F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 25 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: – CAMPEDELLI LUCA(all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona Srl), CAMPEDELLI PIERO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CAMPEDELLI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CORDIOLI MICHELE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CORDIOLI ANTONIO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), LUGARESI GIORGIO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), PRANSANI GRAZIANO (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società AC Cesena Spa), URBINI MAURO (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società AC Cesena Spa), VERNOCCHI MARINO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), CASADEI WALTHER (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), DIONIGI CHRISTIAN (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), GIORGINI MAURO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), MANUZZI CLAUDIO (all’epoca deifatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), SANTERINI ANNUNZIO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), ALDINI GUIDO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), CHECCHIA ROBERTO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), MARIOTTI SAMUELE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa),CECCARELLI GIAMPIERO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), DESIDERIO ROBERTO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), VALENTINI GABRIELE (all’epoca dei fatti Direttore Generale tesserato per la Società AC Cesena Spa), SOCIETÀ AC CESENA SPA e AC CHIEVO VERONA SRL – (nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp del 25.6.2018).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: - CAMPEDELLI LUCA(all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona  Srl), CAMPEDELLI PIERO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CAMPEDELLI GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CORDIOLI MICHELE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), CORDIOLI ANTONIO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl), LUGARESI GIORGIO (all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa), PRANSANI GRAZIANO (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società  AC Cesena Spa), URBINI MAURO (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società AC Cesena Spa), VERNOCCHI MARINO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), CASADEI WALTHER (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), DIONIGI CHRISTIAN (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), GIORGINI MAURO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), MANUZZI CLAUDIO (all’epoca deifatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), SANTERINI ANNUNZIO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), ALDINI GUIDO (all’epoca dei fatti Consigliere della  Società AC Cesena Spa), CHECCHIA ROBERTO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC  Cesena Spa), MARIOTTI SAMUELE (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa),CECCARELLI GIAMPIERO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), DESIDERIO ROBERTO (all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa), VALENTINI GABRIELE (all’epoca dei fatti Direttore Generale tesserato per la Società AC Cesena Spa), SOCIETÀ AC CESENA SPA e AC CHIEVO VERONA SRL - (nota n. 14003/670 pf 17-18 GP/GC/blp            del 25.6.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale aggiunto, visti gli atti del procedimento n. 670 pf 17/18 ed effettuate le attività di indagine di propria competenza, deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. n. 14003/670pf17- 18/GP/GC/blp del 25 Giugno  2018:

- Luca Campedelli, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Chievo Verona Srl:

1.a) violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Haddou, Tomassini, Gkaras, Magrini, Concato, Mazzavillani, Mahmuti, Bartoletti, Foletto, Andreoli, Eziefula, Sarini, Tosi, Rodriguez De Miguel, Zambelli, Grieco, Placidi, Garritano, Borgogna, Rigione, Zoppi, Asllani, Cantarelli, Drudi, Parol, Mansi, Galassi, Di Cecco, Fonte, Romano, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale, allo scopo di commettere le condotte illecite di cui al punto 1.b che segue;

1.b) violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Chievo Verona Srl plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in  assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Piero Campedelli, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni  immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Giuseppe Campedelli, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni  immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Michele Cordioli, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni  immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Antonio Cordioli, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Chievo Verona Srl: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Chievo Verona Srl di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.380.000 e immobilizzazioni  immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 23.850.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie A delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Gabriele Valentini, all’epoca dei fatti Direttore Generale tesserato per la Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e dell’art. 8 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto e depositato presso la competente Lega le variazioni di tesseramento dei calciatori Haddou, Tomassini, Mahmuti, Bartoletti, Foletto, Andreoli, Eziefula, Sarini, Tosi, Rodriguez De Miguel, Zambelli, Grieco, Placidi, Garritano, Borgogna, Rigione, Zoppi, Asllani, Cantarelli, Drudi, Parol, Mansi, Galassi, Di Cecco, Fonte, Romano, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale,consapevole delle conseguenze di tale comportamento sui dati contabili della Società AC Cesena Spa;

- Giorgio Lugaresi, all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Cesena Spa:

a) violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento dei calciatori Gkaras, Magrini, Concato, Mazzavillani, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale, allo scopo di commettere le condotte illecite di cui al punto b che segue;

b) violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver contabilizzato nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Graziano Pransani, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Mauro Urbini, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Marino Vernocchi, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nelle situazioni semestrali  al  31  Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Walther Casadei, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa:  violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Mauro Giorgini, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Claudio Manuzzi, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nella situazione semestrale al 31 Dicembre  2015, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre   2017  della  Società  AC  Cesena  Spa  di  plusvalenze  fittizie  per  complessivi  € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Annunzio Santerini, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Giampiero Ceccarelli, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, 30 Giugno  2016, 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2014, 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 25.800.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 27.330.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Christian Dionigi, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015 e nella situazione semestrale al 31 Dicembre  2014 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo  consentito  dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B  della  stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Guido Aldini, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015, per non aver esercitato il proprio dovere di vigilare con diligenza sull’operato dell’organo amministrativo nella formazione dei documenti contabili societari e per non avere espresso il proprio dissenso rispetto alla contabilizzazione nella situazione semestrale al 31 Dicembre  2014 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e  immobilizzazioni  immateriali  di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B della stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Roberto Checchia, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015 e nella situazione semestrale al 31 Dicembre  2014 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo  consentito  dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B  della  stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Samuele Mariotti, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2014, 30 Giugno  2015 e nella situazione semestrale al 31 Dicembre  2014 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 8.600.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo  consentito  dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 8.680.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B  della  stagione 2015/2016 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- Roberto Desiderio, all’epoca dei fatti Consigliere della Società AC Cesena Spa: violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di  lealtà,  correttezza  e probità di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 e dell’art. 8 commi 1, 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver approvato la contabilizzazione nei Bilanci al 30 Giugno  2016 e 30 Giugno  2017 e nelle situazioni semestrali al 31 Dicembre  2015, 31 Dicembre  2016 e 31 Dicembre  2017 della Società AC Cesena Spa di plusvalenze fittizie per complessivi € 17.200.000 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle Società di capitali per complessivi € 18.650.000, condotte finalizzate a far apparire un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato di Serie B delle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;

- la Società AC Chievo Verona Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte ascritte al suo Presidente munito di poteri di rappresentanza, Luca Campedelli nonché ai suoi Amministratori Sigg.ri Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli e Antonio Cordioli;

- la Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le condotte ascritte al suo Presidente munito di poteri di rappresentanza Giorgio Lugaresi, nonché ai suoi Amministratori Sigg.ri Graziano Pransani, Mauro Urbini, Marino Vernocchi, Walther Casadei, Christian Dionigi, Mauro Giorgini, Claudio Manuzzi, Annunzio Santerini, Guido Aldini, Roberto Checchia, Samuele Mariotti, Giampiero Ceccarelli ed al suo Direttore Generale Sig. Gabriele Valentini.

Le memorie difensive

Nei termini prescritti é pervenuta la sola memoria difensiva dell'Avv. Marco Deluca che, in nome e per conto dei deferiti Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio, ha sollevato una preliminare eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento nei confronti dei suoi assistiti per aver la Procura Federale disatteso la richiesta di audizione formulata in data 15 Giugno  2018, prima, pertanto, dell’atto di deferimento e prima dei venti giorni concessi dalla stessa Procura Federale per richiedere l’audizione.

Nel merito è stato contestato il metodo di valutazione ed i parametri utilizzati dalla Procura Federale a base delle contestazioni formulate in quanto basato su elementi desumibili ex post e non ex ante ed ha rivendicato, pertanto, la piena legittimità delle scelte effettuate, basate, su elementi aleatori, frutto di ottimistiche prospettive future inerenti il talento dei calciatori oggetto di compravendita.

Sotto altro profilo ha rilevato che la Co.Vi.So.C. non ha mai rilevato alcuna anomalia nei bilanci presentati dalla Societá.

Ha, inoltre, allegato una relazione dei Prof.ri Angelo Provasoli e Pietro Mazzola che, pur senza entrare nel merito della congruità delle operazioni contestate, hanno contestato le risultanze formulate dalla Procura Federale in ordine agli effetti che tali operazioni hanno avuto nel bilancio dell’Ente, ritenendo che la stessa abbia sostanzialmente sovrastimato gli effetti finanziari di tali operazioni di compravendita per circa 23,85 milioni di Euro.

I patteggiamenti

Alla riunione odierna la Procura Federale (Dott. Giuseppe Chiné, Dott.ssa Serenella Rossano e Avv. Mario Taddeucci Sassolini) e i deferiti Lugaresi Giorgio, Pransani Graziano, Urbini Mauro, Vernocchi Marino, Casadei Walther, Dionigi Christian, Giorgini Mauro, Manuzzi Claudio, Santerini Annunzio, Checchia Roberto, Ceccarelli Giampiero, Desiderio Roberto, Valentini Gabriele, ciascuno assistito dal proprio procuratore speciale, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato distinte proposte di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate:

- Lugaresi Giorgio: sanzione base inibizione di anni 2 (due), diminuita ex art. 23 CGS – mesi 8 (otto) – aumentata di mesi 8 (otto) per la continuazione con altre  violazioni  contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di anni 2 (due);

- Pransani Graziano: sanzione base inibizione di mesi 21 (ventuno), diminuita ex art. 23 CGS – mesi 7 (sette) – aumentata di mesi 2 (due) per la continuazione con altre violazioni contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di mesi 16 (sedici);

- Urbini Mauro: sanzione base inibizione di mesi 21 (ventuno), diminuita ex art. 23 CGS – mesi 7 (sette) – aumentata di mesi 2 (due) per la continuazione con altre violazioni contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di mesi 16 (sedici);

- Vernocchi Marino: sanzione base inibizione di mesi 21 (ventuno), diminuita ex art. 23 CGS – mesi 7 (sette) – aumentata di mesi 2 (due) per la continuazione con altre violazioni contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di mesi 16 (sedici);

- Casadei Walther: sanzione base inibizione di mesi 21 (ventuno), diminuita ex art. 23 CGS – mesi 7 (sette) – aumentata di mesi 2 (due) per la continuazione con altre violazioni contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di mesi 16 (sedici);

- Dionigi Christian: sanzione base inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ex art. 23 CGS – mesi 3 (tre) – aumentata di mesi 1 (uno) per la continuazione con altre violazioni contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di mesi 10 (dieci);

- Giorgini Mauro: sanzione base inibizione di mesi 21 (ventuno), diminuita ex art. 23 CGS – mesi 7 (sette) – aumentata di mesi 2 (due) per la continuazione con altre violazioni contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di mesi 16 (sedici);

- Manuzzi Claudio: sanzione base inibizione di mesi 21 (ventuno), diminuita ex art. 23 CGS – mesi 7 (sette) – aumentata di mesi 2 (due) per la continuazione con altre violazioni contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di mesi 16 (sedici);

- SanteriniAnnunzio: sanzione base inibizione di mesi 21 (ventuno), diminuita ex art. 23 CGS – mesi 7 (sette) – aumentata di mesi 2 (due) per la continuazione con altre violazioni contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di mesi 16 (sedici);

- Checchia Roberto: sanzione base inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ex art. 23 CGS –mesi 3 (tre) – aumentata di mesi 1 (uno) per la continuazione con altre violazioni contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di mesi 10 (dieci);

- Ceccarelli Giampiero: sanzione base inibizione di mesi 21 (ventuno), diminuita ex art. 23 CGS – mesi 7 (sette) – aumentata di mesi 2 (due) per la continuazione con altre violazioni contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di mesi 16 (sedici);

- Desiderio Roberto: sanzione base inibizione di mesi 21 (ventuno), diminuita ex art. 23 CGS – mesi 7 (sette) – aumentata di mesi 2 (due) per la continuazione con altre violazioni contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di mesi 16 (sedici);

- Valentini Gabriele: sanzione base inibizione di mesi 15 (quindici), diminuita ex art. 23 CGS – mesi 5 (cinque) – aumentata di mesi 2 (due) per la continuazione con altre violazioni contestate nell’atto di deferimento - sanzione finale inibizione di mesi 12 (dodici);

Il  Tribunale  Federale  Nazione  –  Sezione  Disciplinare,  risultando  ritualmente  formulate  le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Lugaresi Giorgio, Pransani Graziano, Urbini Mauro, Vernocchi Marino, Casadei Walther, Dionigi Christian, Giorgini Mauro, Manuzzi Claudio, Santerini Annunzio, Checchia Roberto, Ceccarelli Giampiero, Desiderio Roberto, Valentini Gabriele, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato distinte proposte di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato  che  l’efficacia  dell’accordo  comporta,  ad  ogni  effetto,  la  definizione  del  procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio,  l’organo  di  giustizia  sportiva  revoca  la  propria decisione  ed,  esclusa  la  possibilità  di  concludere  altro  accordo  ai  sensi  del  comma  1,  fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309     000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Le richieste di intervento ex art. 41 CGS

Prima della data fissata per l’udienza sono pervenute le richieste di intervento della Società US Città di Palermo Spa, della Virtus Entella Srl e della FC Crotone Srl.

Il dibattimento

All'udienza del 17 Luglio 2018, preliminarmente sono intervenuti i legali delle Società intervenienti, che hanno fatto ribadito le proprie richieste di  intervento,  argomentando  in ordine alle ragioni poste a base delle loro istanze.

Il Collegio, valutate le richieste di intervento ex art. 41, comma 7 CGS, preso atto che non vi sono state opposizioni al riguardo e ritenuto sussistente l’interesse a intervenire nel presente procedimento, ha ammesso gli interventi delle Società US Città di Palermo Spa, Virtus Entella Srl e FC Crotone Srl.

A seguito di ciò, le Società US Città di Palermo Spa, Virtus Entella Srl e FC Crotone Srl hanno chiesto copia completo del fascicolo di giudizio e, contestualmente, una sospensione  di quindici minuti per consentire la lettura delle carte.

Il Presidente ha accordato tale richiesta ed ha sospeso il dibattimento per venti minuti.

Alla ripresa del dibattimento, la Procura Federale ha replicato in ordine all’eccezione di inammissibilità formulata dai deferiti, sostenendo che, nel caso di specie, il termine per richiedere l’audizione era giá ampiamente scaduto sia se si dovesse far riferimento alla prima comunicazione di conclusione indagini del 17 Maggio 2018 (unica ritenuta valida dalla Procura Federale), sia a considerare quella successiva, rinotificata per mera cortesia (sempre secondo la tesi della  Procura Federale) in data 28 Maggio 2018 che, tuttavia, fissava il termine di 10 giorni (anziché di 20) per chiedere di essere ascoltati. Pertanto, la Procura Federale ha chiesto il rigetto dell’eccezione affermando la natura perentoria del termine in questione.

Nel merito la Procura Federale ha depositato articolate note di udienza con le quali ha controdedotto in ordine alle considerazioni formulate nella  memoria  di  costituzione presentata dall’Avv. Deluca, insistendo per l'accoglimento del deferimento ed formulando le seguenti  richieste:

- per Campedelli Luca, inibizione di mesi 36 (trentasei);

- per Campedelli Piero, inibizione di mesi 24 (ventiquattro);

- per Campedelli Giuseppe, inibizione di mesi 24 (ventiquattro);

- per Cordioli Michele, inibizione di mesi 24 (ventiquattro);

- per Cordioli Antonio, inibizione di mesi 24 (ventiquattro);

- per Aldini Guido, inibizione di mesi 16 (sedici);

- per Mariotti Samuele, inibizione di mesi 16 (sedici);

- per la Società AC Cesena Spa, penalizzazione punti 15 (quindici) in classifica, da scontarsi nella s.s. 17-18, ex art. 18, lett. g CGS.

- per la Società AC Chievo Verona Srl, penalizzazione punti 15 (quindici) in classifica, da scontarsi nella s.s. 17-18, ex art. 18, lett. g CGS.

Con riferimento alla sanzione della penalizzazione richiesta per le Società AC Cesena Spa e AC Chievo Verona Srl, la Procura Federale ha motivato in ragione dell’afflittività della stessa, richiamando l’art. 18, comma 1, lett. g, CGS che subordina la possibilitá di far scontare punti di penalizzazione in classifica nella stagione sportiva successiva a quella in corso, solo se, nella stagione in corso,  la stessa  si appalesi  inefficace.

É intervenuto l’Avv. Deluca che ha replicato alle considerazioni formulate dalla Procura Federale in ordine alla proposta eccezione preliminare e, nel merito si é riportato interamente alla memoria presentata.

É personalmente intervenuto, poi, il Dott. Campedelli Luca che ha presentato delle considerazioni scritte in ordine alle ragioni poste alla base delle operazioni contestate, depositando, inoltre, copia di 4 contratti, la cui produzione è stata, tuttavia, contestata dalla Procura Federale e dalle difesa del Crotone.

L’Avv Deluca, inoltre, ha depositato copia della nota n. 8597 del 12 Luglio 2018 della Co.Vi.So.C. É intervenuto, inoltre, l’Avv. Ferrini per la Societá Cesena Spa che, in primo luogo, ha chiarito che l’eventuale fallimento della Società rappresentata non é legato al fenomeno delle plusvalenze contestato, bensí alla critica situazione debitoria legata alla sussistenza di debiti verso l’Erario. Ha, inoltre, evidenziato che la Co.Vi.So.C., in sede di ispezione, nulla ha rilevato di anomalo, e che, sulla base della giurisprudenza consente di sostenere l’infondatezza dei criteri utilizzati dalla Procura Federale per la valutazione delle operazioni di compravendita e di mettere in dubbio l’attendibilità dei parametri utilizzati dalla Procura Federale ricavati dal sito internet indicato nel deferimento (Cass. Sez. V, 5819/18).

Sono intervenuti, infine, l’Avv. Gaetano Terracchio per US Città Di Palermo, l’Avv. Ettore Chiti per Virtus Entella Srl e gli Avv.ti Elio Manica e Giancarlo Pittelli per FC Crotone Srl, insistendo per l’accoglimento del deferimento nei termini richiesti dalla Procura Federale.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale, preliminarmente, accoglie l’eccezione formulata dall’AC Chievo Verona Srl, da Campedelli Luca, da Campedelli Piero, da Campedelli Giuseppe, da Cordioli Michele e da Cordioli Antonio.

Al riguardo, va rilevato che dagli atti emerge che in data 15 Giugno  2018 (prima, pertanto, dell’emissione dell’atto di deferimento datato 25 Giugno  2018) i predetti soggetti hanno formulato istanza di audizione, la quale è stata  rigettata  dalla Procura Federale a causa dell’asserito  decorso  del  termine  previsto  nella  comunicazione  di  conclusione  indagini notificata una prima volta in data 17 Maggio 2018 e, successivamente, in data 28 Maggio 2018.

Un caso analogo, sotto il profilo processuale, è già stato affrontato da questo  Tribunale Federale con decisione pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 50/TFN del 22 Marzo  2018, dalla quale non vi è motivo di discostarsi.

In tale occasione, il Collegio, con riferimento al termine fissato dalla Procura Federale ed alla eventuale richiesta di audizione ha espressamente statuito che “…… Non v’è dubbio che tale termine sia soltanto finale e che la Procura ben possa formalizzare il deferimento prima della sua scadenza. Tuttavia, se la richiesta di audizione perviene alla Procura prima che questa abbia concluso il procedimento, l’organo inquirente non può prescinderne; questo in ragione della natura ordinatoria dei termini che scansionano il procedimento predibattimentale (cfr. Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite decisione 23.11.2016, C.U. n. 75 del 2.12.2016; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite decisione n. 25 del 7 Aprile 2017), cui accede l’obbligo per la Procura di prendere in esame tutte le istanze che, ancorché pervenutele oltre il termine dalla stessa assegnato agli incolpati, siano state comunque acquisite al procedimento medesimo ed entrate nella sua sfera cognitiva prima dell’adozione dell’atto conclusivo di deferimento. Ebbene, avendo il deferito presentato istanza procedimentale di audizione il 13 Gennaio 2018, era fatto obbligo alla Procura di consentirgli l’esercizio delle facoltà difensive, tra cui quella prevista nell’art. 32 sexies CGS. L’omissione si è tradotta in un error in procedendo che determina l’improcedibilità del deferimento, con conseguente restituzione degli atti alla Procura per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto ….”.

Va aggiunto inoltre, che, sebbene tale termine non sia normativamente prefissato, non può ritenersi che lo stesso possa essere stabilito a totale discrezione della Procura Federale, dovendo lo stesso essere determinato tenendo conto delle esigenze di difesa degli interessati. Non va dimenticato, infatti che la scansione procedimentale intercorrente fra la comunicazione di conclusione indagini e l’atto di deferimento si pone a tutela del diritto di difesa dei futuri deferiti.Va sottolineato, inoltre, che, a seguito della predetta decisione, la Procura Federale aveva proceduto a rinnovare il deferimento senza nuovamente ascoltare il deferito. Con decisione pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 60/TFN 2017/2018 del 12 Aprile 2018 il Tribunale ha affermato che “…. Essendo pacifico che la ratio sottesa all’art. 32 ter, comma 4 CGS è quella di garantire all’incolpato la piena difesa, che costituisce un principio di radicamento costituzionale, non vi è dubbio che nel caso in esame tale principio è stato disatteso”.

Tale ultima decisione ha trovato conferma anche in sede di appello, atteso che la Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso proposto dal Procuratore Federale, sebbene, al momento, non risulta siano state pubblicate le motivazioni (comunicato ufficiale n. 125/CFA, 2017-2018 del 4 Giugno  2018).

Con riferimento alle posizioni degli altri deferiti (Società AC Cesena Spa, Aldini Claudio e Mariotti Samuele) il deferimento è fondato.

A prescindere, infatti, dalle motivazioni per le quali l’AC Cesena è prossima al fallimento – riprendendo testualmente quanto affermato in udienza dal legale di parte – appare evidente che  le  operazioni  di  scambio  di  calciatori  indicate  nel  deferimento,  unitamente  agli  altri elementi di fatto compiutamente descritte nell’atto di deferimento, evidenziano che i vertici societari hanno posto in essere una sistematica operazione, non già un’episodica operazione, di mercato legata al valore attribuito intuitu personae al particolare ipotetico talento riscontrabile in uno o più giocatori, volta inevitabilmente ad sopravvalutare i dati di bilancio mediante, appunto, il sistema delle ccdd. “plusvalenze”.

Se, da un lato puó essere vero che la circostanza che tali operazioni, inserendosi in una contrattazione di libero mercato, non è ancorata a fattori valutativi normativamente predeterminati, appare altrettanto evidente che, poiché idonei ad influire positivamente su dati di bilancio che, ai sensi di legge, devono essere basati su criteri di veridicità, correttezza e prudenza, l’evidente sopravvalutazione dei calciatori, unitamente alle concrete modalità di utilizzo degli stessi, all’anomalo sostanziale inutilizzo di gran parte degli stessi che venivano immediatamente trasferiti ad altre Società di serie minore localizzate il più delle volte nell’area geografica coincidente con quella della Società cedente, all’assenza di contratti di natura economica stipulata fra i calciatori e le Società e, soprattutto, l’elevato valore  di compravendita, non comportante, tuttavia, alcun esborso economico, ma solo rilevantissimi effetti finanziari soprattutto se rapportato ai prezzi di cessione di altri giocatori professionistici di ben altra indubbia caratura (vedasi il caso Ciano ed il caso Ragusa descritti nell’atto di deferimento) conducono a ritenere raggiunta la prova degli illeciti contestati dalla Procura Federale.

La presenza di tali indizi gravi, precisi e concordanti rendono marginale e non rilevante l’eccezione formulata oralmente dalla difesa del Cesena relativa all’inattendibilità delle valutazioni effettuate ex post dalla Procura Federale, posto che quest’ultima risulta aver utilizzato criteri che, anche in altre circostanze, sono stati ritenuti attendibili (vedasi il riferimento giurisprudenziale indicato dalla Procura Federale nelle note presentate in udienza). Ad ogni modo, pur a voler ammettere la tesi secondo la quale la condotta degli amministratori e, quindi, della Società deferita, debba essere valutata al momento dell’operazione posta in essere (secondo, pertanto, una valutazione dei giocatori effettuata ex ante e non ex post), l’elevato valore ed il fitto scambio di giocatori posto in essere dalla compagine societaria evidenzia una sistematica attività valutativa basata su criteri di rischio legati alla stima effettuata intuitu personae dei giovani calciatori che, qualora si riveli non veritiera, dovrebbe necessariamente condurre, secondo criteri di sana gestione finanziaria, ad un’immediata svalutazione dei valori indicati in bilancio stesso, così come indicato, d’altronde, anche nella raccomandazione contabile FIGC n. 1 e come osservato anche dalla Procura Federale, cosa che non sembra sia stata effettuata nei casi in questione.

D’altronde, proprio la decisione della Corte di Cassazione citata dalla difesa del Cesena ha valorizzato tale principio annullando la pronuncia del GUP che non aveva tenuto conto delle ipotesi accusatorie che ponevano in evidenza la circostanza che gli imputati non avessero proceduto a svalutare prudenzialmente alcune voci iscritte fra le immobilizzazioni materiali rappresentando una situazione di bilancio non corretta (vedasi argomentazioni in fatto Cass. Pen. Sez. V, 7 Febbraio 2018, n. 5819).

Va, infine, sottolineato che la responsabilità diretta della Società può essere desunta anche dal comportamento del Presidente Lugaresi, il quale ha aderito all’applicazione delle sanzioni concordate ex art. 23 del CGS FIGC. La valutazione della responsabilità della compagine societaria, infatti, non può che essere correlata e coincidente all’accertamento dei fatti, delle condotte e delle correlate responsabilità poste in essere dai propri vertici societari e dai propri tesserati. Se è vero che, conformemente a quanto disposto con riferimento all’istituto del patteggiamento previsto dall’art. 444 c.p.p., di cui è logica derivazione, l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 CGS FIGC non può equivalere a sentenza di condanna, è anche vero che tale istituto implica un’ammissione di responsabilità dalla quale difficilmente può prescindersi. Al riguardo, proprio con riferimento al parallelo istituto penalistico del patteggiamento, la suprema corte ha avuto modo di sottolineare che “……Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. – pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (Cass. 18/04/2013, n. 9456; Cass. ord., 6/12/2011, n. 26263; Cass. 19/11/2007, n. 23906; Cass.

Sez. Un. 31/07/2006, n. 17289; v. anche di recente, Cass. 29/02/2016, n. 3980, secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall’onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità,  ed  il  giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione)…..” (Cass. Civ., Sez, III, 2 Febbraio 2017, n. 2695).

In tale ottica, in presenza dei sopracitati elementi ed in assenza di elementi correttivi dei dati di bilancio una volta non verificatesi le condizioni per le quali si è ritenuto di “scommettere” su giovani talenti, si ritiene pienamente sussistente anche la condotta  contestata  ad  Aldini Guido e Mariotti Samuele che, nelle loro qualità di consiglieri della Società AC Cesena hanno proceduto ad approvare i bilanci negli anni contestati, in presenza della  specifica norma civilistica (art. 2475 c.c.) che intesta alla specifica competenza dei consiglieri di amministrazione l’approvazione dei bilanci, dalla quale non possono che derivare le conseguenti e correlate responsabilità

In conclusione il Collegio reputa che la Società AC Cesena Spa sia responsabile sia in via diretta che in via oggettiva degli illeciti contestati.

Sotto il profilo sanzionatorio si ritiene di aderire alla richiesta formulata dalla Procura Federale di penalizzazione di 15 punti.

L’art. 18, comma  1, lett. G) del CGS, tuttavia, con riferimento alla sanzione dei punti di penalizzazione in classifica prevede espressamente che la stessa, solo qualora si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva successiva.

Dovendosi individuare la stagione sportiva in corso in quella 1° Luglio 2018 / 30 Giugno  2019 (posto che, sia la formalizzazione delle richieste sanzionatorie della Procura Federale, che la conseguente decisione, sono adottate nella stagione sportiva 2018/2019), la infliggenda penalizzazione sul punteggio non potrà che scontarsi in tale stagione sportiva.

Con  riferimento  ai  Sigg.ri  Aldini  Giulio  e  Mariotti  Samuele  il  Tribunale  ritiene  congrua l’irrogazione di una sanzione pari a mesi 12.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per Lugaresi Giorgio: inibizione di anni 2 (due);

- per Pransani Graziano: inibizione di mesi 16 (sedici);

- per Urbini Mauro: inibizione di mesi 16 (sedici);

- per Vernocchi Marino: inibizione di mesi 16 (sedici);

- per Casadei Walther: inibizione di mesi 16 (sedici);

- per Dionigi Christian: inibizione di mesi 10 (dieci);

- per Giorgini Mauro: inibizione di mesi 16 (sedici);

- per Manuzzi Claudio: inibizione di mesi 16 (sedici);

- per Santerini Annunzio: inibizione di mesi 16 (sedici);

- per Checchia Roberto: inibizione di mesi 10 (dieci);

- per Ceccarelli Giampiero: inibizione di mesi 16 (sedici);

- per Desiderio Roberto: inibizione di mesi 16 (sedici);

- per Valentini Gabriele: inibizione di mesi 12 (dodici).

- DICHIARA ammissibili gli interventi delle Società US Città di Palermo Spa, Virtus Entella Srl e FC Crotone Srl;

- DICHIARA improcedibile il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl, di Campedelli Luca, di Campedelli Piero, di Campedelli Giuseppe, di Cordioli Michele e di Cordioli Antonio e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale con riferimento a tali posizioni;

- ACCOGLIE il deferimento nei confronti della AC Cesena Spa, di Aldini Guido e di Mariotti Samuele ed infligge loro le seguenti sanzioni: - Aldini Guido inibizione di mesi 12 (dodici); Mariotti Samuele inibizione di mesi 12 (dodici); Società AC Cesena Spa penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018/2019, nel caso in cui la Società dovesse risultare iscritta a qualsivoglia campionato organizzato dalla FIGC.

 

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