F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 Luglio 2018 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: REINA AUGUSTO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL), PIROLA GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL), SOCIETÀ SC CARONNESE SSD ARL – (nota n. 13396/792 pf17-18 GP/GT/ma del 12.6.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: REINA AUGUSTO (all’epoca dei fatti Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL), PIROLA GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL), SOCIETÀ SC CARONNESE SSD ARL - (nota n. 13396/792 pf17-18 GP/GT/ma del 12.6.2018).

Il deferimento

Con atto del 12 Giugno  2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Reina Augusto, all’epoca dei fatti Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per aver consentito e comunque non impedito che il dirigente della propria Società Sig. Giuseppe Pirola, nei primi giorni del mese di Dicembre  2017, svolgesse attività di proselitismo nei confronti del calciatore Simone Moretti, tesserato per la Società Folgore Caratese, proponendo al predetto il trasferimento presso la propria Società, mediante accordo economico più vantaggioso e senza prima avvisare e ottenere il consenso della Società di appartenenza;

- Pirola Giuseppe, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL, della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, CGS, del CGS in relazione agli artt. 95bis 2 100, comma 2, delle NOIF, per avere svolto, nei primi giorni del mese di Dicembre  2017, attività di proselitismo, nell’interesse della soc. Caronnese, nei confronti del calciatore Simone Moretti, tesserato per la Società Folgore Caratese, proponendo al predetto il trasferimento presso la propria Società, mediante accordo economico più vantaggioso e senza prima avvisare e ottenere il consenso della Società di appartenenza;

- Società SC Caronnese SSD ARL, della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS a titolo   di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte rispettivamente ascritte al proprio Presidente ed al proprio dirigente.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) e l’Avv. Fabio Ricci per i Signori Reina Augusto, Pirola Giuseppe e la Società SC Caronnese SSD ARL, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Reina Augusto, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 – 1 (un) mese -, sanzione finale inibizione di mesi 2 (due); per il Sig. Pirola Giuseppe, sanzione base inibizione di anni 1 (uno), diminuita di 1/3 – 4 (quattro) mesi -, sanzione finale inibizione di mesi 8 (otto); per la Società SC Caronnese SSD ARL, sanzione base ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00), diminuita di 1/3 – € 300,00 - (Euro trecento/00), sanzione finale ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Reina Augusto, Pirola Giuseppe e la Società SC Caronnese SSD ARL hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta)  giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

ritenuto, conclusivamente che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti  risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua.

Comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K  01005  03309  000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Reina Augusto, inibizione di mesi 2 (due);

- per il Sig. Pirola Giuseppe, inibizione di mesi 8 (otto);

- per la Società SC Caronnese SSD ARL, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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