. 24 CGS a mesi 18 (diciotto) ed € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), oltre a € 2.000,00 (Euro duemila/00) da devolversi, a titolo di donazione benefica, alla Ass. Dynamo Camp Onlus con sede a Limestre – San Marcello Pistoiese (PT); - Prosperi Christian: sanzione base squalifica di mesi 15 (quindici) diminuita ex art. 23 CGS a mesi 10 (dieci);
- Ruscio Andrea: sanzione base squalifica di giorni 60 (sessanta), diminuita ex art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta);
- Storai Simone: sanzione base inibizione di mesi 12 (dodici) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), diminuita ex art. 23 CGS a mesi 8 (otto) ed € 20.000,00 (Euro ventimila/00);
- Toccafondi Paolo: sanzione base inibizione di mesi 30 (trenta) oltre all’ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ex art. 23 CGS a mesi 20 (venti) ed € 12.000,00 (Euro dodicimila/00);
- Vignoli Alessio: sanzione base inibizione di mesi 9 (nove) oltre all’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00), diminuita ex art. 23 CGS a mesi 6 (sei) ed € 4.000,00 (Euro quattromila/00);
- Zacchei Filippo: sanzione base squalifica di mesi 9 (nove), diminuita ex art. 23 CGS a mesi 6 (sei);
- Società ACD Aglianese: sanzione base penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, commutata ex art. 24 CGS nella sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) oltre a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) da devolversi, a titolo di donazione benefica, alla Ass. Dynamo Camp Onlus con sede a Limestre – San Marcello Pistoiese (PT);
- Società Sestese Calcio SSD: sanzione base esclusione dal Campionato di competenza con assegnazione, da parte del Consiglio Federale, ad altro Campionato di categoria inferiore, oltre alla penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica nel Campionato di nuova assegnazione, diminuita ex art. 24 CGS nella retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Eccellenza Girone B – Comitato Regionale Toscana – LND – appena conclusosi oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica nel prossimo Campionato, senza alcuna preclusione per la partecipazione ai campionati giovanili regionali di tutte le squadre del settore giovanile della Sestese Calcio SSD ARL;
- Società Pol. Bucinese ASD: sanzione base ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) diminuita ex art. 23 CGS a € 3.000,00 (Euro tremila/00); - Società AS Prato Spa: sanzione base ammenda di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) diminuita ex art. 23 CGS a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00);
- Società CS Porta Romana ASD: sanzione base penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel prossimo Campionato di competenza oltre all’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), diminuita ex art. 24 CGS in punti 1 (uno) ed € 2.000,00 (Euro duemila/00); - Società ASD Nuova AC Foiano: sanzione base ammenda di € 2.100,00 (Euro duemilacento/00) diminuita ex art. 23 CGS a € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00);
- Società ASD Zenith Audax: sanzione base penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel prossimo Campionato di competenza oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ex art. 23 CGS in punti 1 (uno);
Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Curcio Giuseppe, Ruscio Andrea (Avv. Letizia Merciai), Fiorini Stefano (Avv. Michele Ducci in sostituzione dell’Avv. Antonio D’Avirro), Giusti Filippo, Sestese Calcio SSD (Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Fabio Giotti e Michele Cozzone), Giusti Fabrizio (Avv. Cecilia Turco), Prosperi Christian, Pol. Bucinese ASD (Avv. Nicolò Lombardi Sernesi), Storai Simone, Toccafondi Paolo, Vignoli Alessio, AS Prato Spa (Avv.ti Giorgio Pierantoni e Federica Fucito), Zacchei Filippo (Avv. Stefano Del Corto) e le Società ACD Aglianese (Avv. Federico Bagattini), CS Porta Romana ASD (Avv. Michele Ducci), ASD Nuova AC Foiano (Presidente Claudio Mangani) e ASD Zenith Audax (Avv. Carlotta Taiti), prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato distinte proposte di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS e/o 24 CGS hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS con la sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo.
In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; visto l’art. 24, CGS, secondo il quale in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.
In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle Società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.
rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.
Il dibattimento
All’udienza odierna, preliminarmente questo Tribunale, preso atto della richiesta di intervento nel giudizio, formulata ex art. 41, comma 7 CGS dalle Società Nuova Polisportiva Chiusi e Badesse Calcio ASD, che hanno sostenuto sussistente un interesse di classifica; vista la non opposizione di tutte le parti in giudizio, ha ammesso le stesse al dibattimento.
Il Collegio, inoltre, preso atto altresì dell’istanza di differimento dell’odierna udienza, formulata dalla difesa della Società ACF Fiorentina Spa e ribadita in data odierna dal sostituto processuale Avv. Ivan Laguardia, e vista la non opposizione della Procura Federale al riguardo, dispone lo stralcio della posizione della Società ACF Fiorentina Spa, rinviando la trattazione del relativo procedimento al 22.6.2018 ore 10, senza ulteriori avvisi e con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.
É comparsa la Procura Federale rappresentata dal Procuratore aggiunto Avv. Giammaria Camici e dai sostituti Avv.ti Dario Perugini e Nicola Monaco, i quali hanno insistito per l'accoglimento del deferimento, formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- per Bastianelli Rossano, inibizione di anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00);
- per Castellani Matteo, squalifica di mesi 18 (diciotto);
- per Colucci Massimo, inibizione di anni 1 (uno) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
- per Colzi Piero, inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza nei ranghi federali oltre all’ammenda di € 70.000,00 (Euro settantamila/00);
- per Esposito Vincenzo, squalifica di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
- per Gutili Enrico, squalifica di anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza nei ranghi federali oltre all’ulteriore squalifica di mesi 6 (sei) e all’ammenda di € 70.000,00 (Euro settantamila/00);
- per Safina Francesco, squalifica di mesi 4 (quattro);
- per Terrafino Niccolò, squalifica di anni 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
- per Zepponi Tommaso, inibizione di anni 1 (uno) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
- per la Società ASD Grassina, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);
- per la Società Pol. Firenze Ovest ASD, retrocessione ultimo posto Campionato 2017-18 oltre all’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- per la Società CS Porta Romana ASD, penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza 2018-19.
Le difese hanno ripercorso le argomentazioni formulate nelle memorie difensive e insistito nelle conclusioni rassegnate nelle stesse.Hanno altresì ampiamente argomentato in favore dei propri assistiti i legali anche non hanno presentato memorie difensive.
Le parti intervenute hanno, invece, sostenuto l’azione della Procura Federale, insistendo per l’accoglimento del deferimento.
I motivi della decisione
Esaminati gli atti e sentite le parti in udienza il Tribunale ritiene il deferimento meritevole di accoglimento con le precisazioni e nei termini che seguono.
Prima di procedere all'esame delle singole posizioni, va evidenziato che il presente deferimento si fonda su elementi probatori desumibili dagli atti del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Prato (RGNR n. 7188/2015) e dell’autonoma attività effettuata dalla Procura Federale riguardante episodi connessi alla frode sportiva per l’alterazione dei risultati di alcune partite di calcio e, in particolare, al favoreggiamento dell’ingresso illegale in Italia di minorenni africani culminate, fra le altre cose, anche nell'adozione per alcuni dei deferiti delle misure cautelari di custodia in carcere e/o degli arresti domiciliari, giusta ordinanza GIP del Tribunale di Prato n. 3209/17 del 18 luglio 2017 e relativi patteggiamenti ex art. 444 cpp giusta ordinanza del GIP (solo dispositivo) del 27 marzo 2018. Le attività di indagine consistite, fra l’altro, nelle attività di P.G. compendiate in una notevole mole di intercettazioni di comunicazioni telefoniche, nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica ed al Giudice per le Indagini Preliminari, sono state supportate dalle audizioni rese innanzi alla Procura Federale da diversi soggetti coinvolti nell'indagine.
Le posizioni dei deferiti
Passando, dunque, ad esaminare il merito della vicenda, questo Tribunale riscontra che, dagli atti versati in giudizio e dalle prove fornite e dai riscontri effettuati anche mediante le audizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, il deferimento meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Al fine di rendere più organico l'iter motivazionale, si procederanno ad esaminare separatamente le singole posizioni.
1) ESPOSITO VINCENZO.
Il deferito in questione è stato deferito per due distinte fattispecie che di seguito si espongono
A) INGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO DI GIOVANI CALCIATORI STRANIERI.
Nell’ipotesi sopra indicata all’Esposito viene contestato l’aver svolto, in concorso con Giusti Filippo e Toccafondi Paolo, attività attinente al tesseramento del giovane calciatore Nety Esmond Davilla nell’interesse della Società Prato e, dei calciatori Diarrassouba Adema Ibrahim, Kouassi Zah Thomas, N’Ori Samuel Kouassi Adam’s e Kouame Kouekou Christian Michael nell’interesse della Società Sestese, nonché di aver impiegato nella stagione sportiva 2016/2017, i giovani calciatori non tesserati Nety Esmond Davilla, (sino al 31/12/2016) Diarrassouba Adema Ibrahim e Kouassi Zah Thomas in allenamenti ed in gare amichevoli della Sestese e del Prato, senza copertura assicurativa e relativa certificazione medica.
Con la memoria difensiva l’Esposito eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del TFN sul presupposto che il 30 giugno 2015 si è risolto il contratto che lo vedeva legato al Prato e pertanto non era più tesserato con alcuna Società di calcio.
Deve confutarsi, in primo luogo l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa del deferito.
Il primo comma dell’art. 1, bis del CGS, infatti, dispone espressamente che il dovere di lealtà e correttezza si applica anche nei confronti di: “ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento Federale”.
La disposizione quindi, ricomprende tutte le posizioni di chi, a qualsiasi titolo, abbia svolto una qualche attività rilevante per l’ordinamento Federale (cfr. Tribunale nazionale arbitrato sport 26 marzo 2012; CFA – Sez. Un. C.U. 24 settembre 2015 n. 27/CFA).
Ora non v’è dubbio che a prescindere dal tesseramento, l’Esposito abbia svolto attività di sicuro interesse per l’ordinamento Federale, confluite nell’atto di deferimento a suo carico, attività peraltro ammesse nella stessa memoria difensiva (pag. 3).
Nel merito il corposo materiale probatorio agli atti del procedimento, comprendente il complesso delle intercettazioni ed i riscontri oggettivi eseguiti in sede di interrogatori sia dinanzi alla Procura della Repubblica che dinanzi alla Procura Federale, uniti a tutti i connessi atti di indagine e acquisizioni documentali dimostrano che è stata raggiunta l’evidenza della prova in punto di responsabilità dell’Esposito (vedasi assunzioni informazioni avanti la Procura della repubblica del 21/7/2017 pag. 65 e dinanzi alla Procura Federale del 18/10/2017 pag. 95; ed infine a pag. 103 valutazione del materiale probatorio).
L’Esposito, a cui di fatto era affidata la gestione del settore giovanile del Prato era consapevole della posizione dei giocatori, che sebbene non tesserati si allenavano e partecipavano ad incontri amichevoli che la squadra disputava (circostanza ammessa dallo stesso deferito nel verbale del 21 luglio 2017), peraltro senza alcuna verifica circa la sussistenza di un certificato medico o di un’assicurazione per i rischi di infortuni professionali per i giovani ivoriani non tesserati.
Peraltro, i correi, Giusti e Toccafondi e la Società sportiva Prato hanno concordato con la Procura Federale la sanzione ex art. 23 CGS riconoscendone i relativi addebiti.
B) Gara: SESTESE – ZENITH AUDAX del 30/4/2017 – S.S. 2016/2017 – Campionato di Eccellenza Toscana Girone B – Risultato Finale 1-2 (punto B8 del deferimento).
All'Esposito, all’epoca dei fatti allenatore, tesserato per la Società associazione calcio Prato Spa, è stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Sestese – Zenith Audax del 30/04/2017, dei quali era venuti a conoscenza.
La violazione dell’obbligo di denuncia trova luogo nella stessa audizione dell’Esposito del 21/7/2017 (pag. 193 del deferimento): “Giusti non aveva interesse a fare risultato perché non avrebbe influito sulla sua classifica essendo già certo di dovere fare lo spareggio con il Nuovo Chiusi e quindi mi raccontò che si era accordato per far vincere lo Zenith”.
Pertanto, la prova del suo comportamento omissivo emerge ictu oculi.
Anche con riguardo a tale capo di incolpazione, fatti e circostanze che, si sono rivelati quali realmente accaduti, inducono a ritenere raggiunta la prova della sua effettiva conoscenza dei tentativi in atto volti ad alterare il normale andamento della partita in questione e, pertanto, correttamente la sua condotta illecita è stata individuata nella fattispecie prevista dall'art. 7, comma 7 del CGS.
2) FRANCESCO SAFINA.
Il Safina all’epoca dei fatti istruttore del settore giovanile scuola calcio per la AC Prato Spa, è stato deferito per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 10, comma 1, del CGS, per aver impiegato, nella stagione sportiva 2016/17, i giovani calciatori non tesserati Nety Esmond Davilla (sino al 31.12.2016), Diarrassouba Adema Ibrahim e Kouassi Zah Thomas, in allenamenti e in gare amichevoli della Sestese e del Prato, senza copertura assicurativa e relativa certificazione medica.
Con riguardo alla posizione del Safina dall’esame degli atti istruttori e di indagine deve ritenersi che non risulta raggiunta la prova di un suo coinvolgimento nell’illecito in questione
Risulta infatti che il Safina, impiegato come istruttore non ha mai allenato i calciatori indicati nel capo di imputazione. Ciò emerge dalle numerose dichiarazioni testimoniali del Giusti, dell’Esposito e del Toccafondi. In particolare il primo afferma “Safina era solo un allenatore delle giovanili del Prato”.
Peraltro che il Safina nella stagione 2016/2017 non allenasse alcuna squadra del Prato trova conferma documentale nell’allegato 4 della memoria difensiva in cui si evince che l’Under 15 fosse allenata da Marco Lonzi; l’Under 17 da Luigi Pagliuca; la Beretti da Andrea Bertini i giovanissimi B prof 2003 dal Cristian Calì ed i giovanissimi 2004 dal Luigi D’Andretta. Conseguentemente Vincenzo Safina va prosciolto dagli addebiti contestati dalla Procura Federale.
3) ENRICO GUTILI.
Il Gutili, all’epoca dei fatti era allenatore tesserato per la Società Sestese Calcio SSD ARL. Allo stesso vengono contestate i seguenti illeciti.
B2. Gara: CASTIGLIONESE – SESTESE del 26/03/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 2 - 2.
- in ordine alla violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di denunciare l'accordo di alterazione del risultato della gara Castiglionese – Sestese del 26/03/2017, del quale era venuto a conoscenza;
B7. Gara: NUOVA CHIUSI - FOIANO del 23/04/2017 s.s. 2016/17 – Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - risultato 3-1.
- in ordine alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Nuova Chiusi - Foiano del 23/04/2017, con la complicità di Giusti Filippo, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, favorendo e prendendo contatti diretti allo scopo di far trarre alla propria Società un vantaggio in classifica, attraverso l’offerta di una somma di denaro ai calciatori del Foiano, affinché conseguissero la vittoria contro il Chiusi, diretta concorrente della Sestese;
B8. Gara: SESTESE – ZENITH AUDAX del 30/04/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 1 - 2.
- in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per avere, prima della gara Sestese – Zenith Audax del 30/04/2017, in concorso fra loro e con altri tesserati allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, in particolare omettendo di schierare la formazione migliore al fine di favorire la vittoria della squadra Zenith Audax, poi effettivamente realizzatasi. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica.
Preliminarmente va premesso che la frode sportiva integra la fattispecie di illecito di pura condotta a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e quindi al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara o il suo risultato ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (Cfr. Corte Giust. Fed. CU 2 settembre 2011 n. 32/CGF).
A) Con riferimento alla gara Castiglionese – Sestese del 26/03/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 2 – 2, deve ritenersi ampiamente raggiunta la prova della responsabilità del Gutili per omessa denuncia del tentativo di illecito ordito da Giusti Filippo all’epoca dei fatti Presidente della Società Sestese. Ciò emerge anche dall’informativa della squadra mobile di Prato che richiama una conversazione telefonica tra il Gutili ed il Giusti (cfr. pag. 133 del deferimento), dalla quale sembra trasparire una normale attività del presidente Giusti, volta a cercare un valido “contatto” con qualcuno della squadra della Castiglionese. Alcuna spiegazione, poi, è stata data dal Gutili in ordine al tenore della telefonata predetta. Il “contatto” sopra indicato è stato confermato dal complesso materiale probatorio risultante dalle intercettazioni ambientali riscontrate, fra l’altro, nelle dichiarazioni rilasciate dal Giusti dotate di evidente credibilità sia estrinseca che intrinseca; né sono peraltro emersi elementi che depongono in senso contrario dalle altre prove acquisite agli atti del procedimento.
B) Anche con riferimento alla gara Nuova Chiusi - Foiano del 23/04/2017 s.s. 2016/17 – Campionato di Eccellenza Toscana, Girone B - risultato 3-1 deve ritenersi raggiunta la prova della responsabilità del Gutili in ordine alla violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS.
Ciò emerge chiaramente dal complesso delle intercettazioni e delle audizioni. In particolare appare rilevante l’informativa della squadra mobile di Prato richiamata nella audizione del Gutili (pag. 182 del deferimento) nella quale viene citata una telefonata tra il deferito ed il Giusti dalla quale si evidenzia che il Gutili era perfettamente a conoscenza degli accordi intercorsi tra il Presidente Giusti ed il calciatore Zacchei.
Analogo riscontro emerge dall’audizione di quest’ultimo (pag. 186 del deferimento), dalla quale risulta che il Gutili chiamò il calciatore per conoscere che intenzione avessero per le ultime due partite sebbene già retrocessi e concluse la chiamata preannunciando una telefonata del Presidente Giusti che poi effettivamente avvenne, con promessa di elargizione di “un premio in denaro” se il Foiano avesse vinto la partita con il Chiusi.
Orbene tali attività, poste in essere prima della partita, sono sicuramente censurabili sotto il profilo disciplinare, del tutto inaccettabili, poi, se diretta ad incentivare economicamente giocatori di rango dilettantistico in cambio della profusione del massimo impegno.
C) Con riferimento, infine, alla gara Sestese – Zenith Audax del 30/04/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 1 – 2 deve ritenersi raggiunta la prova della responsabilità del Gutili in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica.
Ciò emerge chiaramente dal complesso delle intercettazioni e delle audizioni. In particolare appare rilevante l’informativa della squadra mobile di Prato del 29/6/2017 (pag. 190 del deferimento) che riporta l’intercettazione della telefonata intervenuta tra il Giusti ed il Gutili in data 23/4/2017dalla quale emerge che per garantire la vittoria allo Zenith al fine di farli accedere ai play off, a fronte della mancanza di interesse della Sestese ad ottenere un risultato positivo in quanto oramai certa di dover partecipare ai play out la Sestese si sarebbe impegnata ad impiegare nella una serie di giovani juniores in luogo di giocatori esperti tradizionalmente titolari. Analoga rilevanza assume la telefonata intercettata ed intervenuta tra il Giusti ed il Gutili proprio durante lo svolgimento della partita incriminata del 30/4/2017 durante la quale il Giusti “si raccomanda di tener fede alla parola data” ed il Gutili gli risponde che “va bene” (cfr. pag. 191 del deferimento).
Non sembra, allo stato degli atti, credibile la tesi sostenuta dal deferito, secondo la quale il riferimento alla parola data fosse riconducibile al fatto di continuare a far giocare le seconde linee, né le argomentazioni difensive rappresentate in udienza.
4) COLUCCI MASSIMO, ZEPPONI TOMMASO, ASD GRASSINA.
Le posizioni degli sopra indicati soggetti possono essere trattate congiuntamente in ragione dell’unicità della fattispecie contestata.
Ai predetti viene contestata la violazione dell’art. 7, comma 7 del CGS e la conseguente responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, per la Società deferita in relazione alla gara Sestese – Grassina del 2/04/2017 - s.s. 2016/2017 - Campionato di Eccellenza Toscana Girone B - Risultato finale 3 - 1. (punto B4 del deferimento).
Anche con riferimento alle posizioni sopra individuate il deferimento è fondato e va accolto. Preliminarmente è d’uopo precisare, come osservato dal rappresentante della Procura Federale nel corso del dibattimento, che la rappresentanza legale in sede civile del Presidente della Società, Sig. Colucci Massimo, è questione diversa dalla rappresentanza e dal potere di firma in ambito Federale, la cui delega al Sig. Zepponi Tommaso risulta dalla comunicazione del 4.7.2016 a firma dello stesso Colucci, pervenuta presso il Comitato Regionale Toscana in data 19.7.2016 (v. atti deferimento) e la cui carica di copresidente, oltre che dal verbale del Consiglio Direttivo della Società del 4.7.2016 versato in atti dagli stessi deferiti, risulta anche dall’organigramma riferito alla stagione sportiva 2016-2017 depositato presso il ridetto comitato, anch’esso allegato agli atti del deferimento.
La Società Grassina, pertanto, risponde direttamente anche per i fatti ascritti al Sig. Zepponi Tommaso, dovendo a tale titolo rispondere ex art. 4, comma 1, CGS dell’operato di chi le rappresenta anche per singole questione, non trovando, pertanto, spazio l’eccezione preliminare formulata sul punto dalla difesa dei deferiti.
Quanto ai fatti specificamente contestati ai deferiti, risulta provato, dall’informativa di PG in atti e dalle ammissioni dei deferiti, che nei giorni precedenti la gara in oggetto Giusti Filippo abbia preso direttamente contatti con Zepponi Tommaso, a tal fine recatosi presso l’azienda del medesimo, previo appuntamento telefonico, per discutere della stessa.
Ferma la valenza probatoria del contenuto delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Giusti Filippo, la circostanza, come detto, è stata ammessa dallo stesso Zepponi, che ne ha informato anche Colucci Massimo, che a sua volta ha ammesso la circostanza.
Che scopo dell’incontro fosse discutere del risultato della imminente gara emerge, oltre che dalle dichiarazioni del Giusti, dalla superficiale conoscenza di tali personaggi, avendo sul punto dichiarato, lo Zepponi, di non avere avuto frequentazioni con il Giusti, recatosi presso la propria azienda solo in quella occasione.
Quanto all’offerta di denaro per alterare il risultato della gara, Giusti Filippo ha dichiarato di avere chiesto allo Zepponi, ritenuto presidente della Società Grassina, se fossero interessati a disputare i play off, “perché in caso contrario avrei proposto uno scambio di favori, ovvero a fronte della vittoria della Sestese, ho formulato una proposta economica di 2500/3000 euro”. Sostiene, la difesa dello Zepponi, l’erronea trascrizione del modo verbale “ho proposto”, a suo dire da intendersi con “avrei proposto” sicché, sempre a dire della stessa, Giusti Filippo, atteso l’interesse a disputare i play off manifestatogli dall’interlocutore, non avrebbe più formulato alcuna proposta e, quindi non avrebbe reso palese il vero motivo della sua visita, dallo Zepponi non inteso né intuito.
In disparte l’inverosimiglianza di siffatta ipotesi, la dichiarazione del Giusti sul punto non lascia adito a dubbi, “ho formulato una proposta economica …………. per cui rimanemmo che avrebbe valutato la situazione e che avrebbe condiviso la proposta con l’allenatore e con Colucci”. Anche a non voler considerare l’adesione dello Zepponi al tentativo di alterare il risultato (oggetto del deferimento è l’omessa denuncia dell’illecito), che questo fosse lo scopo effettivo dell’incontro è invece confermato dai successivi colloqui telefonici tra le parti, in cui Zepponi tranquillizza Giusti sulla mancata pressione alla squadra, comunque interessata al risultato, tanto da non potergli dare “belle notizie” (conversazione progressivo n. 15538 del 27.3.2017). Ove fosse stato altro, il fine dell’incontro, pertanto, Zepponi non avrebbe avuto motivo per intrattenere, successivamente e sino alla disputa della gara, ulteriori conversazioni telefoniche con il ridetto Giusti solo per rassicurarlo, se pure eventualmente solo per compiacerlo, che non avrebbe esercitato pressioni sulla propria squadra (v. audizione 28.9.2017), oltre che per comunicargli di non avere buone notizie per lui.
Soccorrono alfine sul punto le dichiarazioni di Colucci Massimo, informato della vicenda dallo Zepponi, “……. mi disse che il presidente della Sestese, Giusti Filippo, lo aveva contattato chiedendogli se fossimo interessati a disputare i play off. Lo Zepponi mi fece capire che quella richiesta poteva sottintenderne qualcuna ulteriore e mi confermò di avere subito stoppato il Giusti.”
É di tutta evidenza, da quanto sopra, la consapevolezza del Colucci e dello Zepponi in ordine all’intento del Giusti, palesemente dichiarato, di mirare all’alterazione della gara di che trattasi, con conseguente obbligo, disatteso da entrambi, di informarne senza indugio la Procura Federale ex art. 7, comma 7, CGS.
In definitiva, il fatto ascritto agli incolpati, costituente illecito disciplinare, trova piena conferma negli elementi di fatto sopra evidenziati, scaturiti dalle indagini dell’autorità giudiziaria e della Procura Federale, nonché dalla disamina delle dichiarazioni delle parti, di cui deve pertanto ritenersi ragionevolmente accertata e provata la responsabilità.
Del comportamento ascritto ai suoi legali rappresentanti risponde, conseguentemente a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD Grassina.
5) BASTIANELLI ROSSANO, CD PORTA ROMANA ASD.
Al Bastianelli è stata contestata la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS per avere, prima della gara Porta Romana – Lastrigiana del 30/04/2017, in concorso con altri tesserati allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, avendo richiesto ingiustificatamente e poi effettivamente fruendo di un tempo di attesa di quindici minuti per l’inizio della gara rispetto all’orario prefissato, determinando, in tal modo, un ritardo dell’inizio della gara in questione rispetto alle altre della medesima giornata di campionato, al fine di consentire alle compagini in campo di conoscere i risultati finali degli altri match a gara ancora in corso, in tal modo ponendo in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara in questione. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.
Conseguentemente alla Società Porta Romana è stata contestata la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.7, comma 2 e 4 comma 2 del CGS.
Va precisato preliminarmente che la Società Porta Romana, avendo già patteggiato le proprie sanzioni in relazione alle condotte poste in essere dal Fiorini Stefano, è chiamata a rispondere, all’odierno dibattimento, esclusivamente per la condotta sopra indicata
Dall’analisi degli atti in questione emerge, infatti, esclusivamente che il Bastianelli ha chiesto ed ottenuto lo spostamento dell’incontro di 15 minuti; alcun riferimento a contatti con dirigenti della squadra avversaria, alcun ulteriore elemento idoneo a far ritenere plausibile l’esistenza di un accordo volto ad alterare l’alterazione del risultato della gara.
Il Bastianelli ha dichiarato, al riguardo, che il motivo della richiesta del posticipo della partita era quello di non favorire le altre squadre.
Orbene, in assenza di ulteriori riscontri, pur ritenendo non raggiunta la prova circa il contestato illecito sportivo, ritiene questo Tribunale che la condotta del Bastianelli debba essere comunque ritenuta censurabile ai sensi dell’art.1 bis, comma 1 del CGS in quanto violativa dei canoni di lealtà e correttezza cui devono tendere tutti i soggetti operanti nell’ordinamento sportivo.
Non vi è dubbio, infatti, che richiedere, senza alcun motivo plausibile il posticipo dell’inizio della partita – fra l’altro non si capisce perché lo stesso sia stato concesso – presuppone una condotta sportiva non conforme ai parametri normativi sopra indicati.
Da tale accertamento deriva la concorrente responsabilità oggettiva della Società Porta Romana, ma solo in relazione alla violazione dell’art. 4, comma 2 del CGS e non già della più grave invocata responsabilità ex art. 7, comma 7 del CGS.
6) CASTELLANI MATTEO.
Al Castellani, all’epoca dei fatti contestati calciatore della Società Sestese Calcio SSD ARL, viene contestata la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, per avere, prima della gara Bucinese – Lastrigiana del 02/04/2017, disatteso l’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità.
La Procura Federale ha contestato la circostanza che lo stesso avesse comunicato al calciatore Prosperi della Società Bucinese la proposta riguardante l’offerta di denaro prospettata da Giusti al fine di sostenere la vittoria contro la Lastrigiana, in modo che quest’ultima fosse costretta a disputare i play-out per la permanenza nella serie, nel tentativo di favorire in classifica la Sestese e il Porta Romana, dirette concorrenti della Lastrigiana nella lotta per la salvezza.
Riguardo la posizione del deferito questo Tribunale reputa non necessaria l’acquisizione delle richieste testimonianze in quanto ritiene che le stesse non possano fornire alcun elemento ulteriore in ordine ai fatti contestati ed alle loro dinamiche. Allo stesso modo ritiene di non ammettere la dichiarazione prodotta in giudizio dall’avvocato della difesa in quanto, stante l’opposizione della Procura Federale, la stessa risulta depositata fuori termine.
Il deferimento nei confronti del Castellano è fondato. L’analisi complessiva del compendio probatorio a supporto del deferimento induce a ritenere violato il fondamentale obbligo previsto dall’art.1 bis, comma 1 da parte dell’odierno deferito che, su incarico del Giusti si è adoperato fattivamente per consentire allo stesso la prospettazione di un premio in danaro, quale incentivo per la squadra della Bucinese, nell’incontro da disputare con la Lastrigiana, al calciatore Prosperi.
Il Giusti, nelle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie afferma espressamente che il Castellani aveva riferito al Prosperi quali fossero le sue intenzioni.
Tale dichiarazione viene, con toni ovviamente più morbidi, indirettamente confermata anche dal Castellani stesso liddove afferma, solo dopo che gli viene letta e contestata una specifica telefonata con il Giusti, di aver pensato che l’interessamento del Giusti per il Prosperi fosse in prospettiva della partita che si sarebbe svolta fra Bucinese e Lastrigiana.
7) COLZI PIERO, TERRAFINO NICOLA, POLISPORTIVA FIRENZE OVEST ASD.
Le posizioni degli sopra indicati soggetti possono essere trattate congiuntamente in ragione del fatto che le condotte sono riferibili ai fatti di cui alla gara Firenze Ovest – Aglianese del 5 marzo 2017, risultato 0-2 (punto B1 del deferimento).
Ai predetti viene contestata la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, per avere, prima della gara Firenze Ovest - Aglianese del 05/03/2017, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e accordi diretti allo scopo sopra indicato, al fine di far conseguire la vittoria alla Società Aglianese.
In particolare il Colzi, dopo aver ricevuto la proposta illecita manifestatagli da Giusti Filippo, affinché, dietro corrispettivo di denaro, facesse perdere volutamente la propria squadra nella sfida contro l'Aglianese del 5 marzo 2017, si attivava conseguentemente, comunicando la predetta richiesta al Terrafino che, a sua volta dopo aver ricevuto la proposta illecita da Colzi Piero e Giusti Filippo, finalizzata a far perdere, dietro corrispettivo in denaro, la propria squadra nella sfida contro l'Aglianese del 5 marzo 2017, si impegnava a veicolare tale proposta tra i compagni di squadra, al fine di acquisirne il consenso.
Conseguentemente alla Società Firenze Ovest viene contestata la responsabilità diretta ed oggettiva ex art.7, comma 2 e 4, commi 1 e 2 CGS.
Dal compendio probatorio prodotto, si ritiene sussista la responsabilità dei predetti deferiti che si sono adoperati al fine di provare ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della partita sopra indicata.
Invero sia dalle intercettazioni, sia dalle dichiarazioni rese dai soggetti auditi emerge il pieno coinvolgimento sia del Colzi che del Terrafino che si sono adoperati, per assecondare le volontà del Giusti.
Sintomatiche al riguardo, sono quelle intercettazioni telefoniche, sul cui contenuto i deferiti non hanno fornito alcuna giustificazione plausibile, nelle quali il Colzi riferisce al Giusti di averne parlato con l’allenatore Milanesi, di aver fatto gestire la cosa al Terrafino, qualificato nella conversazione con un epiteto.
Il Terrafino, poi, come si evince anche dalle dichiarazioni del Giusti, sembra essersi prestato quantomeno a contattare i propri compagni, ricevendone da parte loro un rifiuto.
Il messaggio inviato tramite whatsapp al presidente Giusti Filippo, il giorno successivo il colloquio intercorso fra il Giusti ed il Terrafino che testualmente recita “…per quel lavoro non importa”… più che un rifiuto alla proposta del Giusti, sembra essere sotteso, a parere di questo Tribunale, a dare contezza dell’esito negativo dell’attività esperita (anche in ragione del fatto che non è stato immediato, bensì solo in data successiva, rendendo verosimile la circostanza che, medio tempore, il Terrafino abbia quanto meno provato a “sondare il terreno”).
Il compendio probatorio così raccolto, in relazione alla posizione dei predetti deferiti non necessita di ulteriori riscontri, giacché, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza sportiva, per la realizzazione della condotta sanzionabile ex art. 7, comma 1 si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo essendo punibile anche il mero tentativo.
Discende da tali condotte la correlata responsabilità diretta ed oggettiva della Polisportiva Firenze Ovest.
Le sanzioni
Con riferimento alle sanzioni da applicare, questo Tribunale ritiene preliminarmente di rigettare le eccezioni formulate dalla difesa in ordine all’impossibilità di irrogare sanzioni pecuniarie ai soggetti facenti parte della sfera dilettantistica in ragione della specialità della norma in tema di illecito sportivo (vedasi Collegio di Garanzia – CONI – SS.UU. n. 46/2016)
Sotto altro profilo, si ritiene di fare applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 16 del CGS in ragione del contesto dilettantistico in cui tali illeciti sono stati commessi e dell’indubbio timore reverenziale che la figura del Giusti Filippo, rivestendo lo stesso un ruolo apicale all’interno di una compagine societaria, può avere incusso nei confronti degli odierni deferiti.
Si ritiene, tuttavia, che non sussistano circostanze attenuanti nei confronti di Gutili Enrico che si è mostrato più volte pienamente compartecipe nelle attività ripetutamente poste in essere dal suo Presidente e continuativamente sodale con lo stesso.
Nei confronti delle Società deferite, poi, si ritiene di confermare sostanzialmente le richieste della Procura Federale (con la sola eccezione dell’entità dell’ammenda da infliggere alla Società Firenze Ovest ASD), nonché convertire alla sola ammenda la sanzione da infliggere alla Società Porta Romana con riferimento alla condotta tenuta dal Bastianelli, ferma restando, ovviamente, la sanzione oggetto di patteggiamento in relazione agli illeciti compiuti dal Fiorini Stefano.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visti gli artt. 23 e 24 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- Curcio Giuseppe: inibizione di mesi 2 (due);
-Fiorini Stefano: inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00);
- Giusti Filippo: inibizione di anni 4 (quattro) e ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
- Giusti Fabrizio: inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), oltre a € 2.000,00 (Euro duemila/00) da devolversi, a titolo di donazione benefica, alla Ass. Dynamo Camp Onlus con sede a Limestre – San Marcello Pistoiese (PT), come da disposto dell’art. 33, comma 4, lett. C della Statuto Federale;
- Prosperi Christian: squalifica di mesi 10 (dieci);
- Ruscio Andrea: squalifica di giorni 40 (quaranta);
- Storai Simone: inibizione di mesi 8 (otto) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);
- Toccafondi Paolo: inibizione di mesi 20 (venti) e ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00);
- Vignoli Alessio: inibizione di mesi 6 (sei) e ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00);
- Zacchei Filippo: squalifica di mesi 6 (sei);
- Società ACD Aglianese: ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) oltre a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) da devolversi, a titolo di donazione benefica, alla Ass. Dynamo Camp Onlus con sede a Limestre – San Marcello Pistoiese (PT), come da disposto dell’art. 33, comma 4, lett. C della Statuto Federale;
- Società Sestese Calcio SSDARL: retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Eccellenza Girone B – Comitato Regionale Toscana – LND – appena conclusosi oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica nel prossimo Campionato, senza alcuna preclusione per la partecipazione ai campionati giovanili regionali di tutte le squadre del settore giovanile della Sestese Calcio SSD ARL;
- Società Pol. Bucinese ASD: ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00);
- Società AS Prato Spa: ammenda di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00);
- Società CS Porta Romana ASD: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica nel prossimo Campionato di competenza e ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);
- Società ASD Nuova AC Foiano: ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00);
- Società ASD Zenith Audax: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel prossimo Campionato di competenza.
Dispone lo stralcio della posizione della posizione della Società ACF Fiorentina Spa, rinviando la trattazione del relativo procedimento al 22.6.2018 ore 10, senza ulteriori avvisi e con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.
Irroga nei confronti dei sottoindicati soggetti le seguenti sanzioni:
- Bastianelli Rossano: mesi 9 (nove) di inibizione;
- Castellani Matteo: mesi 12 (dodici) di squalifica;
- Esposito Vincenzo: anni 1 (uno) di inibizione e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).
- Gutili Enrico: squalifica di anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza nei ranghi federali oltre all’ulteriore squalifica di mesi 6 (sei) e all’ammenda di € 70.000,00 (Euro settantamila/00);
- Colucci Massimo: anni 1 (uno) di inibizione ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda;
- Zepponi Tommaso: anni 1 (uno) di inibizione ed € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda;
- Colzi Piero: anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di inibizione ed € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) di ammenda;
- Terrafino Niccolò: anni 2 (due) di squalifica ed € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda;
- Polisportiva Firenze Ovest ASD: retrocessione all’ultimo posto nel campionato in corso ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda;
- ASD Grassina: € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda; - CS Porta Romana ASD: € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda.
Proscioglie da ogni addebito il Sig. Safina Francesco.
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