F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL – (nota n. 10388/806pf17-18/GP/AA/mg del 18/04/2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 10388/806pf17-18/GP/AA/mg del 18/04/2018).

 Il Deferimento

Con Deferimento notificato il 18 aprile 2018 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) il Sig. Miani David, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Signori Pepe Alfonso e Peluso Maurizio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni pubblicate con C.U. n. 158 CAE del 13.12.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce; 2) la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.

Chiede all’Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l’azione disciplinare.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 19.1.2018.

Il dibattimento

All’udienza del 21 giugno 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale nel riportarsi all’atto di Deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento con l’irrogazione delle seguenti richieste sanzionatorie:

- per Miani David: inibizione di mesi 7 (sette);

- per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione del Dipartimento Interregionale LND in atti risulta che il Sig. Miani, nella suddetta qualità, violando l’art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, non ha corrisposto ai calciatori, Sig.ri Pepe Alfonso e Peluso Maurizio, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni pubblicate con C.U. n. 158 CAE del 13.12.2017, pari rispettivamente ad Euro 10.952,00 (Pepe) e 10.100,00 (Peluso), nel termine di trenta giorni all’uopo previsto.

I fatti sono stati comprovati e le responsabilità accertate all’esito dell’esame della versata documentazione.

Alla responsabilità del Sig. Miani consegue quella della Società.

Il dispositivo

Il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Miani David, inibizione di mesi 7 (sette);

- alla Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

 

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